Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2018, n. 6531

Tributi - Accertamento nei confronti di un’associazione - Qualificazione di società in nome collettivo - Responsabilità dei soci - Sentenza emessa nei confronti della sola associazione, senza partecipazione dei soci - Notifica cartella di pagamento ai soci - Omessa notifica atto presupposto - Nullità - Esclusione - Possibilità di impugnare anche il presupposto impositivo

 

Rilevato che

 

1. l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR per il Veneto che, confermando la sentenza della CTP, accoglieva il ricorso proposto da due soci della "Associazione N. F. ed E." avverso le cartelle di pagamento emesse in relazione ad avvisi di accertamento riguardanti l'associazione (per IVA ed IRAP relativa alle annualità 2001, 2002, 2003);

2. i soci impugnavano le cartelle di pagamento eccependo l'omessa notifica nei loro riguardi degli avvisi di accertamento relativi all'associazione, con conseguente impossibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di far valere la responsabilità solidale dei soci, nonché la nullità degli avvisi in quanto notificati all'associazione dopo la sua cessazione ed, infine, la tardività della notifica delle cartelle;

3. la CTR accoglieva la tesi della nullità delle cartelle emesse in difetto della preventiva notifica degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci, escludendo l'efficacia di giudicato della sentenza emessa nei confronti della sola associazione, in un giudizio nel quale i soci non avevano partecipato;

4. avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, i contribuenti hanno depositato controricorso.

 

Considerato che

 

1. con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell'art.360 n.3 e n.4 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. n. 546/93 e degli artt.101, 102 cod.proc.civ. ed artt. 2495, 2291, 2313 e 2909 cod.civ.; la ricorrente, pur sovrapponendo in un unico motivo profili attinenti alla violazione di legge sostanziale e processuale, nella sostanza si duole del mancato riconoscimento del giudicato formatosi in relazione agli avvisi di accertamento emessi nei confronti dell'associazione e, comunque, della validità delle cartelle di pagamento emesse in assenza della notifica dell'atto di accertamento presupposto;

1.2. il motivo è parzialmente fondato; sostiene l'Agenzia delle Entrate che le cartelle di pagamento emesse nei confronti dei soci costituirebbero la mera esecuzione del giudicato avente ad oggetto una società in nome collettivo, così essendo stata qualificata la "Associazione N. F. ed E." nel giudizio svoltosi nei suoi confronti, sicché i soci dovrebbero rispondere in via solidale ex art. 2291 cod.civ.; a fronte di tale prospettazione, i soci hanno eccepito che nei loro confronti non è deducibile l'intervenuto giudicato, atteso che i predetti sono rimasti estranei al giudizio - intercorso tra l'associazione e l'Agenzia delle Entrate - nel cui ambito è stata riconosciuta la legittimità degli avvisi di accertamento;

1.3. l'eccezione sollevata dai contribuenti è infondata, atteso che nel caso di specie la responsabilità solidale ed illimitata per i debiti della società, prevista dall'art. 2291 cod.civ., esclude la ricorrenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario relativamente all'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società;

1.4. in tal senso depone consolidata giurisprudenza secondo cui, ove si faccia valere la responsabilità solidale dei soci per debiti propri della società o dell'associazione, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in quanto l'accertamento concerne unicamente l'ente, mentre l'obbligazione gravante sul socio deriva ex lege dall'art.2291 cod.civ.; secondo un orientamento cui va data continuità, in tema di accertamento ai fini IRAP e IVA a carico di una società di persone, si deve escludere la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che ogni singolo socio, unito agli altri dal vincolo di solidarietà tributaria, è singolarmente soggetto ai poteri di accertamento e riscossione dell'amministrazione finanziaria, senza che sussista un'unica fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato (Cass.Sez.V, n. 25136 del 2013, Rv. 628498; Sez.V., n.9527 del 2016, Rv. 639771);

1.5. quanto detto consente di escludere che, nella fattispecie in esame, sia configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario e, per converso, non è neppure invocabile l'efficacia di giudicato della sentenza emessa nei soli confronti dell'ente; tuttavia, ciò non consente anche di affermare l'invalidità delle cartelle di pagamento per il semplice fatto che non siano state procedute da un avviso di accertamento direttamente notificato ai soci;

1.6 questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di riscossione coattiva, l'amministrazione finanziaria può notificare direttamente al socio l'avviso di mora per un'obbligazione tributaria della società in nome collettivo, di cui egli risponde solidalmente e illimitatamente, a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare (Cass., Sez.V, n.27189 del 2014, Rv. 633661; conf.; Sez.V, n.20704 del 2014, Rv.632623);

1.7. traendo le conclusioni dalle osservazioni che precedono, si rileva come la sentenza della CTR risulti viziata non già nella misura in cui ha escluso l'efficacia di giudicato della sentenza emessa nei confronti della sola associazione, bensì nella parte in cui non ha considerato che - una volta emesse ed impugnate le cartelle di pagamento - i soci erano legittimati a far valere i motivi di doglianza relativi anche al presupposto impositivo, non potendosi annullare le cartelle sulla base della mera omessa notifica dell'atto presupposto;

1.8. ne consegue l'annullamento con rinvio, dovendo la CTR - pur prescindendo dal giudicato concernente la sola associazione - esaminare nel merito il ricorso proposto dai contribuenti, statuendo anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e rinvia alla CTR per il Veneto in diversa composizione, cui demanda anche la statuizione in ordine alle spese del giudizio di cassazione.