Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2018, n. 6527

Imposte indirette - IVA - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione

 

Fatti della causa

 

1. R.D.C. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania in data 10.2.2012, con la quale la commissione, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondate le censure mosse dal contribuente avverso la cartella di pagamento notificatagli il 24.10.2006 da Equitalia Sud spa per Iva relativa al 2002.

2. La Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud spa resistono con controricorsi.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso, D.C., deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 31 del d.lgs. 546/92 e dell'art. 24 della Costituzione per avere avuto dalla commissione l'errato avviso che la data di trattazione dell'appello era quella del 26.12.2012 invece che quella - in cui era stato poi trattato-del 26.1.2013.

2. Con il secondo motivo di ricorso, D.C., deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 26 del d.lgs. 602/73, per avere Equitalia Sud proceduto alla notifica per posta della cartella impugnata.

3. Con il terzo motivo di ricorso, D.C., deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 546/92 in riferimento all'art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs., degli artt. 132, comma 2, 161 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. "essendo di tutta evidenza la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione che non solo ha del tutto omesso di esaminare le censure di difetto di motivazione della cartella opposta, ma ha altresì omesso di pronunciarsi in merito alle osservazioni di parte resistente in merito alla mancata indicazione del responsabile del procedimento".

4 il primo motivo di ricorso è inammissibile:

4.1. la denuncia di violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma garantisce l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione con la conseguenza che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti una tale violazione omettendosi però di precisare -come nel caso di specie si è omesso- l'effettivo e concreto pregiudizio che siffatta allegazione ha comportato per l'esercizio del diritto di difesa (Cass. 26831/2014);

4.2. quanto precede assorbe il rilievo per cui, in concreto, nessun pregiudizio è nel caso di specie prospettabile in conseguenza della dedotta violazione, posto che la data di udienza indicata nell'avviso è antecedente alla data di effettivo svolgimento dell'udienza e dunque il ricorrente, presentandosi al giudice del merito per l'udienza indicata, avrebbe potuto sapere della data, successiva, di reale trattazione della causa.

5. Il secondo motivo di ricorso è infondato:

5.1. ai sensi del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. 602/73, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 193/2001, "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda";

5.2 questa Corte ha precisato che "in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (Cass. n. 6395/2014).

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile:

6.1 il motivo denuncia come violazione di norme sulla motivazione I' omessa pronuncia su alcune censure relative a asseriti vizi della cartella di pagamento impugnata, senza considerare che "l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ." (Cass. n. 22759/2014).

7. Il ricorso va pertanto respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza.

9. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrare le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 6000,00, oltre spese prenotate a debito; condanna il ricorrente a rifondere alla spa Equitalia Sud le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 6000,00, oltre accessori di legge.