Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 07 dicembre 2017
Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni
Art. 1
Modalità e limiti di spesa per l'affidamento di servizi di supporto e di indagine di cui all'art. 196, comma 2, del Codice
1. Il soggetto aggiudicatore di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, sulla base di motivata richiesta della commissione di collaudo e prima dell'emissione del certificato di collaudo, può autorizzare la stessa ad avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento di servizi di supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di collaudo di cui trattasi.
2. I servizi di cui al comma 1 vengono affidati dal soggetto aggiudicatore a soggetti specializzati nel settore d'interesse mediante le procedure di gara previste dal codice.
3. I costi dei suddetti servizi sono inseriti nel quadro economico pertinente alla realizzazione delle infrastrutture in questione con distinta evidenziazione, nel limite delle somme disponibili nella voce spese generali e imprevisti, in aggiunta ai costi già presenti nel medesimo quadro economico concernenti le spese per accertamenti di laboratorio, per verifiche tecniche e per eventuali collaudi specialistici già previsti in contratto.
4. La spesa complessiva per i servizi di supporto e di indagine di cui al comma 1 non può superare il 10 per cento del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo.
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 gennaio 2018, n. 12.