Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 06 giugno 2017

Procedure e modalità di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera

 

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto disciplina le procedure e le modalità di autenticazione della navigazione su navi battenti bandiera estera da parte dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare in Italia.

 

Art. 2

Modalità di attestazione e autenticazione della navigazione su navi estere

 

1. La navigazione su navi battenti bandiera estera è attestata alternativamente da:

a) certificato di sbarco, di seguito discharge, vidimato dallo special agent designato dall'autorità di bandiera estera e autenticato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) presso cui è depositata la firma del medesimo special agent;

b) documentazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale attestante l'avvenuto versamento dei contributi dovuti per il periodo di navigazione estera;

c) legalizzazione da parte dell'ufficio consolare italiano della firma apposta sul discharge dall'autorità di bandiera estera, ferma restando l'applicazione degli accordi internazionali vigenti in materia di legalizzazione;

d) autentica, da parte dell'ufficio consolare italiano nella cui circoscrizione si trova il porto di sbarco del lavoratore marittimo, della firma apposta dal comandante, delegato all'uopo dall'autorità di bandiera estera, sul discharge. La citata autentica può essere sostituita dalla legalizzazione della firma del comandante, previa acquisizione dello specimen della medesima.

2. La legalizzazione di cui al comma 1, lettera c), è svolta dall'ufficio consolare italiano competente per:

a) il porto di sbarco del lavoratore marittimo, nel caso in cui il discharge è ivi vidimato;

b) il luogo di immatricolazione della nave, da cui il lavoratore marittimo è sbarcato;

c) il luogo ove ha sede l'autorità di bandiera estera che ha firmato il discharge.

 

Art. 3

Disposizioni finanziarie

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 giugno 2017, n. 142.