Prassi - INPS - Messaggio 17 maggio 2017, n. 2054

Art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011

 

A seguito di numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa richiamata in oggetto, con la presente si forniscono ulteriori delucidazioni in relazione all’ambito di applicazione della disposizione in esame.

Come è noto l’articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che "In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni".

In materia sono state fornite istruzioni operative circa l’ambito di applicazione delle disposizioni in esame (cfr. Circolare n. 35/2012; messaggio n. 219/2013 e circolare n. 196/2016). Si specifica che al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Al fine di uniformare le modalità applicative e interpretative da parte delle sedi territoriali, si forniscono ulteriori chiarimenti in relazione alle due tipologie di destinatari della norma:

1. Lavoratori e lavoratrici che alla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011) svolgevano attività di lavoro dipendente del settore privato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima.

Con riferimento a tali soggetti, fermo restando lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente del settore privato alla data del 28 dicembre 2011, il requisito contributivo minimo può essere perfezionato con la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Con il messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013 è stato chiarito che il comma 15-bis si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nelle Gestioni speciali dei Lavoratori Autonomi, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 stessero svolgendo attività lavorativa dipendente. Ne deriva che in tale fattispecie devono essere perfezionati i requisiti vigenti nelle predette Gestioni speciali.

2. Iscritti/assicurati che alla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011) svolgevano attività di lavoro autonomo, attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione.

In questi casi il requisito contributivo minimo previsto deve essere perfezionato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato e, pertanto, con contribuzione versata esclusivamente nel fondo pensioni lavoratori dipendenti in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato. Per tali fattispecie, ai fini del perfezionamento del requisito minimo previsto dall’art. 24, comma 15 bis, è esclusa la contribuzione volontaria, l’accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Rimane ferma per i lavoratori o le lavoratrici che maturano il diritto alla pensione secondo la disposizione eccezionale di cui all’articolo 24, comma 15bis, la possibilità di utilizzare al momento della liquidazione della pensione eventuale ed ulteriore, contribuzione accreditata presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In tal caso devono essere perfezionati i requisiti vigenti nella Gestione autonoma nella quale si consegue il diritto a pensione. Qualora invece, gli interessati non intendano utilizzare la contribuzione versata presso le gestioni speciali al momento della liquidazione della pensione, potranno chiedere un supplemento di pensione secondo le regole generali di cui all’articolo 7 della legge n. 155 del 1981.

Stante il tenore letterale della disposizione "eccezionale" della lettera b) dell’art. 15 bis, che prevede un’anzianità contributiva "di almeno 20 anni" e un requisito anagrafico minimo di 64 anni, non può trovare applicazione la deroga di cui all’art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 503/1992 che prevede, a determinate condizioni, il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia con un’anzianità contributiva di 15 anni anziché 20.

A titolo esemplificativo:

 

- Lavoratrice dipendente del settore privato al 28 dicembre 2011

Anzianità contributiva 9 anni e 6 mesi nel FPLD

Accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro 6 mesi

Anzianità contributiva 10 anniGestione Speciale Autonoma

La lavoratrice al compimento del 64° anno di età può accedere al trattamento pensionistico ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 15 bis, ancorché liquida la gestione autonoma.

 

 Lavoratrice dipendente del settore pubblico al 28 dicembre 2011

Anzianità contributiva 19 anni e 6 mesi nel FPLD

Accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro 6 mesi

Anzianità contributiva 1 annoCassa Stato

La lavoratrice al compimento del 64° anno di età non può accedere al trattamento pensionistico ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 15 bis, in quanto non soddisfa il requisito contributivo dei 20 anni in qualità di lavoratore dipendente del settore privato.

 

Ai fini della corretta applicazione della disposizione in esame, quindi, è necessario che siano verificate, da parte delle Direzioni provinciali, le condizioni e i presupposti giuridici così come sopra descritti.

In particolare:

- per poter accedere al trattamento pensionistico di cui all’art. 24, comma 15 bis della legge in esame, nel caso di cui al punto 2) (cfr 196/2016) i requisiti contributivi minimi devono riferirsi esclusivamente ad un’attività lavorativa svolta alle dipendenze di un datore di lavoro privato.

Sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore.

Al riguardo, si ricorda che, sulla base dell’orientamento consolidato adottato dall’Istituto (cfr., da ultimo, circ. n. 90/2016 - recante la disciplina attuativa per il Part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del Decreto Ministeriale 7 aprile 2016- che si richiama), rientrano in questa categoria i dipendenti di enti pubblici economici, posto che gli EPE, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore e su un piano paritetico con i medesimi.

Pertanto, sempre con riferimento all’ipotesi sub 2) circolare n 196/2016, una lavoratrice che abbia un’anzianità contributiva minima di 20 anni nel FPLD tutta riferita all’attività lavorativa prestata presso ad es. un ente pubblico non economico, non può usufruire della disposizione eccezionale a meno che non abbia altra contribuzione versata/accreditata nel medesimo Fondo connessa ad attività lavorativa subordinata alle dipendenze di un altro datore di lavoro "privato"; in quest’ultima fattispecie l’interessata potrà accedere al trattamento pensionistico ai sensi del c.d. 15 bis a condizione che sia soddisfatto il requisito minimo dei 20 anni di contribuzione riferita esclusivamente al datore di lavoro "privato".

- Con riferimento ai lavoratori subordinati del settore agricolo occorre effettuare una distinzione in relazione alla tipologia del relativo contratto di lavoro (operai a tempo indeterminato o determinato).

Nel caso in cui l’operaio al 28 dicembre 2011 aveva un contratto a tempo indeterminato (c.d. OTI), ai fini del requisito contributivo richiesto dalla norma in esame, concorre tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata e/o accreditata (cfr. circolare n. 196/2016, punto 2.1). (Ad es.: contribuzione derivante da trattamento speciale di disoccupazione agricola, disoccupazione ordinaria, trattamento di integrazione salariale agricolo, maternità, riscatto, volontaria, fermo restando le regole per il diritto a pensione)

Diversamente se alla data del 28 dicembre 2011 l’operaio agricolo aveva un contratto a tempo determinato (c.d. OTD), in riferimento al quale non si ha cognizione dell’esatta collocazione temporale delle giornate in cui ha svolto attività lavorativa di bracciante agricolo/a ma solo del numero delle stesse, si possono verificare le seguenti fattispecie:

a. Se il lavoratore nell’anno 2011 possedeva:

- 270 giornate lavorative (intero periodo lavorato) in qualità lavoratore dipendente agricolo;

- meno di 270 giornate lavorative e dimostri di aver prestato attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28.12.2011, si applicano le disposizioni precedentemente descritte per il lavoratore a tempo indeterminato (tutta la contribuzione utile per determinare il requisito contributivo di cui al citato articolo 24 comma 15 bis).

b.  Se il lavoratore nell’anno 2011 possedeva meno di 270 giornate lavorative e non dimostri di aver prestato attività lavorativa dipendente agricolo alla data del 28.12.2011, la contribuzione richiesta deve riferirsi esclusivamente alla contribuzione obbligatoria maturata in qualità di lavoratore dipendente agricolo (giornate effettivamente lavorate, contribuzione figurativa dentro il rapporto di lavoro, riscatto correlato ad attività lavorativa, ricongiunzione etc), con esclusione della contribuzione volontaria,  figurativa per trattamento speciale agricolo nonché per disoccupazione ordinaria, accredito figurativo per eventi che si sono verificati al di fuori del rapporto di lavoro, riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Da ultimo si comunica che la procedura UNICARPE  è stata implementata per la trattazione dell’informazione relativa alla tipologia di lavoratore non in attività subordinata alle dipendenze di azienda del settore privato.

A tale fine è stato previsto sul pannello istruttoria il nuovo campo "Circolare n. 196/2016", da spuntare a cura dell’operatore in alternativa al campo "In attività subordinata presso azienda del settore privato alla data del 28.12.2011".

La procedura effettuerà la verifica del raggiungimento del requisito anagrafico di 64 anni più l’incremento della speranza di vita mentre la verifica alla data del 31 dicembre 2012 del possesso del requisito contributivo di almeno 20 anni, richiesto per la pensione di vecchiaia, oppure di 35/36 anni, richiesto per la pensione di anzianità, per attività lavorativa prestata presso azienda del settore privato deve essere effettuata dall’operatore secondo i criteri sopra specificati.

L’aggiornamento della procedura è disponibile alle sedi a partire dalla data odierna.