Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 maggio 2017, n. 12732

Inps - Gestione artigiani - Pensione di anzianità - Domanda - Mancanza del requisito contributivo - Regolarizzazione

 

Fatti di causa

 

In data 12/10/1995 M. M. chiese all'Inps la pensione di anzianità nella gestione artigiani con decorrenza dal gennaio 1996.

La prestazione non fu riconosciuta per mancanza del requisito contributivo. Con successiva domanda del 16/12/1996 l'assicurato chiese la regolarizzazione contributiva per gli anni 1985-1995 e la domanda fu accolta con una rateazione del pagamento fino al 2001.

Nel frattempo, in data 10/10/2000 fu liquidata la pensione di vecchiaia con decorrenza 1/4/1999.

All'esito del pagamento degli ulteriori contributi, in data 22/2/2002 il M. chiese la liquidazione della pensione di anzianità a decorrere dal gennaio 1996, o il supplemento di pensione dall'1/1/2001, ovvero la riliquidazione della pensione di vecchiaia a far tempo dalla sua decorrenza iniziale, con la condanna dell'Inps al pagamento delle differenze, oltre agli accessori; in via subordinata, chiese di essere risarcito dei danni costituiti dalla contribuzione volontaria versata.

La domanda fu rigettata in sede amministrativa e il M. si rivolse, con ricorso del 30/12/2005, al Tribunale di Perugia, che dichiarò inammissibile la domanda relativa al supplemento di pensione, nonché quella di pagamento dei ratei della pensione di anzianità anteriori al 30/12/2002 per intervenuta decadenza ex art. 6 d.l. 29/3/1991, n. 103, convertito in L. 1/6/1991, n. 166; riconobbe il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità in sostituzione di quella di vecchiaia a decorrere dal 1/1/2003 e condannò l'Inps ad erogare la detta prestazione da tale data, nonché al pagamento delle differenze tra i ratei della pensione di anzianità e quella di vecchiaia, per un ammontare di € 5426,42 sino al 31/3/2009, oltre agli accessori nella misura di legge.

La sentenza fu impugnata dagli eredi di M. M., nel frattempo deceduto, e la Corte d'appello di Perugia ha rigettato l'appello.

Contro la sentenza, M. M., A. R. M. e J. S., quali eredi di M. M., ricorrono per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'Inps con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3 e 5, cod.proc.civ., riguarda la violazione e la falsa applicazione comma 6°, L. 22/4/1969, n. 153 e 38 Cost., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione. La parte ricorrente assume l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la sua domanda avesse ad oggetto una nuova prestazione, la pensione di anzianità, mentre in realtà con essa si mirava ad ottenere la riliquidazione della pensione a seguito di regolarizzazione contributiva e tale interpretazione si poneva in violazione del principio di unicità della posizione assicurativa ed equiparazione della pensione di vecchiaia con quella di anzianità.

1.2. Il secondo motivo ripropone sostanzialmente la medesima questione, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del d.p.r. 639 del 1970, nonché della insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto la decadenza dal diritto al pagamento dei ratei anteriori al triennio precedente al deposito del ricorso giudiziale, giacché - versandosi in una ipotesi di riliquidazione - doveva farsi applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 22/5/2009, n. 12720.

2. I motivi, che si affrontano congiuntamente per l'evidente connessione che li lega, presentano evidenti deficit di specificità e autosufficienza. Con essi, invero, la parte ha proposto più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe dovuto essere prospettato come un autonomo motivo, senza che dalla loro formulazione sia consentito di cogliere con chiarezza quali siano le affermazioni della Corte territoriale in contrasto con le norme denunciate (su cui cfr. Cass. 26/06/2013, n. 16038), né quale sia il punto o il fatto decisivo della controversia non sufficientemente o contraddittoriamente esaminato, sì da consentire l'esame separato delle censure esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. Sez. Un. 6/5/2015, n. 2015, n. 9100).

2.1. L'inammissibilità sta inoltre nel fatto che la parte, pur assumendo che la domanda del 22/2/2002 aveva ad oggetto la riliquidazione della prestazione e non invece, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, il riconoscimento di una nuova prestazione, non la trascrive nel ricorso per cassazione, né la deposita unitamente ad esso. Lo stesso deficit di autosufficienza si rileva con riguardo alla domanda di supplemento di pensione che la parte assume di aver presentato contestualmente, ma che secondo la Corte, in realtà, essa valeva solo ad ottenere la liquidazione della pensione di anzianità.

2.2. Al riguardo, è utile ricordare che qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito (come accade nella specie con riguardo alla domanda amministrativa) per rispettare il suddetto principio - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - ha l'onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante del documento stesso, assolvendo, così, all'onere previsto dall'art. 366 comma 1, n. 6, cod.proc.civ. (a pena di inammissibilità) nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

2.3. Nell'esercizio dei suoi poteri, la Corte ha ritenuto che la domanda proposta in sede amministrativa dal ricorrente, oltre a non contenere una domanda di supplemento di pensione, non è una domanda di riliquidazione della pensione in godimento ma mira ad ottenere una prestazione diversa ed autonoma, ossia la pensione di anzianità, sicché non si attagliano i principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 12729/2009 citata. Infine, deve rilevarsi che l’interpretazione della domanda amministrativa è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire. Perché il giudice di legittimità possa esercitare il suo sindacato è quindi necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (v. Cass. 27/01/2009, n. 1893; Cass. ord. 23/01/2014, n. 1391).

3. Le su esposte considerazioni impongono il rigetto del ricorso. In applicazione del criterio della soccombenza i ricorrenti devono sostenere le spese del presente giudizio nella misura indicata in dispositivo, non avendo la parte reso la dichiarazione prevista ai sensi dell'art. 152 disp.att. cod.proc.civ. per usufruire dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e altri accessori di legge.