Prassi - INPS - Messaggio 21 aprile 2017, n. 1720

Recupero con Avviso di addebito (AVA) delle prestazioni a sostegno del reddito indebite.

 

1) Premessa

Il decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, all’art. 30, co. 1, ha disposto, in materia di recupero di somme indebite, che "A decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo."

A seguito di quanto stabilito dal dettato normativo l’Istituto, con Determinazione presidenziale n. 72 del 30 luglio 2010, ha fissato i contenuti dell’avviso di addebito. Successivamente, con Determinazione presidenziale n. 434 del 28 novembre 2011, sono state definite le modalità di gestione degli indebiti nelle fasi antecedenti l’avviso di addebito, le cui linee principali, seppur riferite alle prestazioni pensionistiche, sono applicabili, in considerazione della coincidenza dei riferimenti normativi richiamati, anche alle prestazioni a sostegno del reddito.

In conseguenza è stata realizzata la nuova funzionalità di recupero in via coattiva che consiste nell’emissione dell’Avviso di addebito (di seguito AVA), per attuare il quale si è reso necessario effettuare implementazioni delle procedure di interesse (Recupero Indebiti "R.I." e Ruoli Esattoriali) sulla base di apposite analisi amministrativo-procedurali.

In una prima fase di applicazione l’AVA riguarderà il recupero di prestazioni a sostegno del reddito risultate indebite a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente disconoscimento di rapporti di lavoro fittizi.

2) Aspetti amministrativi

Come è noto, attualmente il recupero delle prestazioni a sostegno del reddito percepite indebitamente è gestito con le seguenti modalità:

- mediante compensazione diretta sulle prestazioni in erogazione;

- con rimessa in denaro tramite bollettini M.A.V. emessi a seguito di acquisizione dell’indebito in procedura "R.I." e inviati con avvisi bonari (lettera RC1);

- passaggio del credito all’Ufficio legale in caso di inadempienza da parte del debitore.

Per l’attuazione della nuova funzionalità di recupero in via coattiva, come sopra detto, è stata realizzata, nell’ambito della procedura "R.I.", la specifica funzione "Recupero PSR con AVA" che consente l’acquisizione degli indebiti per "Revoca [prestazione indebita] ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento n. [numero di protocollo del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro]".

Il procedimento amministrativo ha inizio con l’invio al debitore di una lettera REC-RC1-PSR), corredata di M.A.V., che dà comunicazione dell’accertamento dell’indebito, sollecitandone il pagamento in unica soluzione più interessi legali, con l’avvertenza che in difetto si procederà al recupero coattivo trasmettendo il credito all’Agente della riscossione competente.

Tale nuova funzionalità è già stata messa in produzione, in una prima fase di sperimentazione, presso la Direzione Provinciale di Caserta e l’Agenzia di Aversa, la Direzione Provinciale di Salerno e le Agenzie di Battipaglia e Nocera Inferiore, nonché la Direzione Provinciale di Crotone.

Gli esiti positivi della sperimentazione consentono il rilascio a tutto il territorio nazionale della nuova funzionalità a far data dalla pubblicazione del presente messaggio.

3) Istruzioni operative

Di seguito vengono elencate le attività che l’operatore deve porre in essere per la gestione dell’indebito con emissione dell’AVA.

- 3.1.Procedura "R.I."

A) Acquisizione dell’indebito

Per acquisire la pratica di indebito, l’operatore, una volta entrato nella procedura "R.I." e selezionata la funzione "Inserimento indebito", deve accedere tramite il nuovo link "Recupero PSR con AVA".

Devono essere inserite, secondo le consuete modalità, le informazioni relative all’indebito:

- Numero di domanda/numero domus;

- Codice categoria della prestazione (es. 149 per DSO) e numero pratica (può essere ripetuto il numero domanda o domus);

- Periodo dell’indebito;

- Causale sintetica dell’indebito "260";

- Causale analitica: da "101" a "115" secondo la prestazione di riferimento;

- Conto di recupero: secondo la prestazione di riferimento e la percentuale di imputazione (vedi tabella in allegato 1);

- Importo indebito, dettagliato per singolo conto di imputazione (possono essere infatti acquisiti più conti);

- Importo quota ANF;

- Data dell’ultimo pagamento indebito dalla quale viene determinato il calcolo degli interessi legali da notificare;

Si precisa che, per agevolare l’attività di acquisizione dell’indebito, è stata creata un’associazione diretta tra la categoria della prestazione, la causale sintetica/analitica dell’indebito ed i conti di imputazione tale che, inserita la categoria di pertinenza, potranno essere scelte nell’apposito campo della causale sintetica e analitica solo i corrispondenti valori. Ad esempio, una volta acquisita la categoria "158" per le indennità di malattia e di maternità, sarà selezionabile per la causale sintetica solo il valore "260" e, per la causale analitica, solo i valori "101" per indennità di malattia o "103" per indennità di maternità. A ciascuna delle causali analitiche sono associati dalla procedura gli esatti conti di imputazione. La tabella di associazione CATEGORIA/CAUSALI/CONTI è riportata in allegato 1. L’eventuale quota concernente la prestazione accessoria (assegno per il nucleo familiare) è automaticamente imputata al relativo conto di recupero PTD24030.

Le somme relative alle prestazioni indebite dovranno essere acquisite al lordo così come generate dalla procedura di prodotto.

Anche per gli indebiti in argomento, derivanti da accertamenti ispettivi e conseguente disconoscimento di rapporti di lavoro fittizi, è consentito, prima dell’acquisizione in "R.I." per l’emissione dell’AVA, procedere a compensazione diretta su eventuali altre prestazioni dovute al medesimo debitore. La compensazione andrà effettuata con le consuete modalità. All’esito, ove residui una somma ancora da recuperare, trattandosi delle tipologie di indebiti indicate, si dovrà procedere con la nuova funzionalità del "Recupero PSR con AVA".

Si rammenta che per alcune prestazioni (DSAGR, DSO, ASpI, NASpI) le somme da iscrivere in "R.I." debbono essere ripartite in percentuale in più conti di recupero. Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione agricola la ripartizione percentuale è effettuata direttamente dalla procedura di liquidazione della prestazione e pertanto andranno riportati gli importi esattamente come generati dalla procedura. Per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione non agricola (DSO, ASpI, NASpI) la ripartizione deve essere effettuata manualmente dall’operatore. Le percentuali sono state richiamate nella tabella (allegato 1).

Si precisa, ad ogni buon conto, che la nuova funzionalità non è, al momento, collegata alle applicazioni "Gestione Indebiti PSR" e "Indebiti DSAGR". Pertanto, per poter acquisire un indebito da gestire con invio dell’AVA relativamente alle prestazioni che fanno capo a tali applicazioni (ad es. ASpI, NASpI, DsAgr) occorre procedere all’acquisizione diretta in procedura "R.I." e successivamente provvedere all’abbinamento dell’indebito nella procedura "Gestione Indebiti PSR" e all’azzeramento in "Indebiti DSAGR".

Si richiama, infine, l’attenzione sulla necessità di avere a disposizione, per ogni indebito da inserire a tal fine, tutta la documentazione di riferimento necessaria per il completamento dell’acquisizione, ed in particolare:

- il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, che deve essere obbligatoriamente allegato alla pratica per poter completare l’acquisizione;

- la ricevuta di ritorno quale dimostrazione di notifica del provvedimento di cui sopra. È opportuno che la ricevuta sia agli atti della pratica di recupero, pur non essendo l’eventuale assenza ostativa al completamento dell’acquisizione dell’indebito in "R.I.".

Si rammenta che con messaggio n. 2930 del 04/07/2016, cui si fa integrale rimando, è stata segnalata la necessità di conservare agli atti tali documenti sui quali l’Istituto fonda la propria richiesta di recupero dell’indebito, soprattutto in funzione di un eventuale contenzioso giudiziario.

Essendo tali documenti indispensabili per le azioni di recupero coattivo, ogni Struttura interessata deve esserne in possesso già al momento dell’acquisizione dell’indebito.

Nell’allegato 2 si riportano alcune indicazioni procedurali per la gestione dell’indebito nella procedura "R.I.".

B) Emissione della notifica di indebito

Una volta acquisita la pratica di indebito, correttamente corredata della documentazione sopra indicata, occorre procedere, con le consuete modalità, all’emissione della comunicazione di indebito, attraverso il menù "Comunicazioni - Emissione RC1-PSR".

Con tale comunicazione viene inviata al debitore la notifica dell’indebito con l’indicazione, come già precedentemente accennato, dell’importo complessivo dovuto (capitale più interessi legali), la motivazione dell’indebito e la richiesta di pagamento in unica soluzione entro il termine indicato. Tale comunicazione (RC1-PSR) contiene, oltre al bollettino M.A.V. per provvedere al pagamento, anche l’avviso che, in caso di inadempienza, l’Istituto provvederà ad inviare un Avviso di addebito, quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 30, co. 1, del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, con intimazione ad assolvere l’obbligo di pagamento direttamente all’Agente della Riscossione incaricato.

C) Emissione dell’Avviso di addebito

Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento di quanto dovuto, in unica soluzione entro il termine indicato nella lettera RC1-PSR, si deve procedere con l’emissione e l’invio dell’AVA utilizzando in procedura "R.I.", tag in basso, selezionare "recupero debito", selezionare "Iscrizione a ruolo".

Una volta effettuata la conferma per l’emissione dell’AVA la pratica non sarà più movimentabile.

D) Annullamento/Sgravi AVA

Si sta procedendo alle implementazioni della procedura "R.I." per la realizzazione delle funzioni di Annullamento/Sgravio dell’AVA, che verranno rese note con successivo messaggio.

 

- 3.2. Procedura "Ruoli Esattoriali"

La procedura "R.I." trasmette alla procedura "Ruoli Esattoriali" i crediti che dovranno confluire in un singolo AVA, chiamati di seguito partite.

L’avviso contiene l’indicazione del codice dell’indebito, l’identificativo della prestazione da cui origina l’indebito, la gestione interessata dall’indebito, e la causale, oltre all’indicazione di dettaglio degli importi richiesti suddivisi per codice tributo.

Le partite sono identificate in maniera univoca nell’Archivio RuoliEsattoriali tramite il codice della Gestione (‘E’ =Prestazioni, ‘F’=Pensioni) e il codice partita. Anche l’AVA è identificato mediante un codice univoco, attribuito dalla procedura "R.I." (identificativo gestionale dell’AVA).

L’infasamento è consentito in finestre temporali predefinite collegate alle date consegna degli Avvisi di Addebito agli Agenti della riscossione (AdR) stabilite al 10 e 25 del mese.

La procedura "Ruoli Esattoriali" all’atto dell’infasamento determina tramite chiamata al Servizio di Anagrafe Tributaria il domicilio fiscale del debitore e l’Agente della Riscossione competente alla riscossione.

A chiusura della finestra di infasamento la procedura "Ruoli Esattoriali" avvia la fase di formazione Avvisi. Viene assegnato il numero dell’atto, che rappresenta l’Identificativo univoco dell’AVA, stampato sull’avviso stesso. Tale identificativo è composto come segue:

ccc aaaa nnnnnnnn kk sss

dove:

ccc = Ambito Esattoria + 300

aaaa = Anno di Riferimento (Anno di Sistema)

nnnnnnnn = Progressivo univoco nell’ambito del ccc/aaaa

kk = Check Digit

sss = Progressivo Soggetto

 

Viene, inoltre, creata una partita di credito relativa alle spese di notifica aggiunta ai crediti relativi all’indebito. Tipicamente un AVA della gestione Indebiti da Pensioni/Prestazioni è costituito da una partita relativa all’indebito e da un’altra relativa alle spese di notifica.

La trasmissione agli Agenti della Riscossione dell’AVA è effettuata dalla procedura "Ruoli Esattoriali" secondo le modalità definite per lo scambio dati del flusso "Ruoli vistati" nell’ambito della Rete Nazionale degli Agenti della Riscossione.

A fronte della corretta ricezione delle partite di credito da parte dell’Agente della Riscossione, lo stato delle partite viene aggiornato a timbrato. Successivamente a questo evento è possibile operare provvedimenti sulle partite stesse.

Contestualmente viene gestito l’inoltro alla procedura di postalizzazione per l’invio degli Avvisi tramite raccomandata a/r di cui viene poi gestito l’esito.

L’evoluzione degli stati dell’AVA è la seguente:

- l’AVA rimane nello stato formato in attesa dell’esito della postalizzazione;

- quando ritorna l’informazione dell’avvenuta notifica (Consegna, Compiuta Giacenza, Rifiutato) lo stato dell’AVA evolve in notificato e l’informazione viene comunicata all’Agente per l’avvio delle fasi esecutive della riscossione;

- ove l’Agente comunicasse una riscossione o la concessione di una dilazione, quando lo stato dell’AVA non è ancora notificato, lo stato diventa pagamento da AdR;

- nel caso invece di inesito postale, lo stato dell’AVA passa a irreperibilità assoluta. In tale condizione sarà possibile procedere o con l’annullamento per inesito dell’AVA, oppure ad una nuova notifica, con modalità alternative, il cui esito positivo deve essere acquisito tramite le funzionalità dell’applicazione "Ruoli Esattoriali" che procederà all’invio all’Agente.

Tramite la procedura "Ruoli Esattoriali" è possibile la consultazione di tutte le informazioni relative agli AVA affidati agli Agenti della Riscossione oltre all’inserimento dei dati di notifica alternativa nei casi di inesito postale e dei Provvedimenti di Sospensione e Revoca della Sospensione dell’avviso nei casi in cui ciò si rendesse necessario.

La procedura è disponibile al percorso Processi à Gestione del credito à Ruoli esattoriali. La gestione delle abilitazioni è da effettuarsi tramite il sistema di Identity & Access Management in particolare per le funzioni operative (profilo: "Abilitato ai provvedimenti").

Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale (allegato 3) che riporta una sintesi delle funzionalità dell’applicazione relativamente agli AVA da Pensioni/Prestazioni.

Dalla data del rilascio in produzione della nuova funzionalità gli indebiti da prestazioni a sostegno del reddito derivanti da accertamenti ispettivi e conseguente disconoscimento di rapporti di lavoro fittizi devono essere gestiti, in presenza della documentazione prevista al punto 3.1, con la funzionalità "Recupero PSR con AVA".

Ogni eventuale criticità che si dovesse presentare nell’attività di acquisizione e gestione può essere segnalata alla casella istituzionale debiti-trattenutePSR@inps.it.

Il recupero delle prestazioni a sostegno del reddito indebite mediante AVA potrà essere esteso a tutte le altre tipologie di indebito, ad esempio agli indebiti derivanti da variazioni di tipo reddituale o di tipo retributivo/contributivo che influiscono sul diritto e sulla misura della prestazione. Al riguardo, saranno effettuate ulteriori analisi e sviluppi procedurali che verranno tempestivamente comunicati con successivi messaggi.