Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2017, n. 4591

Tributi - Riscossione - Cartella di pagamento - Ipoteca immobile di proprietà

 

Fatti di causa

 

R. C. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 143/1/12, pronunciata il 28/9/2012 e depositata il 12/11/2012, che ha respinto l'appello avente ad oggetto la decisione della Commissione tributaria provinciale con cui era stata ritenuta legittima l'iscrizione di ipoteca su un immobile di proprietà, per alcune cartelle di pagamento relativamente ad IRPEF, IVA ed altro.

Il Giudice di appello, in particolare, osservava che l'Agente della riscossione, contumace nel primo giudizio, aveva dimostrato la intervenuta notifica delle cartelle esattoriali, che la mancata impugnazione nei termini aveva reso incontestabile la debenza delle somme richieste al contribuente, che non sussisteva la dedotta violazione dell’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per omessa notificazione del preavviso di iscrizione dell'ipoteca, stante la inapplicabilità della disposizione, non avendo l'allora Equitalia Basilicata s.p.a. intrapreso alcuna procedura espropriativa ai danni del C..

L'intimata Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4 e n. 5, nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 2 e n.4, D.Lgs. n. 546 del 1992, 111, comma 6, Cost., giacché il Giudice di appello non avrebbe indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, ovvero il criterio logico e la ratio deciderteli che hanno condotto ad affermare l'adeguatezza della motivazione della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione o falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000, giacché il Giudice di appello avrebbe errato nel ritenere superabile la dedotta carenza, nel provvedimento di iscrizione dell' ipoteca, dell'indicazione del termine entro il quale il ricorso doveva essere proposto e della commissione tributaria competente per il suo esame, in spregio a quanto previsto nell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, sol perché il contribuente aveva "esattamente rispettato il termine per ricorrere ed individuato l'autorità giurisdizionale a cui rivolgersi", senza considerare la tassatività della prescrizione violata.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo del ricorso in appello, segnatamente, la dedotta violazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000, stante la manca indicazione delle ragioni della ritenuta infondatezza della censura svolta dal contribuente.

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, errata e falsa applicazione dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, omessa motivazione, violazione degli artt. 36, comma 2, n. 2 e n.4, D.Lgs. n. 546 del 1992, 111, comma 6, Cost., giacché il Giudice non avrebbe considerato che l'iscrizione di ipoteca è preordinata all'espropriazione forzata e, in quanto tale, è atto funzionale all'espropriazione medesima, per cui, nel caso sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'iscrizione può essere effettuata solo dopo la notificazione della intimazione di pagamento di cui al richiamato art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, essendo venuta meno la capacità del ruolo a valere come titolo esecutivo.

Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 57, D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché il Giudice di appello, nel ritenere nuova la domanda concernente la dedotta violazione dell'art. 7 L. n. 212 del 2000 e dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto introdotta non con il ricorso introduttivo ma con la memoria illustrativa depositata in corso di causa, non avrebbe considerato che il contribuente aveva impugnato anche le cartelle esattoriali presupposte, per omessa o irregolare notificazione, con conseguente legittimazione passiva dell'ente creditore, estromesso invece dal giudizio.

Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, violazione degli artt. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 36, comma 27, D.L. n. 223 del 2006, 148 e 156 c.p.c., omessa motivazione, violazione degli artt. 36, comma 2, n. 2 e n.4, D.Lgs. n. 546 del 1992, 111, comma 6, Cost., giacché il Giudice avrebbe erroneamente considerato pretestuose le deduzioni del contribuente circa la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento, senza esplicitare la ritenuta idoneità della documentazione prodotta da Equitalia Sud s.p.a. motivando sul punto.

Il quarto motivo di ricorso, che va esaminato prioritariamente stante l'assorbente carattere della cesura,è fondato e merita accoglimento.

La questione posta dal contribuente ha trovato soluzione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, con le sentenze n. 19667/2014 e 19668/2014, ha affermato il principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria di cui qui si discute " non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento " ma che ciò non di meno "l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".

Giova, peraltro, osservare che non assume rilievo l'erroneo richiamo, operato dal ricorrente, all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione in concreto non applicabile,in quanto, come anche le Sezioni Unite hanno implicitamente riconosciuto, spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto - com'è accaduto nel caso di specie - la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, dovendo essere il giudice a dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi più si attaglia (Cass. n. 18349/2016; n. 17612/2016; n. 13407/2016; n. 13115/2016; n. 7605/2016; 6072/2015; n. 8447/2015; n. 9926/2015; n. 11505/2015; n. 15509/2015).

Trovando la decisione fondamento in una giurisprudenza di questa Corte formatasi solo di recente e comunque successivamente alla sentenza impugnata, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.

Infine, atteso il tenore della decisione, che è di accoglimento, non può trovare applicazione l'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni discrezionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante totalmente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma 1 -bis del medesimo art. 13.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.