Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 febbraio 2017, n. 4581

Società di persone - Accertamento - Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi - Rideterminazione del maggior reddito imputabile a ciascun socio - Fattispecie

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza n. 120 del 6 ottobre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate confermando la statuizione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente C.B., nella sua qualità di socio accomandatario della s.a.s. L.S. di C.B. & C., che svolgeva attività di ristorazione, avverso l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, in conseguenza dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 1999, aveva ricostruito i ricavi ed i redditi conseguiti ai fini IVA ed IRAP in relazione al predetto periodo di imposta, imputati anche per trasparenza ai soci G.R. e R.D.L., oltre al predetto B..

1.1. Sostenevano i giudici di appello che la società nell'anno in questione era stata impossibilitata a svolgere l'attività in quanto i locali erano stati sottoposti a sequestro in data 10 luglio 1998 da parte della Prefettura di Palermo, risultando peraltro che i locali erano stati restituiti al locatore e la società aveva chiesto la cancellazione dai ruoli TARSU a decorrere dal 13 luglio 1998.

2. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo, cui non replica l'intimato.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Va preliminarmente rilevata d'ufficio e con effetto assorbente sul motivo di ricorso proposto dalla difesa erariale - inteso a censurare la sentenza impugnata per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - la nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società.

1.1. Invero, nella fattispecie in esame risulta che l'amministrazione finanziaria, sul rilievo dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 1999, provvedeva a ricostruire i ricavi ed i redditi conseguiti dalla s.a.s. L.S. di C.B. & C. ai fini IVA ed IRAP in relazione al predetto periodo di imposta, e a rideterminare il maggior reddito da imputare pro quota per lo stesso anno nei confronti dei soci G.R., R.D.L. e dell'intimato C.B.. L'Agenzia delle entrate provvedeva, quindi, ad emettere separati avvisi di accertamento nei confronti della società che dei soci, che a loro volta proponevano separati ricorsi. Infatti, la società ed il socio B. proponevano impugnazione avverso l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società (il socio B. non impugnava l'atto impositivo emesso nei suoi confronti), in relazione alle quali la CTR emetteva le sentenze n. 91/29/10 del 12 luglio 2010 e n. 120/29/10 del 6 ottobre 2010, quest'ultima oggetto del presente giudizio di legittimità; il socio R. con un unico atto impugnava sia l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società che quello emesso nei suoi confronti e così pure faceva il socio D.L. ed in relazioni a tali impugnazioni la CTR sicula emetteva le sentenze n. 121/29/10 in data 6 ottobre 2010 e n. 129/25/10 in data 15 dicembre 2010.

1.2. Ciò posto, premesso preliminarmente che non risulta provato il passaggio in giudicato di alcune delle predette pronunce, nella specie risulta chiaramente violato il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci della stessa, derivante dall’ <unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone o delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle medesime> e che, come costantemente ribadito da questa Corte (in termini Cass. S.U., n. 14815 del 2008, cui hanno fatto seguito numerose successive pronunce conformi di questa sezione, tra cui Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e più recentemente n. 7789 e n. 27319 del 2016) ha quale conseguenza la nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio, del giudizio avente ad oggetto il reddito di una società di persone celebrato, come nel caso di specie, senza la partecipazione di tutti i soci.

1.3. E' ben vero che l’accertamento del maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina la necessità, in caso di impugnazione, del simultaneus processus nei confronti dei componenti di essa e, quindi, un litisconsorzio necessario, in quanto manca un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2 e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della compagine sociale e dei membri di essa. Ma qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in questione, con unico atto, ad accertamenti relativi ad imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile Iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l'inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010, n. 6935 del 2011, n. 2094 del 2015).

2. Da quanto detto consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

3. Va pertanto dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relative a questo grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla commissione tributaria provinciale di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.