Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 gennaio 2017, n. 1133

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenza di appello - Mancata comunicazione al domicilio eletto dell'avviso di trattazione della controversia - Nullità insanabile della sentenza

 

Ritenuto in fatto

 

1. La società a responsabilità limitata A. impugna la sentenza in atti della CTR Lazio, che ha accolto il gravame dell'ufficio ancorché la parte non fosse stata raggiunta dalla comunicazione dell'avviso di trattazione prevista dagli artt. 61 e 31 D.lg. 546/92.

Il ricorso dell'A. è affidato ad un unico motivo, al quale non hanno replicato gli intimati.

Il collegio ha autorizzato l'adozione della motivazione semplificata.

 

Considerato in diritto

 

2. Con l'unico motivo del proprio ricorso la ricorrente deduce la nullità del procedimento d'appello per violazione degli artt. 31, comma 1, D.lg. 546/92, 101 c.p.c., 111, 3 e 24 Cost. in quanto, richiamati gli antefatti di causa - e segnatamente la circostanza che il proprio procuratore non si era mai trasferito -, la CTR aveva pronunciato l'impugnata decisione, quantunque essa ricorrente, "nonostante la regolare costituzione non avesse ricevuto l'avviso di trattazione della controversia e di conseguenza non avesse potuto svolgere né attività difensive, né tantomeno partecipare all'udienza di discussione".

2.2. Il motivo è fondato.

E' principio affermato dalle SS.UU. 13654/11 di questa Corte che "in tema di contraddittorio nel processo tributario, ai sensi dell'art. 17, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del d.lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli".

L'impugnata sentenza è dunque affetta da insanabilità nullità, constando dagli atti del processo prodotti dalla ricorrente - anche ai fini dell'autosufficienza del ricorso - e, segnatamente, dall'avviso di trattazione relativo al giudizio di appello ivi riprodotto, - ove è annotata, rispetto al luogo di notificazione, coincidente con la domiciliazione della parte presso il proprio procuratore costituito, la dizione "trasferito" - che la parte non è stata raggiunta da alcuna comunicazione idonea a consentirle un'attiva partecipazione al processo mediante le attività consentite dall'art. 32 e 34 D.lg. 546/92, vero infatti che la mancata comunicazione dell'avviso, nella specie, come detto, dovuta alla circostanza che il domiciliatario sarebbe risultato trasferito non è imputabile a responsabilità della parte, atteso la sua regolare costituzione nel giudizio d'appello con elezione del detto domicilio e che nessun trasferimento del domiciliatario era nelle more intervenuto come comprovata dalla successiva comunicazione del dispositivo di sentenza presso il medesimo luogo.

4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza della CTR qui impugnata va conseguentemente cassata con rinvio della causa avanti al giudice territoriale per il seguito ai sensi dell'art. 383, comma 1, c.p.c.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia avanti alla CTR Lazio che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.