Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 gennaio 2017, n. 1130

Tributi - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem al PVC - Legittimità - Riproduzione del contenuto essenziale (oggetto, contenuto e destinatari) del PVC

 

Svolgimento del processo

 

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.

D.C. impugnò l’avviso d’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di S. Severo, notificato il 19.5.07, fondato su una verifica eseguita dalla g.d.f. di Rodi Garganico nei confronti di M.D. da cui erano emerse operazioni oggettivamente inesistenti consistenti in descritte cessioni di beni allo stesso C. che gli avevano permesso illegittimamente di abbattere costi e di detrarre l’Iva.

Al riguardo, a sostegno dell’accertamento, l’ufficio aveva valorizzato vari elementi, quali: la cessazione dell’impresa del D. nel 2001; l’omessa presentazione, da parte della suddetta impresa, della dichiarazione dei redditi per gli anni 2002 e 2003; la mancanza dell’autorizzazione relativa allo sfruttamento delle acque del lago di Varano finalizzato all’allevamento di mitili; il fatto che la stessa impresa del D. fosse risultata titolare di una piccola imbarcazione non idonea al trasporto di ingenti quantitativi di mitili come riportato nelle fatture contestate.

La CTP rigettò il ricorso con sentenza appellata dal C. il quale dedusse il vizio di motivazione dell’atto impugnato avendo il giudice recepito acriticamente quanto accertato dalla g.d.f.

La CTR della Puglia accolse l’appello limitatamente all’omessa pronuncia circa la richiesta di sospensione del procedimento nella pendenza del giudizio penale, confermando la sentenza appellata per il resto.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, avendo la sentenza impugnata recepito gli accertamenti eseguiti dalla g.d.f., senza effettuare ulteriori accertamenti, adombrando il difetto di "competenza funzionale" dell'Agenzia delle Entrate.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l’errata e/o omessa valutazione degli elementi probatori fomiti e la violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove e al mancato esame della sentenza penale.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, eccependo l’inammissibilità dei due motivi e l’infondatezza del ricorso.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione d'inammissibilità dei motivi del ricorso, in quanto essi sono muniti del requisito dell’autosufficienza, esponendo i fatti rilevanti, l'oggetto dell’accertamento compiuto dalla g.d.f. e indicando le norme che s’assumono violate.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo non merita accoglimento, in quanto la CTR ha correttamente motivato, recependo i rilievi e le conclusioni formulate dalla g.d.f. nei confronti di M.D., che hanno costituito un quadro indiziario grave, preciso e concordante, come analiticamente esposto dai giudici d’appello.

Al riguardo, il ricorrente non ha formulato una critica seria ai suddetti indizi riscontrati dalla polizia tributaria, e recepiti nella sentenza impugnata, ma ha sostanzialmente inteso contestare le legittimità dell’utilizzazione degli accertamenti eseguiti dalla g.d.f., eccependo un asserito "difetto di competenza funzionale" ascritto all’Agenzia delle Entrate per aver essa "rinunciato alla valutazione critica degli elementi posti a fondamento dell’atto impositivo, limitandosi a richiamare gli esiti delle verifiche contenuti nel P.V.C. della g.d.f."

Occorre confermare l’orientamento consolidato della Corte per cui, nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., ord. n. 9032/13).

Parimenti infondato è il secondo motivo, poiché il giudice d’appello non ha violato alcuna norma di giudizio, alla luce delle suddette argomentazioni.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della contro-ricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4000,00 per spese, oltre accessori di legge.