Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 settembre 2016, n. 18548

Tributi - IRPEF - Accertamento con metodo sintetico - Onere di prova contraria a carico del contribuente

 

Ritenuto in fatto

 

Nella controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento, portante IPERF ed addizionali regionali e comunali per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dalla contribuente, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che nessuna critica potesse essere mossa all’Ufficio il cui accertamento, operato con metodo sintetico, era corretto ed in linea con la normativa che regola la materia. Di contro, la contribuente non aveva fornito prove contrarie, dovendosi ritenere insufficienti le argomentazioni e la documentazione allegata.

Avverso la sentenza la contribuente propone ricorso affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare alla pubblica udienza.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., con la quale si proponeva l’accoglimento del primo motivo di ricorso, veniva fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo -rubricato: violazione o falsa applicazione di legge e al contempo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio si deduce che l’argomentazione svolta dalla C.T.R., secondo cui "prove contrarie non sono state fornite dalla contribuente non essendo sufficienti le argomentazioni e la documentazione prodotta", risulta viziata dall’omesso esame di un punto decisivo della controversia, ovvero la questione dell’ammissibilità delle prove documentali allegate ai ricorsi dalla difesa della contribuente che la C.T.P, aveva in toto escluso, ritenendo erroneamente che la loro produzione fosse preclusa a seguito della mancata risposta al questionario inviato dall’Agenzia delle Entrate. Secondo la prospettazione difensiva, inoltre, con violazione di legge (art. 32 d.p.r. 600/73), la C.T.R. aveva omesso qualsiasi pronuncia in ordine alla domanda, espressamente formulata in appello, di ritenere ammissibili le dichiarazioni e la documentazione prodotta in sede di contenzioso sulla base del presupposto che, per l’anno 2003, non era stata formulata alcuna richiesta nel questionario, mentre per gli altri anni la contribuente era stata impedita per causa di forza maggiore.

1.1. Entrambe le censure sollevate con il mezzo sono inammissibili. Ed, invero, a fronte dell’argomentazione della sentenza impugnata (secondo cui le "argomentazioni e la documentazione prodotta" dalla contribuente non erano sufficienti ad integrare la prova contraria a carico del contribuente sulla provenienza dei redditi per l’acquisto e la disponibilità dei beni) dalla quale si evince che il Giudice di appello ebbe ad esaminare tutti i documenti offerti in giudizio, la censura relativa all’omesso esame di un fatto è inammissibile laddove, con il mezzo, non si individua un "fatto" nell’accezione rilevante di cui all’art. 360 n.5 c.p.c. quanto piuttosto una questione di diritto quale "la questione dell'ammissibilità delle prove documentali allegate ai ricorsi della difesa della contribuente" (cfr. pag. 6 del ricorso).

Eguale considerazione va svolta per la dedotta violazione di legge (art. 32 cit. per omessa pronuncia sulla domanda contenuta in appello di considerare ammissibili le dichiarazioni e la documentazione prodotta in sede di contenzioso) laddove, nella genericità del mezzo di ricorso il quale non riproduce, neppure per stralci il contenuto dell’atto di appello, la sentenza impugnata, per contro, da atto (come sopra riportato) di avere tenuto conto di tutte le argomentazioni e dì tutta la documentazione provenienti dalla contribuente.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del disposto degli artt. 115 e 166 c.p.c., laddove la Commissione Tributaria Regionale, esorbitando dal potere del giudice di valutazione delle prove, ne aveva distorto le risultanze.

2.1. Anche tale censura è inammissibile. Nell’argomentazione posta dal Giudice di appello a sostegno della sua decisione non si ravvisa infatti alcuna violazione di legge laddove la stessa ritenuto, dandone congrua motivazione, l’insufficienza del materiale probatorio offerto ad integrare idonea prova contraria; mentre il mezzo, nei termini in cui è formulato, tende, inammissibilmente in questa sede, ad una ricostruzione del fatto diversa da quella operata dal Giudice di merito.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

4. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricolmo, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.