Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 maggio 2016, n. 11001

Tributi - Condono ex art. 9-bis, Legge n. 289 del 2002 - Versamenti parziali - Efficacia parziale del condono - Decadenza dal beneficio

 

Ritenuto in fatto

 

La società P. srl in liquidazione, già I.F.V. srl, presentava ai sensi dell'art. 9 bis legge 289 del 2002 due istanze di definizione dei ritardati od omessi versamenti delle imposte relativi alle dichiarazioni Modello 770/2003 e Modello Unico 2003. L'Agenzia delle Entrate emetteva provvedimenti di diniego, avendo rilevato l'incongruità dei versamenti effettuati.

Contro i provvedimenti di diniego di condono la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che con sentenza del 14.5.2009 disponeva l'accoglimento parziale del ricorso nel senso che "gli effetti dei provvedimenti di rigetto della istanza di definizione devono ritenersi limitati alle somme non pagate", e che "nella fattispecie prevista dall'art. 9 bis della legge 289 del 2002 il mancato pagamento delle altre rate non può che produrre la decadenza dal beneficio".

Contro la sentenza la società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro che con sentenza n. 565 del 22.11.2010 confermava la decisione appellata.

Contro la sentenza di appello la società P. srl in liquidazione propone ricorso per i seguenti motivi: 1) illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 36 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 cod.proc.civ., nella parte in cui ha dichiarato l'infondatezza dell'appello, in quanto la sentenza non contiene "la succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto" richiesti dal citato art. 36 comma 2; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 53 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e 342 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 comma primo n. 4 cod.proc.civ., nella parte in cui ha ritenuto che l'atto di appello difettasse del requisito di specificità dei motivi di gravame.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Equitalia Sud spa resiste con controricorso.

La società deposita memoria.

 

Considerato in diritto

 

1. Il primo motivo è infondato. Non sussiste la dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 comma 2 n. 4 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, poiché la sentenza è munita di apparato argomentativo che rende manifesta la ratio decidendi del giudice, il quale ha ritenuto l'atto di appello sfornito del requisito della specificità dei motivi di impugnazione. Neppure è ipotizzabile una nullità della sentenza per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e 360 n. 4 cod. proc. civ., nel solo caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo. (Sez. 6-3, Sentenza n. 15990 del 11/07/2014, Rv. 632120). Nel caso in esame la statuizione del giudice è chiaramente ricostruibile dalla motivazione, in cui si afferma che i motivi di appello difettano del requisito della specificità, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 53 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

2. Il secondo motivo è infondato. Il giudice di appello ha applicato, e non violato, l'art. 53 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 poiché, svolgendo una valutazione in fatto, ha ritenuto la genericità dei motivi di appello costituenti mera riproduzione di quelli formulati nel ricorso di primo grado. Questa Corte non è legittimata a sostituirsi alla Commissione tributaria regionale negli apprezzamenti di fatto circa la sussistenza del requisito di specificità dei motivi di appello. Poiché non è stato dedotto il vizio della motivazione ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ., ma esclusivamente il vizio di violazione di legge, questa Corte neppure è legittimata ad esaminare la tenuta logica o la sufficienza della motivazione con la quale il competente giudice di merito ha rilevato il difetto del requisito della specificità dei motivi di appello.

La società ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese a favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 3.000 oltre eventuali spese prenotate a debito, ed a favore di Equitalia Sud spa liquidate in euro 3.000 oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore della Agenzia delle Entrate liquidate in euro 3.000, oltre eventuali spese prenotate a debito, ed a favore di Equitalia Sud spa liquidate in euro 3.000, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.