Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 18 aprile 2016, n. 95439

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali

 

Art. 1

Adeguamento del Fondo di solidarietà

 

1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, d’ora in poi denominato Fondo, è adeguato alle previsioni di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS, all’interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

3. Ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione derivanti all’INPS dall’assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal Regolamento di contabilità dell’INPS, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.

Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’INPS distintamente.

 

Art. 2

Finalità del Fondo

 

1. Il Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali di cui al comma 3, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi d i riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Il Fondo ha altresì lo scopo di attuare, nei confronti dei medesimi lavoratori, interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall’applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

3. Il Fondo si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti:

a) della società Equitalia SpA, già denominata Riscossione SpA, costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e delle altre società per azioni, da essa controllate o partecipate che effettuino le attività di cui al comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nonché della società Equitalia Giustizia SpA incaricata della attività di gestione de i crediti di giustizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di quella del "Fondo unico giustizia" con le modalità di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133;

b) della società Riscossione Sicilia SpA costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla n. 248 del 2005, recepito dalla Regione Siciliana con legge 22 dicembre 2005, n. 19;

c) delle altre Società, non ricomprese tra le precedenti, cui sono stati trasferiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, dello decreto legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, i rami d’azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, e che dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti che svolgono le suddette attività di riscossione al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni ed abbiano provveduto al versamento dei relativi contributi.

 

Art. 3

Amministrazione del Fondo

 

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, nominato ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, composto da cinque esperti designati da Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del Comitato aventi diritto al voto. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

2. Il Presidente del Comitato è eletto, in base al regime di alternanza tra il Gruppo Equitalia /Riscossione Sicilia e organizzazioni sindacali, dal Comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale dell’INPS o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni, con possibilità di rielezione, e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1. (1)

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base dei criteri di rotazione.

6. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, i componenti del Comitato amministratore di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2003, n.375, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.

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(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, D.M. 8 giugno 2022, a decorrere dal 28 dicembre 2022.

 

Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

 

1. Il Comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende di cui all’articolo 9 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità e trasparenza;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

f) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all’ articolo 11;

g) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

 

Art. 5

Prestazioni

 

1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, comma 2:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Qualora l’erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula dell’accordo del 20 dicembre 2013 di quanto sarebbe spettato dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

2. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione dell’accesso al trattamento pensionistico:

a) anticipato a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 2;

b) di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2 iscritti esclusivamente all’assicurazione generale obbligatoria;

c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2 obbligatoriamente iscritti oltre che all’assicurazione generale obbligatoria anche al Fondo di cui al presente decreto.

3. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 2, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e c) del comma 2.

 

Art. 6

Finanziamento

 

1. Le somme accantonate nel Fondo di cui al decreto ministeriale n. 375 del 2003 ed eventuali ulteriori assegnazioni previste da parte dello speciale Fondo di Previdenza dei dipendenti esattoriali ai sensi dell’articolo 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2002 rimangono acquisite al Fondo medesimo così come adeguato alle previsioni di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. L’utilizzo di tali somme è destinato al pagamento delle prestazioni eventualmente attive alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro naturale scadenza. Qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvederà ogni singolo datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del datore di lavoro esodante, al versamento del contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura dell’ 1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni di cui alla lettera a).

3. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 2, lettera a).

4. Per la prestazione straordinaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

5. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 355 (ndr: . articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

6. Ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

8. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macro-economico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.

9. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 8, il Comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore.

10. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del Comitato amministratore, l’aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e finanze anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al comma precedente, l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.

 

Art. 7

Accesso alle prestazioni

 

1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) punto 2), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b):

1) all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

2) in alternativa, l’accesso alle prestazioni può avvenire anche nell’ipotesi in cui un’azienda, rientrante tra quelle individuate all’articolo 2:

a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;

b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a licenziamenti collettivi ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;

c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo stesso;

d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, nei confronti del personale che esaurita l’applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni, quindi, a non attivare procedure di licenziamento collettivo in base alle medesime causali, per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell’accordo di cui alla lettera c).

2. L’ accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure contrattuali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell’ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, può accedere tutto il personale dipendente assunto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti, delle imprese descritte all’articolo 2 del presente decreto.

 

Art. 8

Prestazioni straordinarie - Individuazione dei lavoratori in esubero

 

1. Ai fini del presente decreto, l’individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico - produttive e organizzative del complesso aziendale, avviene prioritariamente anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge previsti per il conseguimento dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, al rispetto dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. L’individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alla prestazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all’articolo 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi si tiene conto dei carichi di famiglia.

 

Art. 9

Criteri di precedenza e turnazioni

 

1. L’accesso dei soggetti di cui all’articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati dall’articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande saranno formulate in accordo con la normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza.

3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

4. I soggetti di cui all’articolo 2 ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 ) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dell’importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

 

Art. 10

Criteri e misure delle prestazioni

 

1. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell’UE.

2. Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari a un importo di: euro 1.140,00 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a euro 2.099,00; di euro 1.314,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra euro 2.099,00 ed euro 3.318,00 e di euro 1.660,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore ad euro 3.318,00. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi di cui al presente comma sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria. La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, ossia la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l’importo dell’assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.

3. L’erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Le prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2 ), conseguenti a riduzioni dell’orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, possono essere erogate per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e comunque nel rispetto della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;

2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti delle imprese che esercitano attività di riscossione dei tributi erariali così come identificate all’articolo 2 del presente decreto con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l’assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell’attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2 ), e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, è versata a carico del fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base di quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall’articolo 10 della predetta legge.

10. L’assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il servizio di riscossione contenute nel CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.

11. Nei casi in cui l’importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.

 

Art. 11

Cumulabilità della prestazione straordinaria

 

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore delle imprese così come identificate all’articolo 2 nonché di altri soggetti e altre aziende operanti nell’ambito creditizio o della riscossione iscritte all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.

2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato, secondo il criterio comune richiamato dall’articolo 10 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l’assegno straordinario dovesse superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.

5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell’importo corrispondente a quello previsto per i trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito dall’INPS.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata è ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell’interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, nell’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

 

Art. 12

Contributi sindacali

 

1. I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle organizzazioni sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all’articolo 10.

 

Art. 13

Norme finali

 

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 giugno 2016, n. 139.