Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 25 maggio 2016, n. 10767

Prestazioni pensionistiche - Assegno d’invalidità - Reddito inferiore al limite massimo - Sussistenza del requisito in anni precedenti l’insorgenza dello stato di invalidità - Accertamento requisito in via presuntiva per gli anni successivi - Non sussiste

 

Fatto e diritto

 

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 17 marzo 2016, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod.proc.civ.: "La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di A.D. intesa al conseguimento delle prestazioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971.

Il decisum del giudice di appello è stato fondato sulle seguenti considerazioni: la prospettata mancanza di documentazione medica correlata alla domanda amministrativa, non configura, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, un vizio tale da impedire a detta istanza di valere quale presupposto richiesto per la proponibilità della domanda giudiziale; il consulente tecnico d’ufficio, con valutazione condivisibile, ha accertato che la D. è affetta da un quadro patologico, comportante una percentuale di invalidità pari al 75% a far data dal 4-3-2010; l’appellante, sulla quale ricadeva il relativo onere, non ha provato la sussistenza dei requisiti prescritti per l’assegno di invalidità; in particolare non ha provato di avere fruito, per il periodo in relazione al quale chiede la prestazione, di un reddito inferiore al limite massimo previsto dalla legge; dall’esame degli atti di causa si evince infatti che le attestazioni dell’Agenzia delle entrate si riferiscono ad anni precedenti al 2010, epoca di decorrenza del requisito sanitario, mentre nessun documento ulteriore è stato prodotto durante il giudizio di secondo grado; la sussistenza del requisito in oggetto non può essere provata in base a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 4 L. n. 15 del 1968 alla quale, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non può essere attribuita alcuna valenza probatoria, neppure indiziaria; la carenza di uno degli elementi costitutivi della pretesa azionata comporta il rigetto nel merito della domanda.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.D. sulla base di due motivi. L’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 comma 3, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di pronunziare sulla domanda intesa alla declaratoria di sussistenza dello stato invalidante.

Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 comma 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 L. n. 118 del 1971 per non avere il giudice di appello, nell’accertamento del requisito reddituale, tenuto conto della documentazione prodotta relativa agli anni precedenti per inferirne, in via presuntiva, la sussistenza del requisito reddituale anche in relazione agli anni successivi e per avere omesso di richiedere d’ufficio l’aggiornamento della documentazione attinente al detto requisito, indispensabile ai soli fini della concreta erogazione della prestazione.

Il primo motivo di ricorso è da respingere.

Preliminarmente deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità del motivo formulata dall’INPS con riferimento alla non corretta prospettazione del vizio denunziato, ricondotto all’ambito della violazione di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., laddove parte ricorrente, censurando l’omessa pronunzia sulla domanda di accertamento dello stato invalidante, fa valere un difetto di attività del giudice di secondo grado, rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Invero secondo l’insegnamento di questa Corte la indicazione, ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicché la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del "quid disputandum". (Cass. n. 12929 del 2007) e purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia. (Cass. n. 1370 del 2013).

Nel caso di specie dalla illustrazione del primo motivo e dallo stesso riferimento in rubrica all’art. 112 cod. proc. civ., si evince con chiarezza che parte ricorrente ha inteso denunziare la omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dello stato invalidante, di talché, sotto questo profilo, il motivo risulta ammissibile.

La inammissibilità sussiste, invece, come pure eccepito dall’INPS, con riferimento alle modalità non autosufficienti con le quali è stato dedotto il vizio di omessa pronunzia.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,infatti, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (Cass. n. 15367 del 2014, n. 21226 del 2010, n. 6361 del 2007).

Parte ricorrente non ha osservato le prescrizioni imposte al fine della valida censura della sentenza di appello sotto il profilo della violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, essendosi limitata a dedurre che "sia nel ricorso di primo grado che nel ricorso in appello parte ricorrente richiedeva, nelle conclusioni, oltre alla condanna al pagamento della prestazione anche la declaratoria dello stato invalidante accertato". E’ mancata, quindi, sia la compiuta ricostruzione della vicenda processuale della fase di merito con riferimento a tale specifica domanda sia la integrale riproduzione del relativo contenuto, che è stato evocato in forma riassuntiva, con implicito rinvio per relationem agli atti processuali. Quanto ora rilevato comporta la inammissibilità del primo motivo di ricorso, peraltro infondato nel merito alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte. (v., tra le altre, Cass. n. 6749 del 2012, ord. n. 2051 del 2011).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte il requisito reddituale, come pure la collocazione al lavoro (Cass. 1 agosto 1998 n. 7560), sono, al pari di quello sanitario, elemento costitutivo del diritto (e non, invece, mera condizione di erogabilità) della pensione di inabilità o dell'assegno per gli invalidi civili (cfr., tra le altre, Cass. n. 3074 del 2001, n. 5417 del 1998, n. 10481 del 1997). La relativa mancanza è deducibile o rilevabile d'ufficio ogni stato e grado del giudizio, salvo l'operare delle preclusioni che possono determinarsi nel processo, in particolare per effetto del giudicato interno. (cfr. Cass. n. 5417 del 1998, n. 15625 del 2001 n. 20611 del 2006), ipotesi questa non ricorrente nel caso di specie.

Il requisito reddituale, che condiziona il riconoscimento del beneficio deve coesistere con l'erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e dunque trattandosi di requisito costituito da fatti suscettibili di essere mutevoli nel tempo essi devono essere attualizzati al tempo della decisione o comunque deve essere offerta la prova della loro sussistenza al momento dell'insorgenza del diritto (argomento ex. Cass. n. 8633 del 2014). Era onere dell'invalido provare che al momento dell'insorgenza delle condizioni invalidanti (anno 2010) sussistevano le condizioni reddituali e reddituali allegate al ricorso di primo grado. E’ pacifico che tale onere non è stato assolto. La doglianza in ordine alla mancata attivazione dei poteri d’ufficio risulta inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo avvertito la necessità di contemperare il sistema di preclusione, in tema di oneri probatori, scaturente dal combinato disposto di cui all'art. 416 cod. proc. civ., comma 3 e art. 437 cod. proc. civ., comma 2, con l'esigenza di accertamento della verità materiale, in relazione alla specificità degli interessi coinvolti nel processo del lavoro ed in quello previdenziale, ritenuti meritevoli di particolare tutela (per la ricostruzione della evoluzione giurisprudenziale sul punto, v. Cass. n. 12856 del 2010). In questa prospettiva l'attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 437 cod. proc. civ., comma 2, è stata valorizzata come rimedio riequilibratore destinato a favorire il definitivo accertamento di fatti costitutivi (estintivi o impeditivi, ecc.) allegati nel giudizio di primo grado e risultanti, se pure in modo incompleto, da mezzi di prova già ritualmente dedotti quel giudizio (v., di recente, Cass. n. 6753 del 2012), evidenziandosi altresì che l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (v. Cass. S.U. n. 11353 del 2004 e Cass. n. 14731 del 2006). La mancata attivazione dei poteri officiosi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è stata ritenuto deducibile non come "error in procedendo", bensì solo sotto il profilo del vizio motivazionale (Cass. n. 12717 del 2010, n. 6023 del 2009, n. 7119 del 2002), vizio che non consente al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti di causa e comporta, quindi, per il ricorrente, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l'onere di indicare specificamente quali erano gli elementi emergenti dagli atti che imponevano al giudice di merito l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio e, innanzitutto, di avere sollecitato l'esercizio di siffatti poteri mediante specifica istanza istruttoria con riferimento al materiale probatorio già acquisito (v., Cass. n. 22534 del 2014, n. 12717 del 2010 cit., n. 6023 del 2009, n. 7119 del 2002 cit. n. 14731 del 2006). Parte ricorrente non ha assolto a tale onere posto che non solo non ha indicato le specifiche istanze istruttorie rivolte al giudice del gravame destinate, in tesi, a superare le incertezze rivenienti dal materiale probatorio in relazione alla sussistenza del prescritto requisito reddituale ma, prima ancora, non ha allegato di avere sollecitato l'attivazione dei poteri officiosi del cui mancato esercizio si duole.

Infine è da respingere, in quanto inammissibile, l’ulteriore doglianza relativa alla possibilità per il giudice di merito di ricorrere a presunzioni in ordine alla sussistenza del requisito reddituale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. (v. tra le altre, Cass. 8023 del 2009, n. 15737 del 2003).

In conclusione, in base alle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono, il ricorso è da respingere in quanto manifestamente infondato.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza camerale.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. Civ., per la definizione camerale.

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.