Legislazione - IVASS - Provvedimento 03 maggio 2016, n. 20

Disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al titolo III, capo IV bis, sezione III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private

Capo I

Disposizioni di carattere generale

 

Art. 1

Fonti normative

 

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 189, comma 2, e 191, comma 1, lettere b) e s), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE e dal regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

 

Art. 3

Ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento si applica:

a) alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana,

b) alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

c) alle ultime società controllanti italiane di cui all'art. 210, comma 2 del Codice.

 

Capo II

Verifica esterna indipendente

 

Art. 4

Richiesta da parte dell'IVASS

 

1. In caso di richiesta da parte dell'IVASS di una verifica esterna indipendente avente ad oggetto i modelli interni di cui agli articoli 46-bis, 207-octies e 216-ter del Codice, i soggetti di cui all'art. 3 individuano, entro 30 giorni dalla richiesta, gli esperti esterni che intendono incaricare della verifica, trasmettendo all'IVASS le evidenze che ne attestino il rispetto dei criteri di scelta di cui all'art. 5.

2. L'IVASS comunica entro 30 giorni l'esistenza di eventuali ostacoli all'attribuzione agli esperti di cui al comma 1 dell'incarico di operare la verifica esterna indipendente.

 

Art. 5

Scelta dell'esperto esterno

 

1. Gli esperti esterni individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, per operare la verifica esterna indipendente sono indipendenti e in possesso di competenze professionali pertinenti ed adeguate.

2. Il carattere di indipendenza sussiste quando:

a) l'esperto non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dei soggetti di cui all'art. 3 a cui è indirizzata la richiesta dell'IVASS di cui all'art. 4, comma 1;

b) non esistono tra l'esperto e i soggetti di cui all'art. 3 o il gruppo a cui essi appartengono relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indiretto, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi da quelli della verifica del modello interno, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza dell'esperto risulta compromessa;

c) l'esperto non è chiamato a verificare aspetti del modello interno che ha contribuito a definire;

d) l'esperto adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e ridurre i rischi che possono minare la propria integrità ed indipendenza di giudizio.

3. Il corrispettivo per l'incarico conferito agli esperti esterni è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori e non può essere in alcun modo legato all'esito delle verifiche compiute.

 

Art. 6

Compiti degli esperti esterni

 

1. La richiesta dell'IVASS di cui all'art. 4, comma 1, precisa gli ambiti della verifica esterna indipendente cui attiene l'intervento degli esperti esterni.

2. Gli esperti relazionano l'IVASS sull'attività di verifica con le modalità e la periodicità stabiliti nella richiesta di cui al comma 1.

 

Art. 7

Documentazione a disposizione degli esperti

 

1. L'impresa mette a disposizione degli esperti esterni la documentazione da questi ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

Art. 8

Pubblicazione

 

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

 

Art. 9

Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 maggio 2016, n. 124.