Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 30 dicembre 2015

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012, concernente contributi per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012

 

Art. 1

 

1. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2012 è sostituito dal seguente:

«1. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del citato articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi, ad eccezione dell'agricoltura.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo è concessa nel rispetto dei requisiti di ammissibilità delle imprese:

a) avere la sede e/o l'unità locale nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, e dall'art. 67-septies del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

b) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

c) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)»;

e) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

g) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola «DEGGENDORF»)

3. Le spese ammissibili ai fini della ripresa dell'attività produttiva ai sensi dell'art. 3, commi da 7 a 10 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, riguardano le seguenti tipologie di intervento:

a) beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico);

b) impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti);

c) spese tecniche nella Misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo.

Sono ammesse tutte le spese afferenti le tipologie di intervento richiamate nei punti a), b) e c) nonché le eventuali spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'investimento ed indispensabili per la sua completezza.

4. I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio, ecc.). Sono escluse le spese amministrative e di gestione nonché le spese per pubblicità.

5. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese potranno essere sostenute a partire dalle date individuate dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 e 30 Maggio 2012.

6. Gli interventi oggetto di agevolazione dovranno concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilità).

7. L'agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 100 % della spesa ritenuta ammissibile.

8. Il contributo massimo erogabile è pari a euro 500.000,00.

9. La procedura di selezione dei progetti proposti sarà di tipo valutativo sulla -base delle caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti e dei livelli di miglioramento/adeguamento sismico e di sicurezza raggiunti.

10. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi pubblici, ivi compresi quelli di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, la quota complessiva del rimborso assicurativo e dei contributi pubblici non può superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti.

11. Con provvedimenti dei Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le modalità operative per la presentazione delle domande e per la concessione, vengono quantificati l'ammontare massimo e l'intensità delle agevolazioni erogate, la liquidazione e la revoca totale o parziale dei contributi, e sono definite idonee modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse.

12. La concessione del contributo sarà effettuata in regime «de minimis» o in regime di notificazione sulla base dell'art. 107 2/b del Trattato istitutivo della Comunità europea.»

 

Art. 2

 

1. Prima di procedere all'erogazione di nuovi contributi, i Commissari delegati provvederanno ad integrare le valutazioni delle richieste già approvate alla data di sottoscrizione del presente provvedimento sulla base dei criteri indicati al precedente articolo.

 

Art. 3

 

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 27 aprile 2016, n. 97.