Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 marzo 2016, n. 6121

Tributi - Imposta di registro - Rettifica valore immobile - Criterio comparativo

 

Fatto

 

Con l'impugnata sentenza n. 148/31/09 depositata il 9 ottobre 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione n. 220/05/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, respingeva i riuniti ricorsi proposti da A.I. S.p.A. e D.C.M. e L.F. avverso distinti avvisi con i quali veniva rettificato il valore di «un lotto di terreno edificabile di complessivi mq. 815, venduto con atto a rogito del notaio G. registrato il 25/05/2005, per un valore dichiarato di € 63.138,05 pari a € 77,00 al mq.» e quindi liquidata la maggiore imposta di registro.

La CTR, dato atto che l'Ufficio aveva rettificato il valore del terreno «da € 77 a € 100 mq., basandosi principalmente su un contratto di un terreno similare (atto redatto dal notaio M. il 12/4/2005, ubicato anch'esso in una località del Comune di Cascina e sottoposto agli stessi vincoli urbanistici: rapporto di copertura del 30% e altezza massima degli edifici di ml. 7,50; terreno per il quale l'Ufficio era pervenuto, per adesione con il contribuente interessato, d concordare il prezzo di € 100,00 al mq.)», riteneva che l'Ufficio avesse «fornito elementi sufficienti a sostenere la propria tesi».

Contro la sentenza della CTR, la A.I. S.p.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a due complessi motivi.

L'Ufficio resisteva con controricorso.

Gli intimati D.C.M. e L.F. non si costituivano.

 

Diritto

 

1. Con il primo complesso motivo di ricorso la Società contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica «Violazione dell'art. 51 e 52 d.p.r. n. 131/1986 e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.)>>, in sintesi deducendo dapprima che l'atto di comparazione «notaio M.» utilizzato dall'Ufficio per determinare il valore del terreno per comparazione non era tra quelli «tassativamente» indicati dall'art. 51, coma 3, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 perché in quel caso il valore di € 100,00 mq. era stato inter partes stabilito all'esito del procedimento di accertamento con adesione e in secondo luogo perché l'Ufficio in violazione dell'art. 52, coma 2 bis, d.p.r. n. 131 aveva allegato l'atto comparativo in maniera incompleta, e che le «condizioni» del terreno comparato erano diverse da quelle «dell'atto notaio M.».

1.1. Con riferimento al primo profilo il motivo è infondato alla luce della nota giurisprudenza secondo cui, come stabilito dall'art. 51, comma 3, d.p.r. n. 131 cit., nella determinazione del valore dell'immobile ai fini dell'accertamento dell'imposta di registro, l'Ufficio può far riferimento «ad ogni altro elemento» che ritenga utile prova rispetto a quelli espressamente ivi previsti (Cass. sez. trib. n. 4221 del 2006; Cass. sez. trib. n. 2951 del 2006).

1.2. Con riferimento al secondo profilo il motivo è invece inammissibile per difetto di autosufficienza perché la CTR non ha pronunciato sulla questione, cosicché la contribuente avrebbe dovuto censurare la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, coma 1, n. 4, c.p.c. e per evitare il difetto di autosufficienza avendo altresì cura di chiarire che l'eccezione di nullità dell'avviso per causa la parziale allegazione dell'atto comparativo era stata riproposta o comunque proposta in appello e quindi non formulata per la prima volta davanti alla Corte (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. sez. trib. n. 9108 del 2012).

1.3. Con riguardo al terzo profilo il motivo è inammissibile non solo per difetto di autosufficienza, perché in effetti la contribuente omette sia di trascrivere il contenuto almeno essenziale degli atti richiamati e sia il luogo di loro produzione con conseguente violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (Cass. sez. VI n. 16134 del 2015; Cass. sez. III n. 8569 del 2013), ma anche perché con il mezzo non viene censurato in realtà un error in ludicando e bensì viene censurato l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR circa la congruità del valore stabilito dall'Ufficio e che avrebbe eventualmente dovuto essere denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis (Cass. sez. I n. 1646 del 2014; Cass. sez. VI n. 3164 del 2012).

2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente censurava la sentenza denunciando in rubrica «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.)>>, deducendo a riguardo l'intrinseca mancanza di un valido criterio comparativo» e che comunque a cagione della ricordata parziale allegazione dello stesso «il valore di 100,00 €/mq. non trovava alcun riscontro nell'atto comparativo» e che perciò la CTR fosse caduta in errore ritenendo che l'atto comparativo parzialmente allegato «contenesse i dati necessari al contribuente per conoscere e capire le ragioni» della rettifica e precisamente contenesse l'indicazione del «valore di 100,00 €/mq.».

2.1. Come in precedenza il motivo è sotto un primo profilo inammissibile, laddove si evidenzia l'ingiustizia della sentenza in ragione della «intrinseca mancanza di un valido criterio comparativo», perché l'atto ivi richiamato non è stato trascritto e dello stesso non sono stati indicati il luogo e il momento di produzione. Il profilo all'esame è peraltro comunque infondato perché si risolve nella proposta di un diverso apprezzamento della prova documentale, nella specie costituita dall'atto di comparazione; un diverso apprezzamento che, come noto, è precluso nel giudizio di legittimità (Cass. sez. II n. 12574 del 2014; Cass. sez. I! n. 7330 del 2013).

2.2. Sotto un secondo profilo il motivo inammissibile, laddove sostiene che la CTR sarebbe caduta in errore percettivo consistente nell'aver ritenuto che l'atto comparativo parzialmente allegato contenesse l'indicazione del «valore di 100,00 €/mq.>>, perché quello denunciato è un vizio revocatorio che avrebbe dovuto farsi valere ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. sez. III n. 4205 del 2011; Cass. sez. II n. 18485 del 2010).

Il profilo di motivo all’esame è comunque altresì inammissibile perché la CTR non ha pronunciato sull’eccezione d’invalidità dell’impugnato avviso per cagione la mancanza dei <<dati necessari al contribuente per conoscere e capire le ragioni >> della rettifica, cosicché come prima rispetto del principio di autosufficienza la contribuente avrebbe dovuto evidenziare la non novità della questione e per poi denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a favore della parte erariale costituita.

Nessun regolamento di spese, invece, con riguardo agli altri intimati contribuenti non costruitisi.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’ufficio le spese processuali, queste liquidate in complessivi € 7.200,00, oltre a spese prenotate a debito.