Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 aprile 2016, n. 8191

Rapporto di lavoro - Inquadramento - Trattamento economico - Passaggio di carriera - Assegno ad personam

 

Svolgimento del processo

 

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 29 maggio 2012, in accoglimento dell'appello proposto da T.M. e A.E., già dipendenti dell'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, transitati nei ruoli ministeriali in forza dell'art. 6, secondo comma, della Legge 29 gennaio 1994 n. 71, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla conservazione dell'assegno ad personam loro attribuito al momento dell'assegnazione provvisoria al Ministero delle Comunicazioni, che la medesima Amministrazione aveva revocato a decorrere dal momento del definitivo inquadramento in ruolo per effetto dell'assorbimento nel trattamento economico della nuova posizione funzionale della carriera ministeriale attribuita ai ricorrenti. I dipendenti avevano invece ritenuto che l'assegno ad personam non potesse essere riassorbito nei miglioramenti economici del nuovo inquadramento, dovendo trovare applicazione l'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

2. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero per lo Sviluppo Economico, già Ministero delle Comunicazioni, propone ricorso affidato a due motivi. Sono rimasti intimati T.M. e A.E.

Il Ministero ha altresì depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata violazione della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57; con il secondo motivo si censura la sentenza per vizio di motivazione (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Si deduce che se è vero che in base alla predetta disposizione, nei casi di passaggio di carriera di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile pari alla differenza tra lo stipendio o retribuzione in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione, tuttavia tale assegno non può essere mantenuto nel caso in cui, come nella specie, a seguito dell'inquadramento definitivo nei ruoli ministeriali sulla base delle tabelle di equiparazione delle qualifiche medio tempore adottate, il dipendente finisca per percepire un trattamento retributivo superiore a quello percepito presso l'ente di provenienza. La ratio dell'istituto dell'assegno ad personam è infatti quella di assicurare al dipendente il mantenimento del livello retributivo precedente e non già di attribuirgli un trattamento economico più favorevole a seguito del trasferimento nei ruoli ministeriali.

2. Il ricorso è fondato.

3. Gli odierni intimati, già dipendenti dell'Amministrazione delle Poste, furono assegnati provvisoriamente al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per essere poi inseriti definitivamente nei ruoli organici di quest'ultimo, in forza del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, art. 6, comma 2, convertito in L. 29 gennaio 1994, n. 71, in base al quale "il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Ciò premesso, va osservato che la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 57, dispone che "nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del citato testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione".

4.1. Secondo costante orientamento di questa Corte (Cass. n. 23474 del 19 novembre 2010; conf. 21434 del 2011, nn. 5919 e 5920 del 2015, nn. 12859, 12860 e 13123 del 2015), l’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1997 - che prevede la non riassorbibilità dell'assegno ad personam spettante nei casi di "passaggio di carriera" di cui all'art. 202 del T.U. n. 3 del 1957 ad altra posizione con trattamento economico inferiore - non si applica in relazione alle assegnazioni al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del personale dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, disposte ai sensi dell'art. 6 della legge n. 71 del 1994, non essendovi in tal caso passaggio di carriera nella stessa o in altra amministrazione, ma solo un'assegnazione provvisoria con successivo reinquadramento nei ruoli organici del Ministero; ne consegue la legittimità del riassorbimento dell'assegno ad personam, già corrisposto al citato personale, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico".

4.2. E' stato osservato come la L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, non sia applicabile, così come il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202, cui rimanda la prima norma, perché le dette norme presuppongono un " passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione", mentre i dipendenti transitati nei ruoli ministeriali in forza dell'art. 6, secondo comma, della Legge 29 gennaio 1994 n 71, vennero assegnati provvisoriamente al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, in attesa di un inquadramento definitivo, sulla base di un successivo quadro di equiparazione, il che è concretamente avvenuto solo nel 1997.

4.3. Ne consegue la legittimità del riassorbimento dell'assegno ad personam già corrisposto, dal momento del definitivo inquadramento in ruolo, per effetto della dinamica retributiva del trattamento economico, in linea col principio generale per cui tali assegni, attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico già acquisito, sono destinati ad essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessi"' spettante ai dipendenti dell'Amministrazione cessionaria (v. Cass. n. 12956 del 2005, n. 5959 del 2012, n. 23366 del 2013, n. 24949 e 24950 del 2014).

5. A tale orientamento, condiviso anche da questo Collegio, devesi dare continuità, con conseguente accoglimento del ricorso proposto dall'Amministrazione pubblica e cassazione della sentenza impugnata.

5.1. La causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda.

6. Considerato che l'orientamento interpretativo di questa Corte si è formato in epoca coeva al giudizio di appello, in una valutazione complessiva dell'esito della lite, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda; compensa le spese dei gradi di merito e condanna gli intimati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.