Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2016, n. 8228

Lavoro - Anzianità di servizio - Computo - Trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato

 

Fatto e diritto

 

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 17 marzo 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:

"La Corte d'appello di Roma con sentenza del 29 maggio 2014, confermava la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta da L. C. contro l’ATAC s.p.a., intesa al riconoscimento del diritto al computo nella anzianità del servizio prestato in base ad un contratto di formazione e lavoro poi trasformato in contratto a tempo indeterminato alla sua scadenza, con conseguente condanna della società alle differenze retributive.

La Corte di merito, per quello che in questa sede ancora rileva, aderiva alla tesi interpretativa secondo cui la garanzia prevista dal D.L. n. 726 del 30 ottobre 1984, art. 3, comma 5°, convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984 è vincolante anche in relazione agli istituti previsti non già dalla legge ma, come nel caso degli scatti di anzianità, dalla contrattazione collettiva.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’ATAC s.p.a. affidato a due motivi.

Il L. resiste con controricorso.

Con il primo motivo si deduce omesso esame di questioni decisive per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte di Appello confermato la decisione di primo grado fondando il proprio convincimento solo su precedenti giurisprudenziali di questa Corte - in particolare richiamando i principi affermati, in relazione alla fattispecie all’esame, dalle Sezioni unite - senza accennare al diverso orientamento espresso in altre decisioni di legittimità e senza esaminare, nel concreto, i fatti ed i documenti addotti e depositati dalla ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni difensive.

Con il secondo mezzo viene denunciata violazione e falsa applicazione del CCNL autoferrotranvieri dell’11.4.1995 e di quello del 27.11.2000 nonché degli artt. 1418 c.c. e 12 Disp. Prelim. c.c., 3 D.L. n. 726/84 cit. e 3 e 39 Cost. (in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.).

Si assume, richiamando alcune decisioni di questa Corte, che la norma denunciata - allorché stabilisce che il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in quello di lavoro a tempo indeterminato, deve essere computato nell'anzianità di servizio - si riferisce solo agli effetti ricollegati al decorso del tempo direttamente dalla legge, ma non anche a quelli derivanti dalla contrattazione collettiva, quali appunto gli scatti biennali di anzianità.

Entrambi i motivi sono infondati.

Riguardo al primo va rilevato che la Corte di Appello dopo aver riportato l’orientamento prevalente di questa Corte in merito alla questione oggetto della controversia ha evidenziato che lo stesso era stato confermato dalle Sezioni unite (con la sentenza n. 20074/2010 con la quale era stato composto il contrasto venutosi a creare nell’ambito della sezione lavoro) ed ha deciso la causa in conformità ai principi dettati nella predetta pronuncia precisando di condividerne le argomentazioni anche in relazione alla ritenuta infondatezza dei rilievi di incostituzionalità sollevati dalla società con riferimento all’art. 39 Cost.

Trattasi di una motivazione che opportunamente si è limitata a riportare il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in ossequio alla funzione nomo filattica, di rilevanza costituzionale, della medesima.

Del pari infondato è il secondo motivo.

Come già detto sulla questione, oggetto della presente controversia, si sono pronunciate, così componendo il contrasto di giurisprudenza sorto all'interno della Sezione lavoro, le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 23 settembre 2010 n. 20074 (poi seguita dalla successiva giurisprudenza, cfr. Cass. n. 10108 del 29 aprile 2013; Cass. ord. n. 14229 del 28/06/2011 e da ultimo, in fattispecie simile, Cass. n. 13496 del 13/06/2014).

È stato affermato che "Il principio contenuto nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3 convenuto dalla L. n. 863 del 1984, art. 3 secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 7, lett. C), dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C, dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di "trasporto in concessione".

Con riferimento al profilato contrasto della norma in questione, così come interpretata dalle Sezioni Unite, con i principi sull'autonomia e libertà sindacale di cui agli artt. 3, 39 e 41 Cost., i quali comporterebbero l'intangibilità della competenza della contrattazione collettiva nel determinare i livelli retributivi e il complessivo trattamento economico dei lavoratori, a meno che non si ponga la questione di una contrarietà della disciplina all'art. 36 Cost. e con il principio di razionalità non potendo la posizione dei lavoratori assunti con CFL essere equiparata a quella dei lavoratori "provetti" a tempo indeterminato, questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 10108/2013 e Cass. n. 12229/2011 cit.) che non si è in presenza di una immotivata o irrazionale interferenza del legislatore rispetto al potere delle parti collettive di disciplinare l'entità e la struttura del trattamento retributivo dei lavoratori, ma della determinazione da parte del medesimo legislatore, per ragioni di interesse generale, delle modalità di coordinamento con la disciplina ordinaria del rapporto di lavoro del particolare istituto rappresentato dal contratto di formazione e lavoro, prevedendosi un riequilibrio, a tutela del lavoratore assunto mediante tale speciale tipo di contratto, di rilevanti aspetti di trattamento meno favorevole rispetto alla disciplina generale con elementi di garanzia di parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori.

Non sussistono ragioni per non dare continuità a detto principio.

Il senso dell’operazione di riequilibrio non può essere certo messo in discussione dal fatto che, con la trasformazione, la precarietà è stata superata visto che, diversamente, si legittimerebbe un trattamento meno favorevole pur in presenza di situazioni divenute "uguali" per scelta legislativa.

Se pure, dunque, gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva, l’equiparazione posta dalla legge (cioè periodo di formazione e lavoro uguale periodo di lavoro ordinario), in quanto, come detto, formulata nella norma in questione in termini generali ed assoluti non è derogabile dalla contrattazione collettiva, come si evince anche dalla mancanza di ogni richiamo a salvezze derivanti da disposizioni pattizie di segno diverso. Del resto, una volta ritenuta la suddetta natura imperativa ed inderogabile, non si vede come la prevista regola del computo del periodo di formazione nell’anzianità di servizio possa essere soddisfatta da un accordo collettivo che ne escluda la valutazione ai fini del conseguimento dei vantaggi riconosciuti alla generalità dei dipendenti in funzione del decorso del tempo di prestazione del lavoro subordinato.

Per tutto quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..".

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il L. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. adesiva alle conclusioni della riportata relazione che sono pienamente condivise dal Collegio.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore dell’avv. S. V. per dichiarato anticipo fattone.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater; del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater; del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all’avv. S. V..

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.