Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 aprile 2016, n. 8142

Tributi - Condoni - Proroga biennale dei termini di accertamento ex art. 10, L. n. 289/2002 - Applicazione in caso di mancata adesione alle sanatorie fiscali

 

Ritenuto in fatto

 

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso l'epigrafata sentenza della CTR Puglia, che, rigettandone l'appello, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stata dichiarata la nullità di tutti gli atti impositivi impugnati dalla parte in ragione della tardività della loro notifica e della ritenuta inapplicabilità, per la notificazione alla stessa di un pregresso pvc, della proroga di cui all'art. 10 L. n. 289/02.

La CTR ha motivato il proprio deliberato, osservando che, in considerazione del trascritto antefatto, "la ricorrente non aveva la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9" della legge di condono, atteso che essi precludono l'accesso al condono "qualora alla data di entrata in vigore della legge sia stato notificato processo verbale di constatazione".

Il mezzo erariale si vale di due motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso la parte.

Nelle more dell'odierna udienza l'Agenzia ricorrente ha depositato comunicazione con cui segnala che "il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011" e chiede che "la Corte in riforma del l'impugnata sentenza, dichiari l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge 289/02".

 

Considerato in diritto

 

2. In relazione alla vista comunicazione di intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 39 d.l. 98/11 relativamente all'ILOR 1997, discendendo da ciò per quanto previsto dall'art. 16, comma 8, l. 289/02, richiamato dal citato art. 39, l'estinzione del giudizio, occorre procedere alla conseguente declaratoria per intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 ed, in uno con essa, anche alla cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza in relazione alla predetta annualità in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra i contendenti, impone la rimozione delle decisioni emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 19533/11).

3.1. Quanto alle altre annualità che non hanno costituito oggetto di definizione, con il primo motivo del proprio ricorso l'Agenzia delle Entrate si duole a mente dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. della violazione e falsa applicazione degli artt. 43 D P R. 600/73 e 57 D.P.R. 633/72, nonché degli artt. 7, 8 e 9 l. 289/02, essendo destituita di fondamento giuridico la tesi affermata dal decidente in ordine alla inapplicabilità nella specie della proroga di cui all'art. 10 l. 289/02, posto che l’applicazione della norma in parola "prescinde dalle motivazioni per cui un soggetto si è avvalso o meno delle sanatorie fiscali di cui alla citata legge e stabilisce che per coloro che non si sono avvalsi della sanatoria di cui alla l. 289/2002 i termini prescrizionali sono prorogati di due anni".

3.2.  Il motivo è fondato e la sua fondatezza determina l'assorbimento del secondo motivo del ricorso erariale inteso a denunciare, sempre con riferimento al medesimo punto di diritto, un difetto di motivazione in capo all'impugnata sentenza.

3.3. Quanto al motivo accolto va invero premesso che la l. n. 289 del 2002, art. 10, comma 1, sotto la rubrica "proroga di termini" prevede che "per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e successive modificazioni, e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 e successive modificazioni, sono prorogati di due anni". Questa Corte, occupandosi funditus della questione se la proroga decretata dall'art. 10 si applichi o meno ai contribuenti, a cui in base ai pregressi art. 7 e 9 sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli artt. 15 e 16, ha già avuto modo di statuire che "in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, «in assenza di deroghe contenute nella legge» sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perché raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge" (3782/16; 16613/15; 22921/14).

3.5. E’ dunque inconfutabile l'errore di diritto in cui è incorso il decidente d'appello allorché ha ritenuto inapplicabile nella specie la proroga dei termini dì accertamento disposta dall'art. 10 l. 289/02 in ragione della pregressa notificazione di un processo verbale di constatatazione che avrebbe precluso alla parte di avvalersi delle disposizioni agevolati ve previste dalla medesima legge 289/02, e ciò in quanto il dettato normativo del citato art. 10 non autorizza a distinguere nella platea dei possibili destinatari i soggetti che non intendono dai soggetti che non possono avvalersene, poiché l'espressione "non avvalersi", secondo il significato proprio delle parole (art. 12 preleggi), descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio indicato, tutti perciò parimenti soggetti alla sua applicazione per il solo fatto di non aver aderito alle procedure condonistiche.

4. Dichiarata perciò l'estinzione del processo quanto all'ILOR 1997 con compensazione delle spese, va accolto il primo motivo di ricorso e va dichiarato assorbito il secondo motivo.

La causa previa cassazione del l’impugnata sentenza andrà conseguentemente rinviata al giudice territoriale ex art. 383, comma primo, c.p.c. per il doveroso riesame a mente degli artt. 392 e segg. c.p.c.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente all'ILOR 1997, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza nei limiti della dichiarata estinzione e compensa le spese dell’intero giudizio; accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia avanti alla CTR Puglia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.