Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 aprile 2016, n. 8140

Tributi - PVC consegnato in copia all'interessato al termine della verifica fiscale - Avviso di accertamento - Motivazione per relationem, senza allegazione o indicazione degli elementi essenziali del Pvc - Legittimità dell’atto impositivo

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 27 maggio 2009 (ud. 22 aprile 2009) la C.t.r. del Lazio, sez. Latina, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate il 3 ottobre 2007 nei confronti della S.r.l. L.S. rilevando che l'omessa allegazione all'avviso di accertamento RC3030201336 del processo verbale di constatazione posto a fondamento dell'atto impositivo per l'annualità 2002 si riflette sulla legittimità di quest'ultimo in quanto esso "non contiene ... gli elementi essenziali del citato processo verbale" e non garantisce, quindi, "l'effettività del contraddittorio e il rispetto del principio del diritto di difesa". Dichiara, inoltre, assorbito il gravame incidentale della contribuente.

2. Per la cassazione di tale decisione l'Agenzia delle entrate propone ricorso nei confronti sia di L.S. S.r.l. cancellata dal registro delle imprese il 14 gennaio 2009, sia del suo ex liquidatore M.C., sia dei suoi soci M.C. e L.S..

Gli intimati non svolgono attività difensiva. L'avvocatura erariale deposita memoria illustrativa.

 

Considerato in diritto

 

1. Preliminarmente si osserva che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Non rileva l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente. (Sez. 5, Sentenza n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 535140; conf. Sez. 6-5, Ordinanza n. 15648 del 24/07/2015, Rv. 636038);

2. Tuttavia, ove l'evento estintivo si sia anteriormente verificato - come nella specie - nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia stato dichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell'ultrattività del mandato, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto (Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014, Rv, 634009; v. Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, Rv. 631467; conf. Sez. U Sentenze n. 20447 del 29/09/2014 e n. 19887 del 22/09/2014). Ne deriva sul punto la ritualità della notifica dell'odierno ricorso, siccome effettuata presso il difensore costituito in appello.

3. Siccome la notificazione del ricorso prefezionatasi presso il difensore della società cancellata è idonea a sorreggere, nella specie, la regolare costituzione del contraddittorio e la rituale introduzione del giudizio di legittimità, risultano del tutte superflue sia l'ulteriore notificazione del ricorso effettuata al socio M.C., sia la sua rinnovazione al secondo socio L.S. (pur sollecitata in memoria). Quanto agli sviluppi processuali ulteriori vedasi "infra" (par.7)

4. Resta, altresì, inutile e inammissibile l'altra notificazione del ricorso effettuata all'ex liquidatore (M.C.). Si deve, infatti, dare ulteriore continuità al principio di diritto secondo cui "il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sodale, onde è inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell'ente estinto" (Sez. 5, Sentenza n. 7676 del 16/05/2012, Rv. 622570).

5. Tanto premesso in rito, nel merito il ricorso è fondato dovendosi accogliere l'unico motivo, articolato per violazione di norme giuridiche sostanziali, e dare ulteriore continuità al principio di diritto secondo cui, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato affatto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui II contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione, soprattutto allorquando, come nella specie, l'avviso di accertamento è stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, pacificamente già consegnato in copia all'interessato al termine della verifica fiscale (Sez. 5, Sentenza n. 407 del 14/01/2015, Rv. 634243).

6. Sul punto specifico la difesa erariale, con autosufficiente richiamo contenuto in ricorso (pag.2) e corroborare da allegazione ex art. 369 cod. proc. civ. (all.1), ha documentato con il processo verbale di constatazione è stato notificato il 6 maggio 2005 nelle mani di A.Z., legale rappresentante della contribuente. La circostanza appare oltretutto pacifica, atteso il contenuto della sentenza della C.t.p., dell'appello erariale e delle deduzioni della parte privata, il tutto riportato nelle parti salienti con opportune parziali trascrizioni (pag. .1-4).

7. Accolto il ricorso nei sensi e nei limiti sopra indicati, la sentenza d'appello va cassata con rinvio al giudice competente che, in diversa composizione, dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato (v. par. 5-6) e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Resta ovviamente fermo che nel successivo giudizio di rinvio si possa - e anzi si debba - costituire il contraddittorio con gli ex soci della società contribuente, quali soggetti subentrati in luogo della società medesima ormai da tempo estinta (Sez. 5, Sentenza n. 26495 del 17/12/2014, par.22).

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e lo dichiara inammissibile riguardo all'ex liquidatore; cassa la sentenza d'appello con rinvio, anche per le spese, alla C.t.r. del Lazio, sez. Latina, in diversa composizione.