Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 aprile 2016, n. 7457

Tributi - Agevolazioni prima casa - Revoca - Immobile con caratteristiche di lusso - Superficie complessivamente superiore a 240 mq - Suddivisione della superficie fra due comproprietari - Illegittimità

 

In fatto e in diritto

 

L’Agenzia delle entrate emetteva a carico dei contribuenti V. B. e V. M. un avviso di liquidazione relativo al recupero dell’imposta di registro in relazione all’indebito utilizzato del beneficio c.d. prima casa fruito rispetto alla compravendita di un immobile - composto da villino, locale autorimessa e terreno pertinenziale - nel comune di Loano nell’anno 2001, avente in realtà carattere di lusso.

I contribuenti impugnavano l’atto innanzi alla CTP di Savona che rigettava il ricorso. La CTR della Liguria, con sentenza n.33 depositata IMI ottobre 2013 in riforma della sentenza impugnata revocava l’avviso di liquidazione, ritenendo che la superficie abitativa dell’immobile andava ripartita fra i due comproprietari e non raggiungeva, in tal modo il requisito previsto dall’art.6 del D.M. del 2 agosto 1969. Nemmeno l’immobile possedeva le caratteristiche di cui all’art.8 dello stesso decreto.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo al quale le parti intimate non hanno fatto seguire il deposito di difese scritte.

L’Agenzia ricorrente deduce la violazione della nota II bis tariffa parte I, allegata al dPR n. 131/1986 e del D.M. 2.8.1969, artt. 5, 6 e 8. La CTR aveva erroneamente ritenuto di potere frazionato la superficie dell’immobile oggetto di acquisto, superiore complessivamente a mq. 240, valorizzando la circostanza che l’acquisto era avvenuto in favore di due comproprietari che avrebbero così fruito singolarmente di una superficie dell’immobile inferiore a quella sopra indicata. Tale affermazione non considerava l’acquisito prò indiviso dell’immobile risultante dall’atto di compravendita.

La censura è manifestamente fondata.

Ed invero, ai fini del riconoscimento del carattere di lusso il D.M. n. 1072/1969 ricollega l’esistenza di diversi criteri che fanno comunque riferimento alla tipologia dell’immobile oggetto di compravendita, alla sua estensione ed alle sue caratteristiche intrinseche.

Nel caso di specie, la CTR ha affermato, condividendo l’assunto difensivo dei contribuenti appellanti, che "la superficie abitativa è riferita a due soli piani dell’edificio e pertanto ciascuno dei due comproprietari usufruisce di una superficie abitativa utile di circa 136 mq., il che esclude che agli effetti del classamento l’immobile possa essere assimilato con le caratteristiche degli immobili di cui all’art.6 del sopra citato decreto ministeriale". Sulla base di tale affermazione ha quindi annullato l’avviso di liquidazione ritenendo non integrati i presupposti per la classificazione dell’immobile fra quelli dotati del carattere di lusso.

Orbene, l’affermazione della CTR è erronea in diritto.

Ed invero, ai fini dell’individuazione della superficie utile complessiva alla quale fa riferimento l’art. 6 del D.M. cit. la normativa di riferimento si limita a descrivere le caratteristiche dell'immobile senza attribuire alcuna specifica rilevanza alla destinazione che l’acquirente o gli acquirenti attribuiscono allo stesso. In questo senso questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione c.d. prima casa rileva la situazione esistente all’atto dell’acquisto e non quella successivamente realizzata dall’acquirente-cfr. Cass.n.21791/2012.

Ora, nel caso di specie l’acquisto di un unico cespite immobiliare da parte di due soggetti non può giustificare, ai fini dell’agevolazione c.d. prima casa, il frazionamento della superficie utile complessiva fra i due acquirenti in modo da considerare che il rogito notarile avesse avuto in realtà ad oggetto due autonome alienazioni relative a due piani dell’immobile che non raggiungevano, singolarmente considerati, la superficie utile complessiva di mq.240. A tale conclusione osta la contitolarità indivisa dei diritti sul bene tra soggetti tra loro estranei che consente a ciascun comproprietario la facoltà di usare il bene comune ai sensi dell’art. 1102 c.c. che riconosce a ciascun comunista il diritto di fare parimenti uso del bene.

II ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.