Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 26 aprile 2016, n. 30/E

Ridenominazione dei codici tributo "1811" e "1813" per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi dell’articolo 1, commi da 889 a 897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

L’articolo 1, commi da 889 a 897, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

In particolare, il comma 894, del citato articolo 1, prevede che le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione (comma 891) e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati (comma 892) sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sopracitate imposte sostitutive, con la presente risoluzione sono ridenominati i codici tributo "1811" e "1813", di cui alle risoluzioni n. 33/E del 21 febbraio 2006 e n. 60/E del 9 giugno 2014, nel modo seguente:

- "1811" denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 892, legge n. 208/2015";

- "1813" denominato "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, legge n. 208/2015".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l’indicazione nel campo "anno di riferimento", dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA". Per tali codici tributo, a decorrere dal 9 maggio 2016 non è più richiesta la compilazione del campo "rateazione/regione/prov./mese rif." del citato modello di pagamento.