Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 aprile 2016, n. 8109

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Costituzione in giudizio - Deposito del ricorso e del fascicolo di parte, contenente i documenti posti a fondamento della domanda

 

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Con decreto in data 24 settembre 2014, il Tribunale di Monza ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fall. W.P.I. sas di A.P. C. proposta da B. SpA, dal quale detto creditore era stato parzialmente escluso con riferimento alla domanda di consegna di 669 bobine e di quelle subordinate di restituzione parziale del prezzo o risarcimento dei danni. Ed in particolare, secondo il Tribunale, la ricorrente non avrebbe depositato il fascicolo della fase dell’insinuazione al passivo, documenti che - peraltro - avrebbero dimostrato che la società opponente era ben a conoscenza del fatto che i beni del compendio fallimentare messi in vendita erano stati tenuti distinti in due lotti, avendo la società presentato offerta per entrambi i lotti, aggiudicandosi solo uno dei due.

Avverso il detto decreto la B. SpA ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 novembre 2014, sulla base di tre motivi, con cui denuncia la violazione dell’art. 99, comma 2, n. 4, della legge fallimentare e vizi motivazionali.

Il Fall. W.P.I. sas di A.P. e C. non ha svolto difese.

Il ricorso, in disparte il difetto di prova della comunicazione del provvedimento impugnato ai fini della sua procedibilità, appare inammissibile, in quanto, con riferimento al richiamo al condiviso principio di diritto posto da questa Corte con l’ordinanza della Sez. 6 - 1, n. 16101 del 2014 [secondo cui « qualora l'opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento "per relationem" a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da no n lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerba idonea a giustificare il rigetto del morso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo. »], in disparte la rilevanza della censura in considerazione dell’avvenuta trattazione del merito delle doglianze contenute nell’atto di opposizione da parte del giudice a quo, il ricorso non trascrive i termini della richiesta di acquisizione documentale formulata (così provando il «se, come, dove e quando» essa è stata proposta), violando - inammissibilmente - i principi in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, con il conseguente assorbimento delle residue due censure tutte incentrate sulla valutazione di atti e documenti che non sarebbero stati presi in esame dal giudice di merito.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 1 c.p.c..».

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale sono state rivolte critiche con memoria ed anche in sede di discussione orale;

che, superato il problema della tardività dell’impugnazione (a seguito del deposito del decreto impugnato notificato a mezzo fax solo in data 24 ottobre 2014), comunque tali osservazioni non colgono nel segno in quanto questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 2015) ha risolutamente escluso che l’opponente allo stato passivo possa avvalersi della documentazione versata agli atti della fase di verificazione senza averla prodotta [In materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, L.fall., la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, in via ufficiosa, aveva ritenuto inammissibili, perchè tardivamente depositate, le registrazioni vidimate dei contratti di fideiussione posti da un banca a fondamento della domanda)]; che la ricorrente invoca a sostegno della propria mancanza di colpa per la mancata produzione dei documenti la prassi dell'Ufficio giudiziario di accettare il deposito del ricorso in opposizione allo stato passivo anche senza i documenti (richiamati o richiamandi), in quanto lasciati in allegato agli atti della formazione dello stato passivo;

che, tuttavia, questa stessa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20746 del 2015) ha respinto questo tipo di doglianza affermando il principio di diritto cui s’intende dare seguito anche in questa sede e, secondo cui, «In materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006, il ricorrente si costituisce in giudizio con il deposito del ricorso e del fascicolo di parte, contenente i documenti posti a fondamento della domanda. Tuttavia, mentre il deposito del ricorso condiziona l’ammissibilità dell'opposizione, il tempestivo deposito del fascicolo di parte e dei documenti ivi contenuti rileva unicamente al fine della ritualità della relativa produzione, sicché ove sia tardivo l'inammissibilità non investe l'intera opposizione ma solo i documenti prodotti insieme ad esso, salvo che l'opponente non chieda di essere rimesso in termini fornendo la prova di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile. (Nella specie, la C. ha escluso che integrasse la causa non imputabile la prassi della cancelleria di limitarsi alla ricezione del solo ricorso e non anche dei documenti allevati, atteso che, in assenza di un formale rifiuto di ricezione, il mancato deposito doveva pur sempre ascriversi alla parte).»:

che, perciò, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto, senza che occorre provvedere sulle spese di questa fase, in mancanza di difese svolte dalla curatela intimata;

che, alla reiezione del ricorso, consegue il raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.