Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 02 febbraio 2016, n. 26615

Mediazione per la cessione di quote di società a responsabilità limitata

 

Si fa riferimento al quesito posto allo scrivente ufficio con e-mail del 15 gennaio u.s. (........) concernente un soggetto iscritto presso il R.I. di codesta Camera di commercio in qualità di agente di affari in mediazione immobiliare, che intenderebbe svolgere anche l’attività di "mediazione per la cessione di quote societarie di s.r.l.".

In proposito, si chiedono chiarimenti circa la motivazione del diniego che codesta Camera di commercio avrebbe espresso in merito alla richiesta del predetto mediatore di poter essere iscritto nella sezione Servizi Vari; diniego che sembrerebbe determinato essenzialmente dalla circostanza che l’attività di "mediazione nella cessione di quote societarie" non risulta inserita nella sezione dei Servizi Vari.

Per quanto consta allo scrivente, l’esame per agenti di affari in mediazione in Servizi Vari è, a tutt’oggi, il medesimo di quello previsto per i mediatori Merceologici (ai sensi della circolare ministriale n. 3254/C del 1991 mai abrogata o superata); esame che, secondo il dettato del D.M. n. 300/1990, comprende tra la prova scritta e quella orale le seguenti materie:

1. nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato nonché di diritto tributario relativo alle transazioni commerciali;

2. nozioni di merceologia e nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l’utilizzazione delle merci per le quali si richiede l’iscrizione;

3. conoscenza dell’andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonché degli usi e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime, dell’arbitrato e degli accordi interassociativi, concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla produzione, commercio e utilizzazione di prodotti, che codificano le clausole e le regole concernenti il commercio degli stessi.

Ora, stante quanto sopra, nel caso in questione si ritiene che da tali premesse ne discenda essenzialmente che nell’ambito delle due prove di esame previste - scritta ed orale - la specifica merce per la quale debba essere accertata la conoscenza dell’aspirante mediatore ed il possesso di nozioni tecniche particolari possa e debba coincidere in sostanza con la disciplina normativa inerente la cessione di quote societarie; ferma restando, comunque, la conoscenza di tutte le altre materie/argomenti di cui ai punti che precedono.

Per quanto concerne poi la frequentazione del corso di formazione propedeutico al predetto esame, si fa presente che la norma di riferimento (art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 39/1989, come riformato dalla legge n. 57/2001), non evidenzia alcuna diversificazione dello stesso a seconda dei rami di attività richiesti dall’aspirante mediatore: pertanto, lo scrivente è dell’avviso che tale corso vada frequentato una volta sola: all’atto della prima abilitazione oppure, nel caso che questa sia avvenuta ante legem n. 57/2001, al momento attuale in cui viene richiesta l’ulteriore abilitazione mediatizia.

Naturalmente occorre ribadire che, dall’entrata in vigore della predetta nuova disciplina - legge n. 57/2001 - l’esame relativo all’ulteriore ramo di mediazione prescelto e l’eventuale corso di formazione a questo propedeutico, possono essere sostenuti unicamente da coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Stante quanto sopra rappresentato, si fa presente che la richiesta di informazioni e chiarimenti sulla vicenda in esame rientra nell’ambito del potere di vigilanza sull’operato camerale assegnato dalla legge a questa Amministrazione ed è espressa al fine di non incorrere in una censurabile omissione d’atti d’ufficio, nonché al fine di una fattiva collaborazione tra questa Amministrazione e codesta Camera di commercio, alla quale pertanto resta comunque impregiudicata ogni definitiva decisione in merito alla questione in esame nell’ambito della propria autonomia gestionale ed amministrativa.