Prassi - MINISTERO DELLA SALUTE - Circolare 14 aprile 2016, n. 15012

Procedura di iscrizione nella lista usda-fsis degli stabilimenti autorizzati all’export negli stati uniti d’america

 

Sono ammessi all’esportazione verso gli USA, limitatamente ai prodotti (carni, prodotti a base di carne e ovoprodotti) per i quali sussistono accordi con detto Paese Terzo, gli stabilimenti Italiani riconosciuti ai sensi del Reg. CE n° 853/04, 854/04 e 882/04.

Gli stabilimenti che desiderano iscriversi nella medesima lista devono trasmettere alla scrivente Direzione Generale, per il tramite dei Servizi Veterinari delle A.S.L. e delle Regioni e Province Autonome competenti, la seguente documentazione:

- Domanda di iscrizione dello stabilimento nella lista per l’export negli USA, conforme al modello allegato (Allegato 1);

- Verbale di sopralluogo ispettivo attestante la conformità dei requisiti di cui alla nota DGISAN 26639 del 30/06/2014 (Allegato 2)

- Ricevuta originale di versamento di euro 1.500 euro sul Conto Corrente postale n° 11281011 intestato alla Tesoreria dello Stato di Viterbo (causale di versamento: "Iscrizione in lista perl’export negli USA").

Le Regioni e le Province Autonome competenti provvederanno alla trasmissione di tali documenti alla scrivente Direzione Generale, previa verifica in campo dell’effettiva sussistenza delle condizioni documentate.

Successivamente alla presentazione delle domande tali stabilimenti dovranno operare per un periodo non inferiore a tre mesi secondo le procedure attestate dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente; al termine di tale periodo (detto di pre-iscrizione) gli stabilimenti procederanno alla validazione delle procedure di autocontrollo attestante l’effettiva applicazione e l’efficacia delle stesse e sottoscritta dai responsabili del sistema di autocontrollo aziendale che le hanno elaborate (Allegato 3).

Il Ministero, anche tramite ispettori appositamente designati dalla scrivente Direzione Generale, effettuerà una verifica presso gli stabilimenti interessati.

Gli esiti di tale verifica possono essere i seguenti:

- favorevole: lo stabilimento viene inserito in lista;

- favorevole condizionato: lo stabilimento presenta delle non conformità da risolvere; viene inserito in lista a seguito della comunicazione di risoluzione delle medesime non conformità da parte del Servizio Veterinario dell’ASL competente anche tramite adeguata documentazione;

- da rivedere: lo stabilimento presenta delle non conformità tali da richiedere un ulteriore sopralluogo ministeriale mirato alla verifica della risoluzione delle NC. In tal caso ai sensi del D.Lvo 194/2008, lo stabilimento dovrà provvedere ad un ulteriore versamento di euro 1000 sul Conto Corrente postale n° 11281011 intestato alla Tesoreria dello Stato di Viterbo (causale di versamento: "Iscrizione in lista perl’export negli USA");

- sfavorevole: lo stabilimento non soddisfa i requisiti richiesti e la domande viene rigettata.

Gli stabilimenti che venissero cancellati dalla lista, nel caso in cui decidessero di rientrarvi, devono seguire l’intero iter autorizzativo sopra descritto.

Gli stabilimenti che non hanno esportato né direttamente né indirettamente per un periodo di due anni verificato in sede di ricertificazione ( ed in assenza di prodotto USA in lavorazione) verranno cancellati d’ufficio dalla lista.

Gli stabilimenti, dopo l’inserimento in lista, se rientranti nel campo di applicazione del Regolamento statunitense 9 CFR 430, devono applicare le disposizioni di cui alla nota DGISAN 44986 del 3/12/2014 e s.me i. pertanto al momento della presentazione della domanda devono trasmettere alla scrivente Direzione la dichiarazione di scelta dell’alternativa (Allegato 4) corredata se del caso dalla documentazione seguente:

- la procedura di gestione dell’alternativa 3

o

- la procedura di gestione dell’alternativa 2a (trattamento post-letale) o 2b (agente/processo antimicrobico) che lo stabilimento ha implementato ed adottato per gestire il pericolo LM e

- l’Attestazione del Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente, conforme al modello allegato (Allegato 5)

- la procedura di gestione dell’alternativa 1 (trattamento post-letale e agente/processo antimicrobico) che lo stabilimento ha implementato ed adottato per gestire il pericolo LM e

- l’Attestazione del Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente, conforme al modello allegato (.Allegato 5)

Previa valutazione favorevole di tale documentazione, lo scrivente Dipartimento autorizza la collocazione in alternativa 1 o 2 (2a o 2b) o 3 con propri provvedimenti indirizzati agli stabilimenti interessati ed ai Servizi Veterinari delle A.S.L. e delle Regioni e Province Autonome competenti.

Gli stabilimenti, dopo l’inserimento in lista, possono accedere, previa richiesta,al Sistema Informatico "SINVSA" istituito per la gestione dei dati ispettivi ed analitici legati all’export negli USA. La verifica, da parte della ASL, dell’incompleto o mancato inserimento dei dati nel sistema informativo deve essere tempestivamente comunicato al Ministero. Questi può adottare diversi provvedimenti, dall’esecuzione di controlli rinforzati, alla sospensione della certificazione, fino alla cancellazione dello stabilimento dalla lista USA.

Solo successivamente all’inserimento in lista, gli stabilimenti potranno iniziare a produrre e commercializzare per gli USA i prodotti per i quali lo stabilimento è autorizzato e alle condizioni previste nella certificazione sanitaria concordata con le Autorità sanitarie americane (copia del Certificato sanitario è disponibile e tempestivamente aggiornata sul sito web del Ministero della Salute:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2 6.isp?lingua=italiano&id=1626&area=sicurezzaAlimentare& menu=esportazione

Gli stabilimenti che producono ai sensi del 9 CFR 94.17 a seguito dell’abilitazione ministeriale necessiteranno inoltre dell’abilitazione da parte di APHIS. Una volta ottenuta anche la suddetta abilitazione potranno iniziare ad introdurre materia prima proveniente da macelli abilitati USDA.

Gli stabilimenti che producono ai sensi del 9 CFR 94,13prima di iniziare le produzioni ai fini dell’esportazione devono fornire alla Autorità Competente (A.C. Centrale tramite A.C. Locale e A.C. Regionale), la documentazione scientifica atta a validare lo specifico processo/prodotto e il rispetto dei requisiti USDA/FSIS per Listera m. e Salmonella spp (per i prodotti a base di carne suina).

E’ pertanto necessario che gli stabilimentio al momento dell’iscrizione o comunque prima della spedizione di partite per gli USA predispongano e mettano a disposizione del Controllo Ufficiale per la valutazione di competenza:

1. la lista dei prodotti che intende esportare in USA (autorizzati),

2. la scheda tecnica di ciascun prodotto/gruppo di prodotti omogenei,

3. per ogni prodotto/gruppo di prodotti di cui al punto 2, lo studio di validazione del processo produttivo,predisposto da un laboratorio di consulenza scelto dalla ditta, contenente riferimenti espliciti alla rispondenza ai requisiti del prodotto/processo agli specifici requisiti USDA/FSIS,

4. Copia delle etichette che gli stabilimenti intendono utilizzare ai fini dell’esportazione

Si ricorda che tale documentazione è fondamentale anche ai fini della ricertificazione annuale degli stabilimenti che include le categorie di prodotti (modelli HACCP di riferimento) che lo stabilimento intende esportare verso gli USA.

Sarà cura del Veterinario Ufficiale assegnato all’impianto mantenere aggiornata tale documentazione. Solo per i prodotti presenti nella lista di cui al punto 1, per i quali è stata fornita la pertinente vali dazione di cui ai punti 2 e 3, come da registrazione agli atti, potrà essere rilasciata certificazione verso gli USA.

Sia il personale ASL deputato al controllo ufficiale, sia il personale del controllo qualità degli stabilimenti di nuova iscrizione che non hanno precedenti esperienze con i requisiti stabiliti dalla normativa statunitense dovranno dimostrare di aver acquisito le conoscenze di base relativa alla normativa USA frequentando il primo corso di formazione disponibile organizzato o patrocinato dal Servizio Sanitario Nazionale.

 

Norme specifiche in materia di etichettatura

A partire dal Gennaio 2014, per esportare negli Stati Uniti prodotti alimentari sotto il controllo dell’Agenzia Americana US DA, non è più necessario che le etichette apposte vengano approvate dalle autorità americane.

Tale obbligatorietà permane solo se le etichette comprendono determinati "claims" relativi a caratteristiche nutrizionali o salutistiche del prodotto come, ad esempio, "all natural" o "organic".

Per le etichette che riportano questi claims rimarrà obbligatorio seguire l’iter di approvazione (l’elenco dei claims peri quali è necessaria l’approvazione formale di USDA è disponibile nelle linee guida di FSIS: http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bf170761-33e3-4a2d-8f86-940e2698e2c5/Label- Approval-Guide.pdf?MOD=A JPERES)

In ogni caso è necessario continuare a rispettare la normativa statunitense in termini di etichettatura, che prevede l’apposizione sulle etichette di una serie di elementi obbligatori:

- nome del prodotto;

- origine del prodotto, posizionato sotto al nome del prodotto, per i prodotti fabbricati in italia: Product of Italy;

- marchio di identificazione dell’impianto che ha confezionato il prodotto;

- indicazioni per la conservazione (ad es, "KeepRefiigerated" oppure "keep at... ,°C");

- peso netto (per prodotti a libero servizio; per altri prodotti "Product To Be Sold By Weight");

- lista degli ingredienti;

- nome ed indirizzo dell’azienda cha ha confezionato il prodotto, o di quella che lo commercializza, o dell’importatore (address line);

- tabella nutrizionale (solo per prodotti a libero servizio o per etichette con claims nutrizionali);

- indicazioni per il consumo (per esempio, per prodotti come il cotechino, che vanno cotti dal consumatore e che quindi non sono Ready to Eat).

Anche per Pingredientistica dovranno essere rispettati i criteri relativi ai prodotti stabiliti dagli standard di identità definiti dal Regolamento 9 CFR 319 o nel FoodStandards and Labeling Policy Book.

Per gli approfondimenti del caso è possibile consultare la normativa statunitense e le linee guida predisposte da FSIS al seguente indirizzo:

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title9-vol2/pdf/CFR-2012-title9-vol2-part319.pdf http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/larc/Policies/Labeling Policy Book 082005.pdf)

Si segnala che con l’eliminazione dell’obbligatorietà dell’approvazione formale per molte etichette decade anche l’obbligo di inserire il Label ApprovalNumber sul certificato sanitario utilizzato per esportare il prodotto in USA. Non sarà pertanto più obbligatorio compilare questo campo (questo vale anche per etichette approvate per le quali aziende hanno già ottenuto un Label ApprovalNumber). In questo caso il campo "approvazione dell’etichetta" riportato sul certificato deve essere barrato.

È possibile ottenere tramite il portale Label Submission and Approvai System (LSAS) dell’USDA un Generically-ApprovedLabelingCompletion Record che attesti che l’etichetta non necessita di una approvazione formale.

 

Allegati

(Testo degli allegati)