Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 16 marzo 2016, n. 74892

Prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di Agente di Affari in mediazione

 

Si fa riferimento alla richiesta di parere inoltrata dalla S.V. allo scrivente ufficio via e-mail il 4 marzo u.s., concernente la possibilità di "sostenere la prova di idoneità per la professione di agente immobiliare da privatista senza aver frequentato il corso formativo".

In proposito si fa presente che né la legge n. 39/1989 (all’ art. 2, comma 3, lett. e), né il Regolamento attuativo di cui al D.M. n. 452/1990 (all’art. 4, comma 1), prevedono espressamente la possibilità di sostenere detto esame da privatista, ovvero in assenza della preventiva frequentazione del corso di formazione preparatorio allo stesso, regolamentato dall’art. 15 del D.M. n. 452/1990 in questione.

Peraltro, neppure la circolare ministeriale n. 3254/C del 1991, recante chiarimenti al predetto Regolamento attuativo, nel commentare le disposizioni contenute nel citato art. 4 del provvedimento, ha considerato in alcun modo che l’ammissione dei candidati all’esame per agenti di affari in mediazione potesse avvenire in assenza della frequentazione e superamento del corso di formazione.

Inoltre si evidenzia anche la circostanza che il piano di studi di detti corsi preparatori deve contenere obbligatoriamente (ex art. 15/D.M. 452) le materie oggetto delle prove d’esame: ciò vale a dire, in sostanza, che essendo tali prove d’esame diversificate dalla norma (D.M. n. 300/1990) per numero e per materie trattate, in relazione al tipo di mediazione che si intende esercitare, sarebbe necessario effettuare di volta in volta una disamina delle materie che sono state oggetto del corso di laurea dell’aspirante mediatore, con quelle che la normativa prevede per lo specifico tipo di mediazione da questi richiesta.

Stante quanto sopra rappresentato, si ritiene che a normativa invariata non possa darsi favorevole accoglimento alla richiesta della S.V.