Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 aprile 2016, n. 7944

Tributi - Agevolazioni prima casa - Revoca - Appartamento di lusso

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di liquidazione con il quale veniva recuperato a tassazione la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, con irrogazione delle relative sanzioni, per effetto della revoca delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, in quanto, qualificata come di lusso da parte dell'Agenzia del Territorio, sulla scorta delle caratteristiche indicate dal DM 2 agosto 1969.

La sentenza impugnata in questa sede, riformando quella di primo grado, accoglieva l'appello dell'ufficio, ritenendo non fondate le argomentazioni dei giudici di primo grado, in merito al difetto di motivazione dell'atto impositivo, ovvero non condivisibili le argomentazioni dell'appellata sulla genericità, ovvero sulla novità delle questioni sollevate dall'ufficio per la prima volta in secondo grado.

La contribuente ha, pertanto, proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di quattro motivi, mentre resiste l'ufficio con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, attenendo ad un medesimo profilo di censura, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento con riferimento agli artt. 329 e 342 c.p.c. (nonché in riferimento agli artt. 23 comma 3, 56 e 57 del d.lgs. n. 546/92), in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto non avendo l'ufficio specificatamente contestato l'affermazione dei giudici di primo grado secondo la quale l'avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere emesso solo previo sopralluogo nell'immobile, "tale punto doveva essere sottratto al riesame del giudice d'appello....poiché tale statuizione, non censurata in appello, costituiva punto decisivo della sentenza da solo sufficiente a decidere la causa, e (pertanto), l'appello proposto risultava improcedibile": in questa prospettiva, il ricorrente ha censurato che i giudici d'appello, abbiano, invece, ritenuto correttamente formulate le censure dell'ufficio avverso la sentenza di primo grado con la semplice richiesta di riforma integrale della stessa. Inoltre, il ricorrente ha lamentato che con argomentazione nuova, e, quindi, in violazione degli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 546/92, l'ufficio abbia specificato i motivi del ritenuto carattere di lusso dell'appartamento, richiamando l'art. 6 del DM 2 agosto 1969, ma introducendo, in tal modo, una questione nuova, rispetto al thema probandum fissato in primo grado.

I motivi sono infondati.

In via preliminare, si rileva come, la censura proposta come vizio implicante la nullità della sentenza o del procedimento, non appare conferente alle diverse rationes decidendi che sorreggono autonomamente la decisione e che non vengono specificamente aggredite. Infatti, i giudici d'appello, avevano già preso in considerazione tali doglianze, sollevate dal ricorrente nel corso del giudizio di secondo grado, e con motivazione congrua e immune da vizi logici (v. pp. 4 e 5), hanno ritenuto infondata la censura. In ogni caso, volendo affrontare il merito della stessa, la statuizione dei giudici di prime cure sulla necessità del sopralluogo, non costituisce un'autonoma ratio decidendi, ma è all'evidenza un passaggio argomentativo nel ragionamento del giudice di primo grado, per supportare il proprio assunto sul difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione (questo sì, impugnato dall'ufficio), che non è suscettibile di consolidarsi in alcun giudicato interno e/o implicito, come sembrerebbe opinare la contribuente. In riferimento, invece, all'eccepito ius novum, va ribadito come nessuna domanda e/o eccezione nuova ha sollevato l'ufficio in sede d'appello, laddove ha richiamato il punto 6 del DM 2 agosto 1969, che è un'evidente esplicazione del tema di prova sul carattere di lusso dell'immobile, che già faceva parte dell'oggetto della controversia sia in via di azione che in via di eccezione. In ogni caso, risulta dalla pagina 3 della sentenza impugnata, che la contribuente, nell'atto di compravendita;aveva reso la dichiarazione che trattavasi di abitazione non di lusso, proprio secondo i criteri di cui al contestato DM 2 agosto 1969, che ha poi lamentato non essere stati esplicitati dall'ufficio. Inoltre, non può non rilevarsi, come l'odierna ricorrente, solo nel giudizio d'appello ha contestato nel merito la carenza del carattere di lusso dell'immobile (alla cui assenza erano correlati i benefici fiscali) introducendo, attraverso una perizia di parte, il tema nuovo della minore metratura dell'appartamento (mq 226,73 in luogo della superficie risultante dalle evidenze catastali e superiore ai 240 mq), mentre con l'atto introduttivo del giudizio aveva solo contestato i vizi formali dell'avviso di liquidazione, concernenti la motivazione dello stesso; pertanto, la questione di merito del presente giudizio, relativa al carattere di lusso dell'appartamento, non è più contestabile, nella presente sede, essendosi formato il giudicato interno, per il suo mancato rilievo nell'atto introduttivo del giudizio, avverso l'avviso di liquidazione.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, riferendosi ad un medesimo profilo di censura, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 3 della legge 241 del 1990, e dell'art. 7 L. 212 del 2000, perché la CTR non avrebbe tenuto conto del difetto di motivazione dell'atto impositivo, come evidenziato dalla ctp, in quanto la parte motiva dell'atto impositivo, si sarebbe limitata a fare riferimento a presunte caratteristiche di lusso dell'immobile senza precisare in cosa le stesse sarebbero consistite.

Il motivo è infondato.

Da una parte è insegnamento di questa Corte, quello secondo cui, "In tema d'imposta di registro, l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica del valore risulta assolto quando l'Ufficio enunci il "petitum" ed indichi le relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere, con la conseguenza che va considerato adeguatamente motivato l'avviso di accertamento che rinvii ai dati contenuti in una stima effettuata dall'UTE" (Cass. n. 25559/2014, ma, vedi anche, in termini, 25153/2013), dall'altra è la stessa parte contribuente, come sopra accennato, che nell'atto di compravendita ha dichiarato che l'abitazione non è di lusso, secondo i parametri di cui al Dm 2 agosto 1969, quindi, non si comprende la doglianza di non essere in grado di difendersi, su un articolato normativo al quale la stessa ricorrente aveva fatto espresso riferimento, per usufruire delle agevolazioni fiscali; d'altra parte, è corretta la motivazione della CTR, secondo la quale il motivo che ha determinato la decadenza dai benefici fiscali, non scaturiva da un'attività di valutazione discrezionale da parte dell'ufficio sulle caratteristiche costruttive dell'immobile di cui non sarebbe stata edotta la contribuente, ma dalla mera "sussunzione" delle risultanze catastali (superficie utile complessiva superiore a 240 mq), alle previsioni del citato DM 2.8.69, così come esplicitato nell'avviso impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la contribuente a pagare all'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di € 2.800,00, oltre spese prenotate a debito.