Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 16 marzo 2016, n. 74885

Esercizio dell’attività di Agente di Affari in mediazione - incompatibilità con titolarità di azienda agricola.

 

Si fa riferimento alla richiesta di parere inoltrata da codesta Camera di commercio allo scrivente ufficio via e-mail il 29 febbraio u.s., concernente in sostanza la compatibilità o meno dell’attività di agente di affari in mediazione ex lege n. 39/1989 con l’attività di produttore agricolo, titolare di un’azienda che produce e vende i propri prodotti.

In proposito si fa presente, preliminarmente, che in base al tenore letterale delle vigenti disposizioni di cui all’art. 5, comma 3, lett. b) della predetta legge n. 39/1989, come modificato dall’art. 18 della legge n. 57/2001, l’esercizio dell’attività di agente di affari in mediazione è incompatibile, oltre che con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti sia pubblici che privati, anche con l’esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale e professionale, fatta eccezione per le attività di mediazione comunque esercitate.

In sostanza, quindi, qualora una qualsiasi attività sia esercitata sotto forma imprenditoriale, con conseguente iscrizione al competente Ufficio del Registro delle Imprese camerale, la stessa risulta incompatibile con l’esercizio congiunto di quella di agente di affari in mediazione. Ora, nel caso specifico dell’impresa agricola, si fa presente che con la legge n. 77 del 1997, all’art. 2, comma 3, gli imprenditori agricoli rientranti nei limiti previsti per il regime di esonero degli adempimenti Iva (cioè con un volume d'affari non superiore a € 7.000) vennero inizialmente esonerati dall'obbligo dell’iscrizione al predetto registro delle imprese; di seguito tuttavia, il successivo D.lgs. n. 228 del 2001, apportando modifiche alla regolamentazione della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, previde che la nuova normativa si applicasse agli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese, senza indicare particolari esenzioni: pertanto, da quel momento venne inteso che coloro che vendevano al dettaglio i prodotti della propria attività agricola dovevano comunque iscriversi al registro delle imprese.

Successivamente intervenne l’Ufficio legislativo del Ministero delle Politiche Agricole Forestali che, con nota del 27 settembre 2006, n.8425, affermò che: ".... si richiede necessariamente l’iscrizione alla camera di commercio a coloro che intendono esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione" e che " ... l’iscrizione alla camera di commercio non è necessaria qualora la vendita avvenga all’interno del fondo dell’azienda di produzione o nelle zone limitrofe".

Pertanto, l’imprenditore agricolo in questione incorrerebbe nell’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese solo ove intendesse esercitare la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche.

Infine, con nota n. 8698 del 20 gennaio 2014, questo Ministero affermò che nel caso di vendita su aree pubbliche, con posteggio o in modo itinerante, dei prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo, l’ imprenditore agricolo non è soggetto all’esenzione in questione (relativa alla citata esiguità del fatturato annuo) e dovrà quindi iscriversi al Registro delle Imprese.

Ciò anche considerando l’art. 4 del ridetto D.lgs. n. 228 del 2001 il quale, parlando della vendita al dettaglio o in forma itinerante, al comma 3 cita: "La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’ iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’ intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico."

Conseguentemente, nella medesima nota ministeriale è stato ribadito che l’agricoltore che operi nel richiamato regime di esonero, vale a dire con un volume d’affari annuo pari od inferiore a € 7.000, dovrà iscriversi al registro delle imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri prodotti su aree pubbliche.

Stante quanto sopra, si ritiene esaustivamente trattato in linea generale il quesito posto dalla S.V. di cui in premessa.