Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 21 aprile 2016, n. 37630

Termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni in favore di attività imprenditoriali volte, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell’attrattività e dell’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano, e indicazioni operative in merito alle procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni

 

PREMESSA

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2015, come modificato dal decreto 3 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016, sono stati disciplinati i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare complessivamente l’attrattività e l’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano. Il predetto decreto 14 ottobre 2015 ha demandato a un apposito provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento della misura agevolativa.

La presente circolare individua, pertanto, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, definisce i parametri in cui sono articolati i criteri di valutazione previsti dall’art. 10 del decreto 14 ottobre 2015 e fornisce le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

 

1. Definizioni

Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 2 dicembre 2015, e successive modificazioni e integrazioni;

b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

c) "Soggetto gestore": l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia;

d) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;

e) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

f) "PMI": le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato 1 del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

g) "Trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

h) "Prodotti agricoli": prodotti elencati nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’Allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

i) "Impresa unica": l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni indicate all’art. 2, comma 2, del Regolamento de minimis;

l) "Territorio del cratere sismico aquilano": il territorio dei Comuni, individuati dal decreto del Commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009, n. 3, come successivamente integrato dal decreto 17 luglio 2009, n. 11, di Acciano, Arsita, Barete, Barisciano, Brittoli, Bugnara, Bussi sul Tirino, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelli, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Civitella Casanova, Cocullo, Collarmele, Colledara, Cugnoli, Fagnano Alto, Fano Adriano, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Montebello di Bertona, Montereale, Montorio al Vomano, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Pizzoli, Poggio Picenze, Popoli, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio né Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Torre dè Passeri, Tossicia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo;

m) "Sistemi locali d’offerta turistica": i sistemi turistici locali di cui all’art. 23 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e all’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 9 giugno 2015, n. 15, definiti come i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate;

n) "DSAN": dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

2. Soggetti beneficiari - misure I e II

2.1. Possono beneficiare delle agevolazioni i soggetti che svolgono regolarmente attività economica. In particolare:

a) per la misura I la domanda può essere presentata da PMI regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, nella forma di: ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, società consortili e consorzi di imprese con attività esterna;

b) per la misura II la domanda può essere presentata, oltre che dai soggetti di cui alla lettera a), anche congiuntamente da PMI associate in consorzi o in associazioni temporanee di imprese.

2.2. Esclusivamente per la misura I possono altresì richiedere le agevolazioni le PMI costituende, a condizione che la nuova impresa sia formalmente costituita con le stesse persone fisiche indicate in domanda e che la documentazione relativa sia trasmessa al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione alle agevolazioni.

2.3. Una stessa impresa può presentare domanda di agevolazione su entrambe le misure; in tal caso è necessario che i progetti, seppure fra loro sinergici, abbiano una piena autonomia funzionale e finanziaria.

2.4. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione i soggetti proponenti devono essere in possesso - oltre che delle caratteristiche predette - dei seguenti requisiti:

a) nei casi previsti, essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

e) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

2.5. Il possesso dei requisiti di cui al punto 2.4 deve essere attestato sotto forma di DSAN allegata alla domanda di agevolazione. Le imprese non ancora costituite alla data di presentazione della domanda dovranno trasmettere tale dichiarazione entro lo stesso termine di 30 giorni richiesto al punto 2.2 per l’avvenuta costituzione.

 

3. PROGRAMMI AMMISSIBILI - MISURA I

3.1. Sono ammissibili alle agevolazioni della Misura I i programmi d’investimento finalizzati alla creazione di nuove imprese o all’ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti. Per riqualificazione di impresa esistente si intende la diversificazione produttiva e il miglioramento del livello qualitativo della produzione dei beni o servizi realizzati.

3.2. Sono ammissibili i programmi con spese complessive d’investimento comprese fra 25.000,00 e 500.000,00 euro, localizzati nei Comuni del territorio del cratere sismico aquilano.

3.3. I programmi d’investimento possono riguardare tutti i comparti economici, fatto salvo quanto indicato per i settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli al punto 3.7, purché finalizzati a uno dei seguenti obiettivi: valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale; creazione di micro-sistemi turistici integrati con accoglienza diffusa; commercializzazione dell’offerta turistica attraverso progetti e servizi innovativi; promozione delle produzioni riconducibili alle tradizioni locali.

3.4. I programmi d’investimento devono essere:

a) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio, fermo restando quanto previsto in tema di ammissibilità della spesa di cui ai punti successivi;

b) ultimati entro 18 mesi dalla data della determinazione di concessione, pena la revoca delle agevolazioni concesse. A tale fine per data di ultimazione del programma si intende quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile rendicontato.

Resta ferma la possibilità per il Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dal soggetto beneficiario almeno 3 mesi prima del termine di ultimazione suddetto. Il Soggetto gestore, valutata la richiesta, comunica l’accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate.

3.5. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma d’investimento e uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

3.6. La domanda è corredata:

a) della DSAN attestante la concessione o l’assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento de minimis, durante l’esercizio finanziario in corso al momento della domanda e i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo standard reso disponibile nel sito internet www.invitalia.it, dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento dell’eventuale concessione dell’aiuto. La mancata presentazione della dichiarazione o il superamento delle soglie previste comporta l’inammissibilità della domanda;

b) della DSAN attestante la classificazione del soggetto proponente quale PMI. La mancata presentazione della dichiarazione o il superamento delle soglie previste comporta l’inammissibilità della domanda.

3.7. Le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (a) o nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (b) possono beneficiare delle agevolazioni - esclusivamente per programmi d’investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento de minimis - purché attraverso la tenuta di apposita contabilità separata sia garantita la separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, per le attività esercitate nei settori di cui alle lettere (a) e (b), esclusi dal campo di applicazione del citato regolamento.

3.8. Sono fatti salvi tutti i divieti e le limitazioni stabiliti dal Regolamento de minimis.

 

4. COSTI E SPESE AMMISSIBILI - MISURA I

4.1. Sono ammissibili le spese d’investimento e gestione funzionali alla realizzazione del progetto proposto - al netto di IVA - sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e intestate al soggetto beneficiario.

4.2. Le voci d’investimento agevolabili sono le seguenti:

a) ristrutturazione di immobili (spese descritte e valorizzate sulla base dei tariffari regionali vigenti) entro il limite massimo del 30% del valore complessivo delle spese d’investimento ammesse. Tale limite è elevato al 50% per i programmi d’investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricettività turistica;

b) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;

c) beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.

I beni d’investimento:

i. devono essere d’importo superiore a 500,00 euro;

ii. devono essere nuovi di fabbrica;

iii. non devono rappresentare mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", né beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, né mediante commesse interne. Ai fini dell’ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.

4.3. Le spese di gestione agevolabili sono le seguenti:

a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utilizzati nel ciclo produttivo svolto dall’impresa destinataria dell’aiuto nel periodo oggetto di agevolazione;

b) utenze e canoni di locazione per immobili strumentali destinati allo svolgimento dell’attività agevolata, siti nei Comuni del territorio del cratere sismico aquilano;

c) oneri finanziari connessi all’avvio dell’attività agevolata che non beneficino di alcun’altra agevolazione, ivi inclusi gli interessi delle rate di mutuo, laddove stipulato a copertura degli investimenti, limitatamente alla quota maturata nel periodo oggetto di agevolazione sul conto corrente ordinario dedicato alla realizzazione del programma;

d) prestazioni di servizi e consulenze professionali, connesse all’attività agevolata;

e) costo del lavoro dipendente che non benefici di alcun’altra agevolazione, anche indiretta o a percezione successiva, relativo all’incremento effettivo di personale dedicato all’attività agevolata e per l’attività prestata presso l’unità produttiva destinataria dell’aiuto. Il costo del lavoro preso a riferimento è il costo effettivamente sostenuto dall’impresa in relazione al contratto di lavoro e comprende la retribuzione lorda (prima delle imposte) e i contributi obbligatori (oneri previdenziali e contributi assistenziali obbligatori per legge);

f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario che non benefici di alcun’altra agevolazione, anche indiretta o a percezione successiva, funzionale alla realizzazione dell’attività agevolata. Tali spese devono riferirsi a una formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal socio e/o dal dipendente presso il soggetto beneficiario.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese di gestione farà fede la data di fattura; per il costo del lavoro farà fede la data dei cedolini del periodo e, per gli oneri finanziari, la data di addebito dell’estratto conto.

4.4. Non sono ammessi beni d’investimento e spese di gestione acquistate da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi del codice civile o per via indiretta (attraverso coniugi e familiari conviventi), o nella cui compagine siano presenti, anche per via indiretta, soci o titolari di cariche nel soggetto beneficiario.

4.5. Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, dei cespiti ammortizzabili e degli inventari, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto gestore o del Ministero. In particolare, i beni d’investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro degli inventari del soggetto beneficiario per almeno 3 anni.

 

5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI - MISURA I

5.1. Le agevolazioni previste dalla Misura I sono concesse, ai sensi e nei limiti del Regolamento

de minimis, nella misura del 70% delle spese ammissibili. La percentuale di agevolazione è elevabile all’80% qualora la proposta imprenditoriale risulti funzionale ad altri progetti imprenditoriali o rientri in progetti che coinvolgono una o più imprese nello sviluppo di sistemi locali d’offerta turistica - seppure non beneficiarie degli aiuti di cui al Decreto - come dettagliato nel piano d’impresa da allegare alla domanda di agevolazione.

5.2. Le spese d’investimento sono agevolabili a fondo perduto nella forma di contributo in conto impianti. Le spese di gestione sono agevolabili a fondo perduto nella forma di contributo alla spesa. Il totale delle agevolazioni concesse sulle spese di gestione non può superare il 50% di quanto concesso sugli investimenti.

5.3. Il soggetto beneficiario deve assicurare la copertura finanziaria residua del programma d’investimento e gestione, IVA inclusa, dimostrando la possibilità di apportare risorse proprie ovvero di accedere a finanziamenti esterni che non beneficino di altre forme di agevolazione, come dettagliato nel piano d’impresa da allegare alla domanda di agevolazione.

 

6. PROCEDURA DI ACCESSO - MISURA I

6.1. Le agevolazioni previste dalla Misura I sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Fatto salvo quanto previsto al punto 6.2, il Soggetto gestore monitora costantemente il fabbisogno finanziario complessivo determinato dalle domande di agevolazione presentate e sospende la valutazione dei progetti proposti - effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione - qualora tale fabbisogno sopravanzi significativamente le risorse finanziarie assegnate alla misura, dandone tempestiva comunicazione al Ministero e, tramite il proprio sito internet, alle imprese.

6.2. Il Ministero comunica tempestivamente - con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Nelle more di tale procedura, l’avvenuto effettivo esaurimento delle risorse disponibili è immediatamente reso noto nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e in quello del Soggetto gestore www.invitalia.it. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte del Soggetto gestore, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili risorse finanziarie, il Ministero si riserva di riaprire i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, dandone opportuna pubblicità, nel rispetto della tempistica delle priorità localizzative e di presentazione di cui al punto 6.3.

6.3. Le domande di agevolazione relative alle iniziative localizzate nei Comuni del territorio del cratere sismico aquilano ad esclusione del Comune dell’Aquila possono essere presentate, corredate dei piani d’impresa e della documentazione necessaria, al Soggetto gestore a partire dalle ore 12.00 del 9 giugno 2016. Decorsi 6 mesi da tale data - previa adeguata informazione nel proprio sito internet www.invitalia.it e in quello del Ministero www.mise.gov.it - dalle ore 12.00 del 9 dicembre 2016 il Soggetto gestore sospenderà l’accettazione delle domande.

6.4. Le domande per iniziative localizzate in tutti i Comuni del territorio del cratere sismico aquilano, incluso il Comune dell’Aquila, potranno essere nuovamente presentate esclusivamente laddove, completate le istruttorie delle domande presentate entro la scadenza del termine di cui al punto 6.3, residuino risorse finanziarie non impegnate. Il Ministero darà comunicazione di tale eventuale riapertura dei termini di presentazione con 30 giorni di anticipo, nel proprio sito internet www.mise.gov.it e in quello del Soggetto gestore www.invitalia.it.

6.5. Le domande presentate fuori dai predetti termini non saranno prese in considerazione.

6.6. La domanda deve essere presentata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati. Almeno 30 giorni prima del termine di apertura suddetto, il Soggetto gestore rende disponibili in un’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it gli schemi e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte delle imprese proponenti.

6.7. La domanda deve essere firmata digitalmente - nel rispetto di quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero da uno dei proponenti dell’impresa costituenda o da un procuratore, muniti di apposita delega. Tutte le comunicazioni sono inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC). I soggetti proponenti, pertanto, devono disporre di firma digitale e di un indirizzo di PEC per le necessarie comunicazioni con il Soggetto gestore. Al termine della procedura di compilazione del piano d’impresa e dell’invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico e reso evidente il responsabile del procedimento. Pertanto, la data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.

6.8. Il piano d’impresa deve essere compilato utilizzando la procedura informatica di cui ai punti precedenti secondo le modalità e gli schemi in essa indicati e deve contenere:

a) tutti i dati del soggetto proponente;

b) la descrizione dell’attività proposta;

c) l’analisi del mercato e delle relative strategie;

d) la descrizione analitica e la quantificazione delle spese previste;

e) gli aspetti tecnici, produttivi e organizzativi;

f) gli aspetti economico-finanziari.

6.9. Per le imprese già costituite la documentazione da allegare è la seguente:

a) atto costitutivo e statuto;

b) DSAN redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet www.invitalia.it, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.4;

c) nel caso in cui l’importo delle agevolazioni richieste sia uguale o superiore a 150.000,00 euro: DSAN redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) qualora disponibile, copia dell’ultimo bilancio ufficiale ovvero ultime due situazioni contabili annuali.

Per le imprese costituende, gli allegati di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere trasmessi, sempre attraverso procedura informatica, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ammissione alle agevolazioni.

6.10. Nel caso di domanda correttamente inviata, laddove gli allegati risultino illeggibili, errati o incompleti, il Soggetto gestore ne dà comunicazione a mezzo PEC assegnando un termine massimo di 10 giorni per l’invio di quanto richiesto, pena la decadenza della domanda.

6.11. Il Soggetto gestore dà comunicazione a mezzo PEC in tutti i casi di decadenza della domanda o laddove la stessa non possa essere presa in considerazione.

 

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE - MISURA I

7.1. Le domande di agevolazione, corredate della documentazione richiamata al punto 6, sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base dei criteri di seguito elencati:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività oggetto dell’iniziativa. Tale valutazione sarà effettuata esclusivamente sulla base del curriculum scolastico e/o lavorativo dei soci, in relazione all’attinenza degli studi e dell’esperienza rispetto all’oggetto dell’attività proposta ed alla coerenza con i ruoli previsti;

b) capacità dell’organizzazione aziendale di presidiare gli aspetti del processo tecnicoproduttivo e gestionale. Tale valutazione sarà effettuata, in base alla complessità dell’attività proposta, con esclusivo riferimento agli elementi forniti nel piano d’impresa e tenendo conto delle capacità professionali del management preposto, così come descritte nello stesso documento;

c) potenzialità del mercato di riferimento e vantaggio competitivo dell’iniziativa. Tale valutazione sarà effettuata tenendo conto degli obiettivi economico-finanziari di progetto e dell’analisi dell’andamento del mercato regionale di riferimento illustrata nel piano d’impresa;

d) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Tale valutazione sarà effettuata tenendo conto della situazione economico-finanziaria dell’ultimo triennio, del fabbisogno finanziario complessivo dell’iniziativa, dei flussi di cassa attesi, delle agevolazioni massime concedibili e della natura dei mezzi finanziari apportati.

7.2. L’allegato 1 della presente circolare riporta la griglia che, per i quattro criteri di cui al punto 7.1, specifica: i parametri oggetto di valutazione, la soglia complessiva da raggiungere e i singoli punteggi minimi richiesti ai fini dell’ammissione alle agevolazioni.

7.3. L’iter di valutazione istruttorio comprende un colloquio con i soggetti proponenti presso la sede del Soggetto gestore, finalizzato a presentare e approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa. La convocazione sarà effettuata via PEC e potrà essere chiesta una sola data alternativa in caso di valide motivazioni di assenza tempestivamente comunicate. E’ sempre obbligatoria la presenza della maggioranza numerica dei soci proponenti: la domanda di agevolazione decade in caso di assenza al colloquio della maggioranza numerica delle persone fisiche socie del soggetto proponente. Della decadenza è data comunicazione dal Soggetto gestore a mezzo PEC.

7.4. Laddove la domanda non rispetti uno dei requisiti di accesso previsti dalla misura agevolativi (soggetto proponente, dimensione aziendale, localizzazione, tempo di realizzazione, attività, entità delle spese richieste, rispetto delle soglie "de minimis") e/o la valutazione di merito di cui ai punti precedenti non raggiunga le soglie minime richieste, il Soggetto gestore comunica tramite PEC i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7.5. Il procedimento istruttorio è concluso entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta. La decorrenza dei 60 giorni è sospesa dalla richiesta di integrazioni e/o dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui al punto 7.4.

 

8. CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI - MISURA I

8.1. A conclusione del procedimento istruttorio il Soggetto gestore adotta la determinazione di concessione delle agevolazioni o la determinazione di rigetto della domanda e la invia a mezzo PEC al soggetto proponente.

8.2. Laddove il progetto ammesso alle agevolazioni sia stato presentato da un’impresa non ancora costituita, il Soggetto gestore dà comunicazione a mezzo PEC dell’avvenuta ammissione alle agevolazioni e richiede la documentazione attestante l’avvenuta costituzione e, se necessario, quella per la richiesta delle informazioni antimafia. L’invio deve essere effettuato a mezzo PEC entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di richiesta, pena la decadenza dei benefici deliberati. Verificata la rispondenza del soggetto beneficiario con i soggetti ammessi alle agevolazioni e adempiute, se necessarie, le formalità relative alla certificazione antimafia, il Soggetto gestore tramette a mezzo PEC al soggetto beneficiario la determinazione di concessione delle agevolazioni.

8.3. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere restituita, formalmente accettata a firma del legale rappresentante, tramite PEC indirizzata al Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di mancata accettazione e trasmissione entro il termine perentorio indicato, il soggetto beneficiario decade dai benefici deliberati.

8.4. La determinazione di concessione riporta il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, gli investimenti e le spese di gestione ammessi, la forma e l’ammontare delle agevolazioni massime concesse. Essa disciplina inoltre i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa e per l’erogazione delle agevolazioni, nonché gli obblighi previsti e i motivi di revoca parziale o totale delle agevolazioni.

8.5. Il Soggetto gestore dà comunicazione a mezzo PEC in tutti i casi di decadenza dalle agevolazioni.

 

9. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI - MISURA I

9.1. L’erogazione del contributo in conto impianti avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante la presentazione di stati avanzamento lavori (SAL) degli investimenti il cui importo è pari almeno al 30% dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni. La modulistica relativa alla presentazione dei SAL conto investimenti sarà resa disponibile nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it.

9.2. Tutte le richieste di erogazione dei contributi in conto impianti devono essere trasmesse al Soggetto gestore per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati. Ognuna deve riportare in allegato:

a) DSAN a firma del legale rappresentante attestante:

i. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell’impresa;

ii. che non sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della certificazione antimafia, laddove necessario;

iii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;

b) copia delle fatture d’acquisto fiscalmente valide relative agli investimenti presentati nel SAL;

c) copia delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori dei beni d’investimento richiesti nel SAL redatte sulla base degli standard resi disponibili dal Soggetto gestore;

d) copia degli strumenti di pagamento utilizzati;

e) copia degli estratti conto bancari da cui si evincano gli addebiti relativi.

9.3. Contestualmente alla presentazione del primo SAL d’investimento il soggetto beneficiario deve inviare copia di tutti i preventivi dei beni d’investimento ammessi. I preventivi devono essere intestati al soggetto beneficiario dai produttori o dai rivenditori prescelti, devono avere data non anteriore a 12 mesi dalla presentazione della domanda e devono riportare le specifiche tecniche dei beni descritti.

9.4. Il soggetto beneficiario può chiedere, successivamente all’accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni e comunque entro 4 mesi dalla data della determinazione stessa, un’anticipazione nella misura del 30% dell’ammontare dei contributi concessi in conto investimenti, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La fideiussione deve essere rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014 e deve essere redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito internet www.invitalia.it. La richiesta di anticipazione deve essere firmata dal legale rappresentante e redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel predetto sito internet. Laddove erogata, l’anticipazione è recuperata proporzionalmente nei singoli SAL, in sede di erogazione dei contributi in conto investimenti.

9.5. In alternativa alle modalità di erogazione descritte, le agevolazioni in conto investimenti possono essere erogate, secondo modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI) di un’apposita convenzione per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati, in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto delle somme erogate da parte del Soggetto gestore e della quota di risorse a carico del soggetto beneficiario per la copertura finanziaria del programma di investimenti. Qualora il soggetto beneficiario opti per la modalità di erogazione di cui al presente punto, tale modalità deve essere utilizzata con riferimento all’intero programma d’investimento.

9.6. Il SAL conto investimenti a saldo deve essere presentato entro 24 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, completo di tutti i documenti richiesti dalla stessa, in funzione della tipologia d’investimento ammesso. L’erogazione delle agevolazioni in conto investimenti a saldo è subordinata all’esito positivo del sopralluogo di monitoraggio di cui punti 17.1 e 17.2. Laddove minore o uguale al 10% delle spese d’investimento ammesse, il SAL a saldo deve essere presentato congiuntamente alla richiesta di erogazione delle agevolazioni in conto gestione.

9.7. L’erogazione dei contributi richiesti nei SAL conto investimenti intermedi è subordinata all’avvenuta positiva verifica delle spese, relativamente alla regolarità dei documenti presentati e alla congruità degli importi rispetto ai prezzi normali di mercato.

9.8. La richiesta di erogazione del contributo sulle spese di gestione deve essere presentata entro 24 mesi dalla data della determinazione di concessione, allegando alla modulistica prevista:

a) copia di tutti i documenti fiscalmente validi relativi alle spese ammesse alle agevolazioni, intestati al soggetto beneficiario e aventi data successiva alla presentazione della domanda;

b) copia degli strumenti di pagamento utilizzati;

c) copia degli estratti conto bancari da cui si evincano gli addebiti relativi.

9.9. L’erogazione delle agevolazioni in conto gestione effettivamente spettanti è subordinata all’esito positivo del sopralluogo di monitoraggio degli investimenti di cui punti 17.1 e 17.2.

9.10. Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati in via definitiva, utilizzando il conto ordinario dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.

 

10. PROGETTI AMMISSIBILI - MISURA II

10.1. Sono ammissibili alle agevolazioni della Misura II i progetti finalizzati alla valorizzazione, commercializzazione e promozione delle eccellenze locali produttive, culturali e naturali, con l’obiettivo di accrescerne la visibilità e riconoscibilità nei mercati di riferimento e di rafforzare complessivamente l’attrattività e l’offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano.

10.2. I progetti possono essere presentati in forma congiunta da più soggetti che svolgano regolarmente attività economica.

Gli accordi negoziali per la realizzazione del progetto devono essere allegati alla domanda di agevolazione e devono regolamentare il rapporto tra le parti, individuando in particolare:

a) il soggetto delegato all’interlocuzione formale con il Soggetto gestore e il Ministero, nonché responsabile della presentazione della domanda di agevolazione e delle richieste di erogazione;

b) il soggetto coordinatore del progetto e gli specifici soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività e singoli beneficiari delle agevolazioni;

c) le attività di progetto e le spese singolarmente assegnate ai soggetti coinvolti quali beneficiari delle agevolazioni;

d) il ruolo eventuale di ulteriori soggetti partecipanti.

10.3. La domanda è corredata:

a) della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa attestante la concessione o l’assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento de minimis, durante l’esercizio finanziario in corso al momento della domanda e i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo standard reso disponibile nel sito internet www.invitalia.it, dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento dell’eventuale concessione dell’aiuto. La mancata presentazione della dichiarazione o il superamento delle soglie previste comporta l’inammissibilità della domanda. Nel caso di progetti presentati in forma congiunta tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti coinvolti, per ognuno dei quali dovrà essere verificato il non superamento delle soglie previste, pena l’inammissibilità della domanda congiunta;

b) della DSAN attestante la classificazione del soggetto proponente quale PMI. La mancata presentazione della dichiarazione o il superamento delle soglie previste comporta l’inammissibilità della domanda. Nel caso di progetti presentati in forma congiunta tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti coinvolti, per ognuno dei quali dovrà essere verificato il non superamento delle soglie previste, pena l’inammissibilità della domanda congiunta.

10.4. I progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni.

 

11. COSTI E SPESE AMMISSIBILI - MISURA II

11.1. Sono ammissibili alle agevolazioni della Misura II le spese, al netto dell’IVA, funzionali alla realizzazione del progetto, relative a:

a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, funzionali alla realizzazione del progetto;

b) acquisto, affitto e noleggio di beni mobili, esclusi i mezzi di trasporto di ogni genere;

c) utenze, inclusi canoni di locazione, strumentali alla realizzazione del progetto;

d) costo del lavoro che non benefici di alcun’altra agevolazione, anche indiretta o a percezione successiva, relativo al personale dipendente o a collaboratori assimilati, interamente dedicati al progetto ammesso. Il costo del lavoro preso a riferimento è il costo effettivamente sostenuto dall’impresa in relazione al contratto di lavoro e comprende la retribuzione lorda (prima delle imposte) e i contributi obbligatori (oneri previdenziali e contributi assistenziali obbligatori per legge);

e) servizi professionali e consulenze specialistiche svolte da soggetti altamente qualificati, strettamente funzionali alla realizzazione dell’attività agevolata;

f) beni e servizi, tecnologici e manageriali, strumentali alla realizzazione del progetto.

11.2. Le spese di cui al punto 11.1 sono agevolabili a partire dalla data di presentazione della domanda e fino ai 12 mesi successivi alla data della determinazione di concessione delle agevolazioni. Ai fini dell’ammissibilità della spesa farà fede la data dei titoli di spesa presentati.

11.3. L’acquisto di beni mobili e di beni tecnologici è ammesso alle agevolazioni soltanto per beni di valore inferiore a 500,00 euro.

11.4. Le spese ammissibili devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del progetto e i relativi pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili comprovati da microfilmatura, bonifici bancari o postali, carte di debito e di credito.

Nel caso di progetti presentati in forma congiunta, ogni soggetto beneficiario dovrà disporre del proprio conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del progetto.

11.5. Indipendentemente dal regime contabile adottato, i soggetti beneficiari dovranno annotare e conservare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte del Soggetto gestore o del Ministero.

 

12. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI - MISURA II

12.1. Le agevolazioni per i progetti di cui alla Misura II sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

12.2. Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto nella forma di contributo alla spesa, nella misura dell’80% delle spese ammissibili ritenute funzionali alla realizzazione dell’attività di progetto.

12.3. Le agevolazioni sono concedibili entro il limite massimo di 35.000,00 euro per progetti presentati da una singola impresa e di 70.000,00 euro per progetti presentati da cooperative, consorzi e associazioni temporanee di imprese.

12.4. Il soggetto beneficiario deve assicurare la copertura finanziaria residua del progetto, IVA inclusa, supportando con idonea documentazione la possibilità di apportare risorse proprie ovvero di accedere a finanziamenti esterni che non beneficino di altre forme di agevolazione.

Nel caso di presentazione in forma congiunta, il progetto dovrà descrivere le modalità di copertura assicurate da ognuno dei soggetti beneficiari delle agevolazioni.

 

13. PROCEDURA DI ACCESSO - MISURA II

13.1. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

13.2. La domanda di agevolazione può essere presentata al Soggetto gestore a partire dalle ore 12.00 del 9 giugno 2016. Decorsi 3 mesi da tale data, dalle ore 12.00 dell’8 settembre 2016 il Soggetto gestore interromperà definitivamente l’accettazione delle domande. Almeno 30 giorni prima del termine iniziale il Soggetto gestore rende disponibili in un’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it gli schemi e le informazioni necessarie alla presentazione delle domande da parte dei soggetti proponenti.

13.3. Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi indicati. Le domande devono essere firmate digitalmente, nel rispetto di quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante dell’impresa, ovvero da un suo procuratore munito di apposita delega. Tutte le comunicazioni sono inviate tramite PEC. I soggetti proponenti, pertanto, devono disporre di firma digitale e avere un indirizzo PEC per le necessarie comunicazioni con il Soggetto gestore. Nel caso di presentazione in forma congiunta, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto delegato all’interlocuzione formale. Al termine della procedura di compilazione del progetto e dell’invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico e reso evidente il responsabile del procedimento.

13.4. La domanda di agevolazione, da compilare utilizzando la procedura informatica suddetta e secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:

a) tutti i dati relativi al soggetto proponente;

b) la descrizione del progetto e dell’attività proposta;

c) gli aspetti economico-finanziari.

13.5. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

a) atto costitutivo e statuto;

b) DSAN redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito internet www.invitalia.it, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.4;

c) qualora disponibile, copia dell’ultimo bilancio depositato, ovvero ultime due situazioni contabili annuali.

Nel caso di domanda di agevolazione presentata in forma congiunta, la documentazione suddetta deve essere trasmessa a cura di tutti i soggetti coinvolti quali beneficiari delle agevolazioni. In tale ipotesi vanno altresì allegati gli accordi negoziali tra le parti inerenti all’iniziativa proposta.

13.6. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate ai punti precedenti e quelle presentate fuori dai termini previsti non saranno prese in esame.

13.7. Nel caso di domanda correttamente inviata, laddove gli allegati risultino illeggibili, errati o incompleti, il Soggetto gestore ne dà comunicazione a mezzo PEC, assegnando un termine perentorio di 10 giorni per l’invio di quanto richiesto, pena la decadenza della domanda.

13.8. Il Soggetto gestore darà comunicazione a mezzo PEC in tutti i casi di decadenza della domanda o laddove la stessa non possa essere presa in considerazione.

 

14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE - MISURA II

14.1. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazione il Soggetto gestore procede alla verifica di ammissibilità formale e alla valutazione di merito delle domande ricevute.

14.2. Le domande di agevolazione sono valutate sulla base dei criteri di seguito elencati:

a) adeguatezza e coerenza del profilo del soggetto proponente rispetto all’iniziativa di valorizzazione proposta;

b) valore aggiunto che l’iniziativa apporta al territorio del cratere sismico aquilano in termini di: valorizzazione, visibilità e riconoscibilità del territorio e dei suoi prodotti; sviluppo di relazioni e sinergie nell’ambito degli attori dello sviluppo locale, con particolare riferimento al sistema imprenditoriale; contributo allo sviluppo delle presenze turistiche nel territorio; sviluppo di sistemi produttivi o d’offerta innovativi per il contesto territoriale di riferimento;

c) fattibilità economica e finanziaria dell’iniziativa.

14.3. L’allegato 2 della presente circolare riporta la griglia che, per i tre criteri di cui al punto 14.2, specifica: i parametri oggetto di valutazione, la soglia complessiva da raggiungere e i singoli punteggi minimi richiesti ai fini dell’ammissione alle agevolazioni. Qualora più progetti conseguano lo stesso punteggio si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

14.4. Laddove la domanda non rispetti uno dei requisiti di accesso previsti dalla misura agevolativa (soggetto proponente, dimensione aziendale, tempo di realizzazione, attività, entità delle agevolazioni richieste, rispetto delle soglie "de minimis"), e/o la valutazione di merito del progetto non raggiunga le soglie minime richieste, il Soggetto gestore comunica tramite PEC i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

15. CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI - MISURA II

15.1. Al termine dell’attività istruttoria e sulla base dell’esito delle valutazioni, il Ministero - entro 120 giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande di agevolazione e fatto salvo il maggior tempo necessario per l’espletamento degli obblighi di comunicazione previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. - adotta la graduatoria dei progetti agevolabili.

La posizione in graduatoria è determinata sulla base della somma dei punteggi attribuiti. La graduatoria è pubblicata nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e in quello del Soggetto gestore www.invitalia.it.

15.2. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base della determinazione di concessione adottata dallo stesso. La determinazione di concessione riporta il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, le spese ammesse, l’ammontare delle agevolazioni massime concesse. Essa disciplina inoltre i tempi e le modalità per l’attuazione del progetto e per l’erogazione delle agevolazioni, nonché gli obblighi previsti e i motivi di revoca parziale o totale delle agevolazioni. Nel caso di progetti in forma congiunta la determinazione di concessione indica i singoli soggetti beneficiari, specificando per ognuno l’ammontare delle spese previste e dei contributi concessi.

15.3. La determinazione di concessione delle agevolazioni deve essere formalmente accettata dal soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, tramite PEC al Soggetto gestore, pena la decadenza delle agevolazioni. Nel caso di progetti in forma congiunta la determinazione di concessione deve essere formalmente accettata, entro lo stesso termine, da tutti i singoli beneficiari.

 

16. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI - MISURA II

16.1. Il soggetto beneficiario può chiedere, successivamente all’accettazione della determinazione di concessione delle agevolazioni e comunque entro 4 mesi dalla data della determinazione stessa, un’anticipazione nella misura del 30% dell’ammontare dei contributi concessi, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La fideiussione deve essere rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014 e deve essere redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito internet www.invitalia.it. La richiesta di anticipazione deve essere firmata dal legale rappresentante e redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel predetto sito internet. Nel caso di progetti in forma congiunta le richieste di anticipazione devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del singolo soggetto beneficiario richiedente e trasmesse congiuntamente, a cura del soggetto interlocutore.

16.2. La richiesta di erogazione delle agevolazioni deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto. La modulistica relativa alla presentazione della richiesta di erogazione sarà resa disponibile nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it. Nel caso di progetti in forma congiunta la presentazione della rendicontazione finale è trasmessa a cura del soggetto interlocutore e deve contenere tutte le richieste di erogazione firmate digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti singolarmente beneficiari delle agevolazioni.

16.3. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati. Essa deve riportare in allegato:

a) DSAN a firma del legale rappresentante attestante:

i. che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dei soggetti beneficiari;

ii. che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;

b) copia delle fatture d’acquisto fiscalmente valide relative a tutte le spese ammesse;

c) copia degli strumenti di pagamento utilizzati;

d) copia degli estratti conto bancari da cui si evincano gli addebiti relativi.

16.4. Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati in via definitiva, utilizzando il conto ordinario dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari comprovati da microfilmatura.

16.5. L’erogazione delle agevolazioni è effettuata a favore di ogni singolo beneficiario sul conto corrente dedicato alla realizzazione del progetto ed è subordinata all’esito positivo del sopralluogo di monitoraggio di cui ai punti 17.1 e 17.2.

 

17. MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI - MISURE I E II

17.1. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del saldo investimenti della Misura I e del totale agevolazioni della Misura II, il Soggetto gestore effettua apposito sopralluogo presso la sede dell’attività agevolata. Nel caso di progetti realizzati in forma congiunta, il sopralluogo di monitoraggio sarà effettuato presso la sede indicata dal soggetto interlocutore, dove dovrà essere resa disponibile tutta la documentazione contabile e fiscale dei soggetti beneficiari, oggetto delle verifiche specifiche.

17.2. Il sopralluogo presso la sede è finalizzato all’accertamento dell’operatività dell’iniziativa finanziata e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati:

a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti alla misura agevolativa;

b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;

c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;

d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;

e) l’esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell’attività agevolata;

f) l’avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.

17.3. Ai fini del monitoraggio dei programmi d’investimento agevolati ai sensi della Misura I, il soggetto beneficiario invia al Soggetto gestore - a partire dalla data di erogazione del saldo investimenti, con cadenza annuale e fino al terzo esercizio successivo - apposita DSAN a firma del legale rappresentante attestante l’inesistenza delle cause possibili di revoca indicate nella determinazione di concessione delle agevolazioni e, in particolare:

a) la presenza presso la sede agevolata dei beni strumentali finanziati;

b) il perdurare del rispetto del vincolo di utilizzo delle immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate;

c) la regolare esistenza e diretta conduzione dell’impresa agevolata;

d) l’inesistenza di procedure concorsuali.

La mancata trasmissione di tale dichiarazione può comportare l’avvio del procedimento di revoca totale delle agevolazioni.

17.4 In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

 

18. REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI - MISURE I E II

18.1 Le agevolazioni possono essere revocate in misura totale o parziale dal Soggetto gestore, così come disciplinato specificamente nella determinazione di concessione delle agevolazioni. La revoca parziale dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione maggiorata delle relative penali, può essere disposta dal Soggetto gestore laddove esso valuti che la violazione contestata non pregiudichi, nel complesso, il perseguimento delle finalità dell’iniziativa e il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti. Fatto salvo quanto specificamente dettagliato nella determinazione di concessione delle agevolazioni, il termine triennale delle cause di revoca opera esclusivamente nei confronti dei programmi agevolati a valere sulla Misura I.

18.2 La revoca dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione maggiorata delle penalità previste dall’art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, è disposta nei seguenti casi:

a) qualora la compagine della società costituita dopo l’ammissione alle agevolazioni risulti diversa dalla compagine sociale indicata nella domanda di agevolazione senza l’autorizzazione del Soggetto gestore;

b) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

c) qualora il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di monitoraggio e controllo;

d) qualora il soggetto beneficiario non rispetti ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni;

e) qualora il soggetto beneficiario utilizzi le somme erogate per finalità diverse da quelle previste, laddove applicabile la procedura di presentazione di fatture non quietanzate;

f) qualora risultino in corso a carico dei soggetti beneficiari accertamenti di ogni autorità competente per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g) qualora il soggetto beneficiario non completi il programma d’investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore;

h) qualora il soggetto beneficiario trasferisca, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma d’investimento, senza l’autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dell’investimento;

i) qualora il soggetto beneficiario cessi l’attività ovvero ne disponga l’alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all’estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma d’investimento;

l) qualora il soggetto beneficiario dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma d’investimento.

18.3 Resta fermo che, pena la revoca delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto gestore, fornendo documentate motivazioni, tutte le eventuali modifiche sostanziali del programma agevolato, nonché le variazioni dello stesso soggetto beneficiario. Tra queste ultime, rileva anche, con riferimento ai progetti congiunti di cui alla Misura II, il caso in cui uno dei soggetti beneficiari chieda lo scioglimento volontario dagli accordi negoziali prima del completamento del progetto.

Le predette modifiche e variazioni sono soggette alla preventiva autorizzazione del Soggetto gestore.

 

19. CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

19.1. Le agevolazioni di cui alle Misure I e II non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento de minimis.

 

20. ONERI INFORMATIVI

20.1. Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell’allegato 3 è riportato l’elenco degli oneri informativi previsti dal Decreto e dalla presente circolare a carico delle imprese.

 

Allegato 1

Griglia di valutazione Misura I

 

Allegato 2

Griglia di valutazione Misura II

 

Allegato 3

Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 14 ottobre 2015 e ss.mm.ii. e dalla presente circolare