Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 aprile 2016, n. 7975

Rapporto di lavoro - Inquadramento - Rivendicazione livello superiore - CCNL - Trattamento economico

 

Svolgimento del processo

 

1. Con ricorso al Giudice del lavoro di Monza, T.A. esponeva di essere stata assegnata all'ufficio postale di Carugate e di aver svolto le attività proprie del ruolo di direttore dell’ufficio per il periodo 23.06.03-31.10.04. Secondo il nuovo modello di classificazione adottato con l’accordo 17.03.14, l’ufficio da lei diretto andava a collocarsi nel cluster gruppo A2 e, pertanto, ai sensi del ccnl 11.07.03 (art. 21) ella aveva acquisito il diritto ad essere inquadrata nel livello A2.

Essendo stata inquadrata nell’inferiore livello B (quale supervisor), chiedeva il riconoscimento del superiore inquadramento nel livello A2 a decorrere dal 1.01.04, o comunque, dal 17.03.04, data di decorrenza della nuova classificazione degli uffici.

2. Accolta la domanda con decorrenza dal 17.03.04, proponevano appello entrambe le parti, chiedendo in via principale Poste Italiane il rigetto della domanda e in via incidentale la dipendente la decorrenza dal 1.01.04.

La Corte d’appello di Milano con sentenza depositata in data 8.06.10 rigettava entrambe le impugnazioni. Rilevava la Corte che l’ufficio postale di Carugate aveva tutti i requisiti (più di quattro unità di personale e doppio turno di apertura) per la confluenza nel cluster A2, secondo il modello di classificazione adottato dal contratto collettivo del 2003. Era tuttavia dal 17.03.04 che la Commissione paritetica costituita per monitorare i singoli uffici aveva riconosciuto all’ufficio il livello A2 e che poteva ritenersi accertata la corretta confluenza del personale nei nuovi sei livelli di inquadramento contrattuale.

3. Propone ricorso per cassazione Poste Italiane. Risponde con controricorso e ricorso incidentale T.

 

Motivi della decisione

 

4. Agli atti è prodotta copia di un verbale di conciliazione in sede sindacale dal quale risulta che le parti hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro con decorrenza 1.10.11, ferma restando l’azione promossa dalla T. per l’attribuzione delle mansioni superiori, che, per espressa dichiarazione resa in sede conciliativa, è esclusa dalla composizione conciliativa.

5. Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso principale consta di tre motivi di ricorso.

5.1. - Con il primo morivo è dedotta violazione degli artt. 1362 e 1363 del codice civile, in relazione all’art. 21 del ccnl 11.7.03, nonché falsa applicazione della norma collettiva. L’art. 21 disciplina il processo di confluenza del personale dalle ex aree di inquadramento previste dai contratti del 1994 e del 2001 nei livelli introdotti dal contratto del 2003 a decorrere dal 1°.01.04 e, in separata sede, il processo di riclassificazione degli uffici postali, secondo i cluster elaborati dalla Commissione paritetica. Con riferimento alla fattispecie, la Commissione paritetica in date 17.03.04 e 12.07.04 aveva delineato i criteri guida per l’attuazione del nuovo modello di classificazione degli uffici postali e la Società solo nel settembre 2004 aveva dato avvio all’adeguamento degli uffici ai nuovi standards elaborati dalla Commissione, di modo che solo alla data del 1°.09.04 l’ufficio di Carugate era stato inserito nel cluster A2. La T. con decorrenza 1°.01.04 era, invece, correttamente inserita nel livello B, corrispondente al precedente inquadramento nell’area operativa, e solo dopo il formale inquadramento dell’ufficio avrebbe potuto maturare il diritto al riconoscimento della qualifica superiore.

5.2. - Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione e violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. in relazione ai verbali di riunione della Commissione paritetica del 17.03.04 e 12.07.04. E’ contestato l’assunto che il verbale di riunione del 17.03.04 sarebbe un atto negoziale con valenza normativa avente l’effetto immediato di riclassificare gli uffici postali e che da tale ipotetica riclassificazione derivasse anche l’automatica riclassificazione del personale, i poteri della Commissione sono definiti dall’art. 21 del CCNL 2003 e non possono essere desunti dalla lettura del verbale in questione, in cui nessuna espressione autorizza a ritenere che il medesimo abbia voluto riclassificare gli uffici postali con pari decorrenza.

Analogamente nulla lascia intendere che alla riclassificazione degli uffici la Commissione abbia voluto ricollegare la riclassificazione del personale che li dirige con conseguente diverso inquadramento.

5.3. Con il terzo motivo, proposto in subordine, c dedotta violazione dell’art. 21 del ccnl 1.07.03 e dell’art. 2103 c.c., rilevandosi la contraddittorietà del ragionamento della Corte laddove ha riconosciuto il diritto al superiore inquadramento con decorrenza 17.03.04, affermando nel contempo che da tale data ha iniziato a decorrere il termine semestrale per l’acquisizione del nuovo livello ai sensi dell’art. 21 del ccnl 2003.

6. Con il ricorso incidentale T. deduce:

6.1. Carenza di motivazione, in quanto la Corte di merito non avrebbe esaminato il motivo di appello incidentale con cui era chiesto di accertare che le mansioni svolte dalla ricorrente a decorrere dal 23.06.03 sarebbero confluite dal 1°.01.04, ovvero dal 17.03.04, nel livello A2, ai sensi dell’art. 21 del ccnl 2003, che prevedeva che il personale "in relazione al diverso grado di partecipazione al processo produttivo aziendale" fosse inquadrato in sei livelli professionali distinti nei sei gradi F, E, D, C, B, A, secondo un processo automatico di confluenza nelle nuove categorie. Pertanto, la confluenza dell’ufficio in cluster A2 alla data 17.03.04 non influisce per nulla sulla decorrenza dell’inquadramento in A2 della T. alla data del 1.01.04.

6.2. Violazione degli arrt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 21 del ccnl 2003, all’accordo 6.02.04 ed ai verbali della Commissione paritetica 24.02.04, 17.03.04 e 12.07.04, la cui formulazione letterale comporta che la decorrenza del superiore inquadramento debba avere necessariamente decorrenza dal 1°.01.14, anche nel caso di spostamento al mese di marzo 2004 del "termine del processo di confluenza del personale nel nuovo sistema di classificazione del personale".

6.3. Violazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 21 del ccnl Poste 2003, all’accordo 6.02.04 ed ai verbali della Commissione paritetica 24.02.04, 17.03.04 e 12.07.04, contestandosi il riferimento all’art. 2103 c.c. compiuto dalla Corte d’appello, la quale non ha invece tenuto conto che nel caso di specie la confluenza nel livello A2 e automatica, non avendo la lavoratrice mutato le mansioni originariamente svolte.

7. I tre motivi del ricorso principale, da esaminare in unico contesto, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

8. L’art. 21 del ccnl per i dipendenti di Poste Italiane s.p.a. stipulato in data 11.07.03, nel disciplinare la classificazione del personale - che a decorrere dal 1.01.04 è articolata in sei livelli indicati in senso crescente dalla lettera F alla lettera A - prevedeva la costituzione di una Commissione paritetica per la classificazione professionale avente lo scopo di "condurre attività di osservazione e studi sull’evoluzione delle professionalità esistenti all’interno delle aziende, anche attraverso progetti cd analisi comparate sui principali scenari di riferimento".

La Commissione, con il "verbale di incontro" del 17.03.04, ha individuato gli Uffici Standard Fascia Bassa e Servizio, ricompresi nel cluster A2, ai quali destinare le corrispondenti specifiche figure professionali. La stessa Commissione con il successivo verbale del 12.07.04, richiamando il precedente del 17.03.04 che "aveva definito con pari decorrenza" il nuovo modello di classificazione degli uffici postali, ha modificato, "con riferimento alla fase di prima applicazione", i criteri stabiliti nella precedente intesa ai fini della individuazione degli uffici compresi nel cluster A2.

Sulla base dei detti verbali di incontro e di quelli precedenti del 6 e 24.02.04, la Corte territoriale ha rilevato che la Commissione ha svolto il compito di "analizzare gli esiti del processo di confluenza del personale di Poste italiane nel nuovo sistema inquadramentale definito dal ccnl" e che in tale ottica la Commissione ha valutato il nuovo modello di classificazione degli uffici postali già in atto dalla data di sottoscrizione del contratto. Non ha, dunque, rilevanza la questione della natura e dei poteri della Commissione, atteso che la stessa si era limitata a prendere atto di un modello di fatto già adottato, proponendo in sede valutativa ulteriori correttivi, che la Corte ha ritenuto non significativi ai fini dell’inquadramento dell’ufficio postale interessato nel caso di specie. Lo stesso giudice ha, pertanto, concluso che, a seguito della definizione del nuovo modello di classificazione e della verifica della sussistenza dei requisiti, l’ufficio in questione dal 17.03.04, momento del relativo accertamento, dovesse essere inquadrato nel cluster A2.

9. L’interpretazione della Corte di merito, circa l'immediata efficacia dei nuovi modelli di classificazione degli uffici postali, contenuta nei suddetti verbali, è coerente, logica e priva di vizi e non è censurabile in sede di legittimità, in quanto non affetta da vizi di motivazione e da violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (v. al riguardo anche Cass. 30.07.14 n. 15210).

Debbono essere, invece, censurate le conclusioni che il giudice di merito ha tratto da tale interpretazione, nel momento in cui ha creato un automatismo tra la classificazione dell’ufficio ed il riconoscimento del livello A2 in capo alla T., nel senso che, in ragione della attualità della sua assegnazione all’ufficio, il superiore inquadramento sarebbe spettato dal 17.03.04, ovvero dal momento stesso in cui veniva verbalizzato il nuovo inquadramento dell’ufficio postale.

Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che l’art. 21 del ccnl 11.07.03 colloca il livello professionale A (con riferimento ad entrambe le posizioni retributive 1 e 2) nella categoria dei Quadri e che ai fini della assegnazione del livello professionale in questione enunzia la norma che "in applicazione della L. 13.05.85 n. 190 e della L. 2.04.86 n. 106 — in caso di assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello A ... - al lavoratore compete il trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi".

Coordinando l’accertamento di merito circa il momento in cui è stato effettivamente acclarato il superiore inquadramento dell’ufficio e la norma del contratto collettivo appena menzionata, emerge che la data del 17.03.4 costituisce solo il momento da cui inizia a decorrere il periodo di servizio da prendere in considerazione ai fini dell’acquisizione del livello A2 e non anche quello in cui può essere riconosciuto. Di questa discrasia temporale si dimostra consapevole la stessa Corte d’appello nel momento in cui, nel rigettare l’impugnazione incidentale della T. afferma, in evidente contraddizione con quanto in precedenza affermato circa il momento del riconoscimento del livello A2, che dalla data 17.03.04 "è cominciato a decorrere il termine semestrale per l’acquisizione del nuovo livello ai sensi dell’art. 21 del ccnl 2003".

10. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per la parte (comune ai tre motivi) in cui censura la sentenza di appello in quanto riconosce il diritto al superiore inquadramento a decorrere dal 17.03.04, in contrasto con la tempistica e senza verificare l’esistenza dei requisiti fissati dall’art. 21 del ccnl 11.07.03, nello spazio dedicato alla categoria Quadri.

In ragione dell’accoglimento, la sentenza deve essere dunque cassata, con conseguente assorbimento del ricorso  incidentale e rinvio al giudice indicato in dispositivo che procederà a nuovo esame, in applicazione del principio sopra indicato, e procederà alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.