Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO - Sentenza 14 aprile 2016, n. 2220

Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi - Occupazione abusiva dell'abitazione - Causa di forza maggiore - È tale

 

Motivi della decisione

 

L’agenzia delle Entrate di Milano appellava la sentenza n° 2548/21/15, depositata in data 7/11/2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO, che aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di liquidazione n. 20101T013666000 e n. 20101T013667000, aventi ad oggetto l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni e interessi.

Con l’atto di gravame innanzi indicato, l’Ufficio censurava la sentenza impugnata, che aveva annullato gli atti impugnati, ritenendo sussistente la causa di forza maggiore.

Ed, invero, gli appellati avevano acquistato con le agevolazioni inerenti alla prima casa un immobile sito a Baranzate in data 7.5.2010, ed entro i 18 mesi non vi avevano trasferito la residenza.

I predetti hanno prodotto, però, denuncia in data 12.7.2011, dalla quale risultava che il loro appartamento era stato occupato da cittadini extracomunitari.

In tema di benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa", la causa di forza maggiore, idonea ad impedire la decadenza dell’acquirente che non abbia trasferito la propria residenza nel comune ove é situato l'immobile entro 18 mesi dall’acquisto, pur potendo riferirsi alla inutilizzabilità dello stesso per mancato compimento dei lavori o per mancato rilascio di titoli abilitativi, deve tuttavia essere caratterizzata dai requisiti della non imputabilità al contribuente, della necessità e della imprevedibilità (Cass. Civ. Sez. 6 - 5, n. 864 del 19/01/2016).

Evidente appare che la sopravvenuta ed imprevedibile occupazione abusiva dell’abitazione integri un’ipotesi di forza maggiore, che i ricorrenti avevano denunciata prima della scadenza dei 18 mesi previsti dalla norma per il trasferimento della residenza, iniziando successivamente le azioni per lo sgombero dell’immobile, comportamento che esclude qualsivoglia addebito di colpa nei loro confronti.

Ne consegue il rigetto dell’appello.

La Commissione, infine, omette di pronunciarsi sulle spese, non essendosi i contribuenti costituiti.

 

P.Q.M.

 

Rigetta l’appello dell’ufficio e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.