Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 07 aprile 2016, n. 97467

Richiesta su titolo di studio per l’esercizio dell’attività di Agente di commercio

 

Si fa riferimento alla richiesta espressa da Codesta Camera di commercio con nota via e-mail del 23 marzo 2016 concernente l’oggetto, con la quale è stato chiesto il parere dello scrivente ufficio in merito alla validità del titolo di studio di "Attestato di qualifica professionale di Operatore ai servizi di vendita" conseguito al termine di un Corso triennale approvato dalla Regione Veneto.

In proposito, per quanto di competenza, si concorda con l’avviso negativo espresso in merito da codesta Camera di commercio, sulla circostanza che risultano attualmente ancora in vigore le direttive impartite a suo tempo con circolari ministeriali nn. 3109 del 29.4.1986 e 3243 del 17.5.1991, circa la riconosciuta equipollenza di alcuni titoli di studio con quelli di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale, in base alle quali possono tutt’ora considerarsi idonei esercizio dell’attività agenziale di cui trattasi solamente quei diplomi rilasciati o da un istituto professionale di Stato per il Commercio, o da istituti tecnici/commerciali con la specializzazione in indirizzo amministrativo, indirizzo commerciale, ragioniere, perito commerciale, ecc.

Inoltre, si fa presente anche che, a seguito di esplicita richiesta da parte di questo Ufficio medesimo, l’allora Ministero dell’istruzione - Dipartimento per l’istruzione, D.G. per gli ordinamenti scolastici - con nota del 9.1.2006 ebbe a stabilire che ".. sono titoli di istruzione secondaria superiore i diplomi rilasciati da i suddetti Istituti (statali, legalmente riconosciuti, paritari)..", intendendo per essi tutti gli Istituti e Scuole immediatamente successivi alla Scuola Media, statali, legalmente riconosciuti e paritari; escludendo, quindi, gli attestati di qualifica professionale rilasciati a seguito di corsi professionali effettuati sulla base di delibere di Amministrazioni regionali o provinciali.

Stante quanto sopra, il parere dello scrivente è quindi che l’Attestato di qualifica in questione non possa essere considerato abilitante all’esercizio dell’attività in questione, in quanto non sembra equivalere nella sostanza ad alcuna delle fattispecie più sopra indicate, fatta comunque salva una specifica disamina dei contenuti dello stesso, che porti ad un diverso avviso codesta Camera.