Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 07 aprile 2016, n. 97453

Iscrizione REA agenti immobiliari

 

Si fa riferimento alla richiesta di parere inoltrata dalla S.V. a mezzo mail allo scrivente ufficio il 16 marzo u.s. e concernente l’oggetto, con la quale è stata illustrata la situazione della S.V. medesima nei riguardi delle conseguenze derivanti dal mancato passaggio, nei termini stabiliti dalla normativa, dall’ex ruolo degli agenti di affari in mediazione al R.I./REA camerale.

In proposito si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2011 - concernente "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59" - coloro che erano iscritti all’ex ruolo mediatizio e risultavano inattivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso (12 maggio 2012) hanno avuto un anno di tempo da tale data per chiedere telematicamente l’iscrizione all’apposita sezione del REA.

Decorso detto termine (che con successivo Decreto Ministeriale del 23 aprile 2013 è stato definitivamente fissato al 30 settembre 2013) questi soggetti, iscritti all’ex ruolo ed inattivi, sono in effetti decaduti dalla possibilità di transitare nell’apposita sezione del REA ma, ai sensi del comma 3 del predetto art. 11, conservano per i quattro anni successivi alla data in questione del 12 maggio 2012 - cioè quindi fino al 12 maggio 2016 - la possibilità di far valere come requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività la loro vecchia iscrizione nel soppresso ruolo.

Ciò vuol dire, pertanto, che coloro che intendono riprendere ad esercitare l’attività di mediatori, pur non essendo transitati nel REA nei termini anzidetti, hanno tempo fino al 12 maggio p.v. per presentare la SCIA all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove intendono esercitare l’attività, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

Tuttavia, c’è da dire che anche coloro che non intendono riprendere ad esercitare l’attività entro il predetto 12 maggio prossimo hanno comunque la possibilità di presentare in ogni momento futuro la SCIA (che ovviamente presuppone l’inizio dell’attività), sempre corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, atteso che i titoli professionali qualificanti per gli agenti di affari in mediazione - titolo di studio, corso ed esame - sono titoli definitivi e non a scadenza, a meno che detti soggetti non abbiano ottenuto l’iscrizione al ruolo mediatizio nella vigenza della legge n. 39/1989 prima della modifica attuata dalla legge n. 57 del 2001, nel qual caso hanno titoli non più in vigore.

Stante quanto sopra esposto si fa presente, in ultima analisi, che gli inattivi alla data del 12 maggio 2012, che non hanno fatto richiesta di passaggio dall’ex ruolo al REA entro la data del 30 settembre 2013, ad oggi possono unicamente attivare la propria posizione al R.I. come mediatori attivi.