Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 21 aprile 2016, n. 29/E

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle sanzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, comma 923, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei monopoli - Area Monopoli), con le modalità stabilite dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’articolo 1, comma 923, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dispone che "Ferma restando l’applicazione dell’articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell’articolo 7, comma 3 - quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell’esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell’apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all’estero è competente l’ufficio dei monopoli del Lazio".

Tanto premesso, con nota n. 34542 del 7 aprile 2016, l’Agenzia delle Dogane e monopoli (area Monopoli) ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 923, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

A tal fine si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "5400" denominato "Sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti del titolare del pubblico esercizio e del proprietario degli apparecchi ivi ubicati - articolo 1, comma 923, legge 28 dicembre 2015, n. 208";

- "5401" denominato "Sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti del titolare della piattaforma dei giochi promozionali - articolo 1, comma 923, legge 28 dicembre 2015, n. 208".

In sede di compilazione del modello "F24 Accise", i suddetti codici tributo sono esposti nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "ente", la lettera "M";

- nel campo "provincia", nessun valore;

- nel campo "codice identificativo", il codice concessione (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);

- nel campo "rateazione": se il versamento è in forma rateale, utilizzare il formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101";

- nel campo "mese", il mese nel quale è commessa la violazione, nel formato "MM";

- nel campo "anno di riferimento", anno nel quale è commessa la violazione, nel formato "AAAA";

- nel campo "codice ufficio", nessun valore;

- nel campo "codice atto", se richiesto, indicare il codice dell’atto oggetto di definizione.