Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 21 aprile 2016, n. 28/E

Ridenominazione del codice tributo 6836 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito derivante dalla cessione dei beni culturali e opere per il pagamento delle imposte ai sensi dell’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell’articolo 39 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

 

L’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dispone che "Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non più di cinquanta anni".

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016, sono state estese le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.

Con risoluzione n. 17/E del 20 febbraio 2012 è stato istituito il codice tributo 6836, per consentire il pagamento delle imposte, tramite modello F24, mediante l’utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione di beni culturali e di opere, ai sensi dell’articolo 28 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ciò premesso, al fine di uniformare le modalità di versamento, tramite modello F24, delle imposte previste dall’articolo 28 bis del d.P.R. n. 602/1973 e dall’articolo 39 del D.Lgs n. 346/1990, mediante l’utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione di beni culturali e di opere, il codice tributo 6836 è ridenominato nel modo seguente:

"6836" denominato "Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere - art. 28 bis del d.P.R. n. 602/1973 e art. 39 del D.Lgs n. 346/1990".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", con l’indicazione nel campo "anno di riferimento" dell’anno di accettazione del decreto ministeriale con cui sono stabilite le condizioni ed il valore della cessione, nel formato "AAAA".

In caso di pagamento delle imposte di cui all’articolo 39 del D.Lgs n. 346/1990, nella sezione "Contribuente" sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede o del legatario; il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice "08" da riportare nel campo "codice identificativo".

Per l’utilizzo in compensazione del credito in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito da utilizzare in compensazione non deve eccedere il valore della cessione, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Sono pertanto da ritenersi superate le istruzioni fornite con la risoluzione n. 17/E del 20 febbraio 2012, relativamente all’obbligo di utilizzare il suddetto codice tributo 6836 presentando il modello F24 esclusivamente presso l’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del soggetto che ha proposto la cessione.