Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 20 aprile 2016, n. 17

Lavoratori destinatari del trattamento CIG nel settore agricolo a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

 

In riscontro ai diversi quesiti presentati alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., concernenti l’individuazione dei lavoratori beneficiari del trattamento CIG nel settore agricolo a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 2499 del 18 aprile 2016, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al trattamento CIG nel settore agricolo, si evidenzia che l’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 ha inizialmente riconosciuto agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate. Successivamente, l’articolo 14, comma 2, della legge n. 223/1991 ha esteso tale integrazione salariale anche agli impiegati e ai quadri. Pertanto, le norme innanzi citate definivano il campo di applicazione dei destinatari del trattamento di sostegno al reddito per il settore agricolo (operai, impiegati e quadri).

Il decreto legislativo n. 148/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro", nel confermare la vigenza dell’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per quanto compatibile, ha previsto, contestualmente, l’abrogazione dell’articolo 14 della legge n. 223/1991 (articolo 46, comma 1, lettera m)

Pertanto, sono sorti dubbi di natura interpretativa in merito alla possibilità per gli impiegati e i quadri di accedere al trattamento CIG per il settore agricolo.

Posto quanto sopra, si evidenzia che il decreto legislativo n. 148/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro" ha razionalizzato e riordinato la normativa in materia di integrazione salariale, recando, tra l’altro, anche una serie di disposizioni che costituiscono norme generali per le diverse forme di integrazione salariale.

In particolare, l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, nell’individuare i lavoratori beneficiari dei trattamenti, stabilisce che i trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Pertanto, la norma fa riferimento a tutte le categorie di prestatori di lavoro subordinato (operai, impiegati e quadri) escludendo soltanto i dirigenti. Ne deriva che sono beneficiari dei trattamenti CIG, anche per il settore agricolo, le categorie degli operai, impiegati e quadri.

In tale nuovo assetto normativo, l’articolo 18 del decreto legislativo n. 148/2015 stabilisce che l’articolo 8 innanzi citato della legge n. 457/1972 e successive modificazioni rimane in vigore ma soltanto per quanto compatibile con le nuove disposizioni del decreto legislativo. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che il riferimento della norma di cui all’articolo 8 della legge n. 457/1972 ai soli operai non è più compatibile con la nuova disciplina di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015 e che pertanto deve farsi applicazione, nell’individuazione dei lavoratori destinatari del trattamento CIG nel settore agricolo, del principio generale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 148.

In tale contesto non assume neppure rilievo l’abrogazione dell’articolo 14, comma 2, della Legge n. 223/1991 in quanto l’individuazione dei soggetti beneficiari delle prestazioni è attualmente oggetto della disposizione innanzi citata di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.