Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 19 aprile 2016, n. 53

Regolamento del tirocinio tramite corso di formazione ai sensi dell’articolo 6, commi 9, 10 ed 11 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

 

Ti informo che il 15 aprile scorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale il regolamento per lo svolgimento del tirocinio tramite frequenza di corso di formazione professionale.

Il regolamento attua quanto previsto dall’articolo 6, commi 9, 10 ed 11 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, introducendo la possibilità per i tirocinanti di svolgere un semestre di tirocinio tramite corso di formazione in alternativa al tirocinio svolto presso lo studio.

La novità importante che il regolamento introduce in attuazione del dettato normativo è l’attribuzione agli Ordini di una competenza specifica in virtù della quale essi sono tenuti a predisporre una offerta formativa in materia di tirocinio.

In fase di prima attuazione del regolamento è previsto che il tirocinio tramite corso di formazione può essere effettuato a partire dalla data che verrà stabilita dal Ministero della Giustizia, previa verifica dell’idoneità dei corsi organizzati sul territorio nazionale.

A tal fine le richieste di istituzione dei corsi dovranno pervenire entro 4 mesi dall’invio della presente informativa affinché il Consiglio Nazionale possa esaminarle e successivamente trasmettere la documentazione al Ministero che stabilirà la data a partire dalla quale i corsi potranno essere effettuati.

A tal proposito Ti informo che il Consiglio Nazionale ha espressamente richiesto al Ministero che la data di partenza sia fissata non prima del 1° gennaio 2017.

Al testo del regolamento (allegato 1) allego anche una scheda di lettura (allegato 2) che, oltre ad evidenziare le principali novità introdotte dal regolamento illustra brevemente il contenuto di ciascun articolo.

 

Allegato 1

(Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale)

 

Allegato 2

Scheda di lettura - "Regolamento per lo svolgimento del tirocinio mediante frequenza di corsi di formazione professionale"

 

Indice:

Aspetti generali

Descrizione del contenuto

 

Aspetti generali

 

Il regolamento attua quanto previsto dall’articolo 6, commi 9 e 10 ed 11 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

Viene emanato previo parere favorevole del Ministero della Giustizia, come previsto dallo stesso D.P.R. (articolo 6, comma 10).

Articolo 6, comma 9 e 10,11, D.P.R. 137/2012

"9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell’ordine o collegio, dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio".

 

Cosa cambia

- Tirocinanti

Potranno svolgere un semestre di tirocinio tramite corso di formazione in alternativa al tirocinio svolto presso lo studio. Attualmente sono previsti solamente corsi di formazione integrativi (art. 3 D.M. 7 agosto 2009, n. 143), nel senso che le ore destinate alla frequenza dei corsi si aggiungono alle ore settimanali di svolgimento del tirocinio presso lo studio.

- Ordini

Il D.P.R. 137/2012 attribuisce una competenza specifica agli Ordini, in virtù della quale essi sono tenuti a predisporre una offerta formativa. Si tratta di un vero e proprio obbligo, a differenza di quanto il D.M. 143/2009 prevedeva (art. 3) per i corsi di formazione "integrativi" del tirocinio la cui istituzione era solo facoltativa.

- Consiglio Nazionale

In aggiunta alle competenze che normalmente svolge dovrà:

- deliberare, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, sulle domande di autorizzazione a diventare soggetto formatore presentate dai soggetti diversi dagli Ordini territoriali (articolo 6, comma 9 del D.P.R. 137/2012);

- deliberare in merito alle proposte di istituzione dei corsi di formazione presentate dai soggetti formatori.

 

Decorrenza dei corsi in fase di prima attuazione

Secondo la previsione del comma 11 dell’articolo 6, del D.P.R. 137/2012, lo svolgimento del tirocinio tramite corso di formazione sarà possibile a partire dalla data che verrà stabilita dal Ministero della Giustizia, previa verifica dell’idoneità dei corsi organizzati sul territorio nazionale. Lo scopo della previsione è quello di rendere omogenea la disciplina sul territorio nazionale, come si legge nella relazione illustrativa al D.P.R. 137. Ciò significa che non si può partire con i corsi fintanto che il Ministero non avrà effettuato la verifica di idoneità dei corsi e stabilito la data a partire dalla quale i corsi potranno essere effettuati. Il Consiglio Nazionale ha espressamente richiesto al Ministero che la data a partire dalla quale i corsi potranno essere svolti sia fissata non prima del 1° gennaio 2017. Ciò, tra l’altro, eviterà di creare sovrapposizioni con i corsi integrativi del tirocinio previsti dall’articolo 3 del D.M. 143/2009 che sono stati già approvati per il 2016 e sono in corso di svolgimento.

La norma prescrive che la verifica deve essere effettuata sui corsi "organizzati" il che presuppone che siano stati già istituiti a norma del regolamento. E’ stato pertanto stabilito un termine (4 mesi) entro il quale dovranno pervenire tutte le proposte di istituzione dei corsi che, una volta approvati dal Consiglio Nazionale, dovranno essere oggetto di verifica da parte del Ministero.

 

Descrizione del contenuto

 

Articolo 1 - Oggetto

Il regolamento si apre con la descrizione dell’oggetto della propria disciplina e chiarisce che lo svolgimento del tirocinio tramite frequenza di corsi di formazione è facoltativo e alternativo al tirocinio svolto presso lo studio, come specificato espressamente nella relazione di accompagnamento del Ministero della Giustizia al D.P.R. 137/2012, e che le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi devono essere tali da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa, secondo quanto previsto dallo stesso D.P.R. 137.

Viene inoltre chiarito che il tirocinio tramite frequenza di corso di formazione non può essere svolto in concomitanza con il semestre di tirocinio che è possibile anticipare durante il corso di studi. Si tratta di due momenti diversi, come si evince dal D.P.R. 137/2012 che disciplina in maniera separata le due ipotesi.

 

Articolo 2 - Definizioni

E’ dedicato alle definizioni di corsi di formazione, soggetti formatori e registro dei formatori.

Soggetti formatori sono non solo gli Ordini professionali ma anche i soggetti autorizzati a svolgere corsi di formazione ai sensi del regolamento.

 

Articolo 3- Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Individua le attribuzioni del Consiglio Nazionale: l’autorizzazione dei soggetti diversi dagli Ordini territoriali a diventare soggetti formatori e la decisione in merito alle proposte di istituzione di corsi di formazione presentate dai soggetti formatori (Ordini + soggetti autorizzati) sono previste in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. 137/2012 (art. 6, commi 9 e 10).

 

Articolo 4 - Destinatari dei corsi di formazione e obblighi dei tirocinanti

Individua nei tirocinanti iscritti nel registro del tirocinio che abbiano già conseguito la laurea triennale (tirocinio da esperto contabile) o magistrale (tirocinio da dottore commercialista) i soggetti ai quali sono destinati, coerentemente con la disposizione dell’articolo 1 del regolamento che esclude che il tirocinio tramite corso di formazione può essere effettuato in concomitanza con il semestre di tirocinio che è possibile anticipare durante il corso di studi.

Fissa una serie di obblighi per il tirocinante relativi alle comunicazioni da effettuarsi al dominus ed all’Ordine, alla modalità di frequenza dei corsi ed al superamento di una prova di valutazione finale.

Chiarisce che, pur essendo il corso di formazione alternativo alla pratica presso lo studio, il tirocinante potrà - compatibilmente con gli orari di svolgimento del corso - continuare a frequentare lo studio se il dominus vi acconsente. Ciò è stato previsto in relazione al tirocinio da revisore legale, tenendo in considerazione che normalmente i tirocinanti sono anche iscritti nel registro del tirocinio dei revisori legali.

 

Articolo 5 - Soggetti organizzatori

Individua i soggetti organizzatori: oltre che dagli Ordini territoriali i corsi possono essere organizzati da associazioni di iscritti nell’albo ed altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.

Gli Ordini territoriali sono enti formatori per espressa previsione normativa (art. 6, comma 9, D.P.R. 137/2012) e non devono essere autorizzati, mentre associazioni di iscritti nell’albo ed altri soggetti devono essere autorizzati dal Consiglio Nazionale, come previsto dallo stesso D.P.R. 137.

I soggetti che richiedono l’autorizzazione devono avere una serie di requisiti previsti dall’articolo 7 del regolamento.

Al fine di raccogliere i soggetti formatori autorizzati dal Consiglio Nazionale è istituito un

registro tenuto dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul sito di categoria.

 

Articolo 6 - Ordini territoriali

Si occupa degli Ordini quali enti formatori. Il D.P.R. 137/2012 (art. 6, co. 9) attribuisce una competenza specifica agli Ordini e pertanto ciascun Ordine, da solo o in collaborazione con gli altri, è tenuto a predisporre una offerta formativa che abbia le caratteristiche previste dal regolamento.

Nel caso in cui l’Ordine si avvalga di soggetti esterni con cui operi in regime di cooperazione e/o convenzione è necessario, al fine di garantire una offerta formativa adeguata, che questi abbiano i requisiti dei soggetti autorizzati che dovranno essere documentati dall’Ordine in sede di proposizione della domanda di istituzione del corso (articolo 12 del regolamento). Non è necessario, in altri termini, che essi siano autorizzati autonomamente a diventare soggetti formatori, in quanto si tratta comunque di soggetti che collaborano stabilmente con l’Ordine.

Il possesso dei requisiti richiesti per i soggetti autorizzati da verificare in sede di domanda di istituzione del corso non è invece necessario per fondazioni o associazioni costituite da uno o più Ordini, in quanto in questo caso è come se l’offerta formativa venisse fornita direttamente dall’Ordine.

 

Articolo 7 - Autorizzazione del Consiglio Nazionale a soggetti diversi dagli Ordini territoriali

Si occupa dei requisiti che devono avere i soggetti diversi dagli Ordini che richiedono l’autorizzazione a diventare enti formatori. I requisiti mirano ad assicurare una adeguata offerta formativa per quanto riguarda competenza ed esperienza di metodo didattico, frequenza dell’offerta dei corsi, disponibilità di strutture organizzative idonee dal punto di vista dell’accessibilità e della sicurezza, sistema di rilevazione delle presenze.

Sono inoltre previsti per gli associati, soci, amministratori o rappresentanti legali dei soggetti che richiedono l’autorizzazione i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010 n. 180 (Registro degli organismi di mediazione ed elenco dei formatori per la mediazione).

Per quanto riguarda i docenti è richiesto titolo di studio non inferiore a diploma di laurea triennale o, in alternativa, iscrizione nell’albo da almeno 5 anni in quanto quest’ultimo è il requisito richiesto al professionista per espletare la funzione di dominus.

 

Articolo 8 - Procedura di autorizzazione

La procedura di autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale per i soggetti diversi dagli Ordini territoriali è richiesta dal D.P.R. 137/2012 e prevede il parere vincolante del Ministero della Giustizia nel procedimento deliberativo consiliare. Il parere del Ministero vigilante è vincolante anche nel senso di accoglimento dell’autorizzazione che si intende negare (e viceversa).

E’ stato previsto il versamento di un contributo che i soggetti che richiedono l’autorizzazione devono versare come diritti di segreteria. L’ammontare del contributo è stato fissato dal Consiglio Nazionale nella somma di 300 euro.

I soggetti che vengono autorizzati sono iscritti nel registro dei formatori istituito ai sensi dell’articolo 5 del regolamento.

E’ prevista una durata dell’autorizzazione pari a 3 anni che nel caso del venir meno dei requisiti può essere revocata previo parere favorevole del Ministero della Giustizia.

 

Articolo 9 - Caratteristiche e contenuti dei corsi di formazione

L’articolo 9 individua caratteristiche e contenuti del corso di formazione.

Non è consentito svolgere corsi realizzati secondo modalità di frequentazione a distanza.

Si è voluto escludere l’e-learning in quanto si ritiene importante per i tirocinanti, che sono coloro che cominciano ad affacciarsi al mondo del lavoro, la possibilità di imparare ad interagire con l’esterno per cui si è pensato di valorizzare il rapporto interpersonale attraverso la frequentazione in aula del corso sul presupposto anche che ciò possa anche favorire anche la motivazione all’apprendimento.

 

Durata e materie

I corsi devono avere una durata complessiva di 6 mesi per un totale di almeno 350 ore. Un numero di ore pari a 350 è stato ritenuto adeguato, tenuto conto che in caso di tirocinio presso lo studio il D.M. 143/2009 (art. 1, comma 2) prevede una frequenza di 20 ore settimanali (480 a semestre) e che un numero di ore compreso tra le 200 e le 300 a semestre è previsto dalla nuova convenzione quadro in caso di tirocinio contestuale agli studi.

I corsi hanno un indirizzo teorico-pratico con esercitazioni interdisciplinari.

Per quanto riguarda le materie, esse sono quelle che formano oggetto della professione con particolare riferimento alle materie oggetto dell’esame di Stato, comprese le materie della IV prova prevista per l’abilitazione come revisore legale dei conti. Tra le materie sono state anche inserite la normativa sulla privacy e la normativa antiriciclaggio in quanto il D.P.R. 137/2012 prevede che il tirocinio prepari anche alla "gestione" della professione.

Per ciò che concerne l’antiriciclaggio, in particolare, gli artt. 8 e 54 del D.lgs. 231/2007 prevedono rispettivamente la promozione dell’osservanza da parte degli iscritti della normativa antiriciclaggio e l’obbligo da parte di questi di formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori in materia. Si ritiene quindi opportuno che il tirocinante sia formato sull’antiriciclaggio in quanto soggetto inserito nell’attività dello studio.

 

Docenti

E’ richiesto titolo di studio non inferiore a diploma di laurea triennale o, in alternativa, iscrizione nell’albo da almeno 5 anni in quanto quest’ultimo è il requisito richiesto al professionista per espletare la funzione di dominus. 7

 

Verifiche

Devono essere previste una verifica intermedia e finale del profitto affidate ad una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, secondo quanto richiesto espressamente dal D.P.R. 137/2012.

 

Art. 10 - Verifiche

Le verifiche intermedia e finale sono previste dal D.P.R. 137/2012.

La verifica intermedia è stata collocata al compimento della metà delle ore previste dal corso e consiste in un test a risposta multipla composto da non meno di 45 domande.

Trattandosi di una verifica intermedia, il mancato superamento di essa non precluda la prosecuzione del corso.

La verifica finale è invece svolta a conclusione del corso e consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

 

Art. 11 - Commissione

La composizione della commissione è stabilita dal D.P.R. 137/2012 che prevede che sia formata in pari numero da professionisti iscritti nell’albo e docenti universitari e presieduta da un docente. E’ stato stabilito il numero di 4 componenti, nominati dai soggetti formatori.

Ai componenti della commissione non spettano compensi o gettoni di presenza per espressa previsione del D.P.R. 137/2012. Possono essere nominati membri di commissione anche i docenti del corso, purché abbiano i requisiti richiesti per essere nominati membri della commissione. Vengono inoltre stabiliti i requisiti di professionalità e onorabilità dei membri professionisti e docenti universitari.

 

Art. 12 - Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione

L’articolo disciplina la procedura di istituzione dei corsi. L’istituzione avviene mediante delibera del Consiglio Nazionale, a seguito di istanza presentata dagli Ordini territoriali e dagli altri enti formatori. L’articolo fissa contenuto della domanda, termine di presentazione e di conclusione della procedura che deve concludersi con un provvedimento espresso di approvazione o di diniego.

Per quanto riguarda le proposte di istituzione dei corsi da parte degli Ordini che per l’offerta formativa si avvalgono di soggetti esterni (diversi da associazioni e fondazioni di cui all’art. 6, comma 5 del regolamento) con cui l’Ordine opera in regime di cooperazione e/o convenzione è richiesta la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per i soggetti autorizzati.

 

Articolo 13 - Disposizioni transitorie

L’articolo fissa un termine per la presentazione obbligatoria da parte degli Ordini delle proposte di istituzione dei corsi in ragione della necessità da parte del Ministero della Giustizia di dover verificare l’idoneità dei corsi organizzati (secondo quanto richiesto dal comma 11, dell’art. 6 del D.P.R. 137/2012) per poi fissare la data a decorrere dalla quale il tirocinio tramite corsi di formazione sostitutivi della pratica svolta presso lo studio.