Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM. E ESP. CON. - Regolamento 15 aprile 2016

Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del tirocinio tramite frequenza, con profitto, di specifici corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 10 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

2. Lo svolgimento del tirocinio tramite frequenza di corsi di formazione rappresenta una modalità di effettuazione del tirocinio facoltativa ed alternativa alla pratica svolta presso un professionista.

3. I corsi di formazione sono istituiti alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento in maniera che siano garantiti la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della scelta individuale.

4. Il tirocinio tramite frequenza di corso di formazione professionale non può essere svolto in concomitanza con il semestre di tirocinio che è possibile anticipare durante il corso di studi per il conseguimento della laurea di primo o secondo livello.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "corsi di formazione": i corsi di formazione professionale sostitutivi del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, istituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

b) "soggetti formatori": gli Ordini territoriali e gli altri soggetti autorizzati a svolgere corsi di formazione;

c) "registro dei formatori": il registro nel quale sono iscritti i soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, a svolgere attività di formazione professionale sostitutiva del tirocinio;

 

Art. 3

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

 

1. Il Consiglio Nazionale:

a) delibera, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, sulle domande di autorizzazione a diventare soggetto formatore presentate dai soggetti diversi dagli Ordini territoriali;

b) cura la tenuta del registro dei formatori istituito ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento;

c) decide in merito alle proposte di istituzione di corsi di formazione presentate dai soggetti formatori.

 

Art. 4

Destinatari dei corsi di formazione e obblighi dei tirocinanti

 

1. I corsi sono rivolti ai tirocinanti che sono iscritti nei registri del tirocinio tenuti agli Ordini territoriali. E’ altresì necessario:

a) nel caso di tirocinio da "esperto contabile", che sia stata conseguita la laurea triennale;

b) nel caso di tirocinio da "dottore commercialista", che sia stata conseguita la laurea specialistica o magistrale.

2. I tirocinanti che intendano svolgere un periodo di tirocinio per un massimo di sei mesi, tramite frequenza di un corso di formazione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al dominus ed all’Ordine presso il cui registro sono iscritti.

La comunicazione deve indicare il titolo del corso che si intende frequentare, il soggetto organizzatore, la sede di svolgimento, la data di inizio e di conclusione.

3. Il dominus deve consentire al tirocinante di partecipare al corso.

4. Il tirocinio tramite corso di formazione è alternativo alla pratica svolta presso lo studio.

Tuttavia il tirocinante che voglia continuare ad essere presente in studio, compatibilmente con gli orari di svolgimento del corso, potrà continuare a farlo con il consenso del dominus.

5. Il tirocinante è tenuto a frequentare il corso con regolarità.

Non sono ammesse assenza superiori al 10% delle ore complessive del corso.

6. Affinché la frequentazione del corso sia ritenuta valida ai fini del tirocinio è necessario che il tirocinante superi la verifica finale prevista dall’articolo 10 del presente regolamento.

7. Il tirocinante alla conclusione del corso deve riprendere il tirocinio presso lo studio del dominus e consegnare alla segreteria dell’Ordine nel cui registro è iscritto l’attestato di partecipazione al corso e di superamento della verifica finale.

 

Art. 5

Soggetti organizzatori

 

1. I corsi di formazione sono organizzati:

a) dagli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) da associazioni di iscritti nell’albo ed altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale.

2. Quando delibera sulla domande di autorizzazione presentate dai soggetti di cui alla lett. b) del comma precedente, il Consiglio Nazionale trasmette motivata proposta di delibera al Ministero della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante.

3. È istituito presso il Consiglio Nazionale un registro contenente l’elenco delle associazioni di iscritti nell’albo e degli altri soggetti, autorizzati all’organizzazione di attività di formazione professionale per tirocinanti. Il registro è pubblicato sul sito nazionale di categoria.

 

Art. 6

Ordini territoriali

 

1. Gli Ordini territoriali sono enti formatori.

2. Il Consiglio Nazionale coordina, promuove, vigila e controlla l’attività degli Ordini territoriali in materia di formazione dei tirocinanti.

3. Gli Ordini territoriali predispongono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di corsi formativi che abbiano le caratteristiche previste dall’articolo 9 del presente regolamento e le sottopongono al Consiglio Nazionale per la loro approvazione.

4. L’offerta formativa può essere realizzata anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. In questo caso è necessario che i soggetti di cui l’Ordine si avvale abbiano i requisiti previsti dal successivo articolo 7.

5. Se per l’offerta formativa l’Ordine si avvale di Fondazioni o Associazioni, costituite da uno o più Ordini o dal Consiglio Nazionale, non è necessario che queste possiedano i requisiti di cui al successivo articolo 7.

6. Gli Ordini rilasciano ai tirocinanti gli attestati di partecipazione ai corsi formativi da essi organizzati.

 

Art. 7

Autorizzazione del Consiglio Nazionale a soggetti diversi dagli Ordini territoriali

 

1. I soggetti diversi dagli Ordini territoriali che intendono ottenere l’autorizzazione ad organizzare corsi di formazione devono possedere i seguenti requisiti:

a) significativa esperienza nel settore della formazione professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, comprovante competenza ed esperienza di metodo didattico e progettazione formativa;

b) capacità di garantire che gli eventi formativi si svolgano presso sedi dotate di strutture adeguate sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza e che garantiscano l’accesso ai disabili;

c) strutturazione organizzativa idonea allo svolgimento di attività di formazione, in particolare per ciò che concerne la rilevazione presenze e la distribuzione del materiale didattico, pubblicazioni e bibliografia di supporto;

d) capacità di proporre una offerta formativa che garantisca lo svolgimento di almeno due corsi di formazione l’anno;

e) onorabilità degli associati, soci, amministratori o rappresentanti legali dei soggetti che richiedono l’autorizzazione. In particolare essi non devono: aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento o dalla censura;

f) presenza di un responsabile scientifico di chiara fama o significativa esperienza in materia di professione che attesti l’adeguatezza dell’offerta formativa;

g) docenti con titolo di studio non inferiore a diploma di laurea triennale o, in alternativa, iscrizione nell’albo da almeno 5 anni;

 

Art. 8

Procedura di autorizzazione

 

1. I soggetti diversi dagli Ordini territoriali che intendono ottenere l’autorizzazione per organizzare corsi di formazione professionale devono presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale determina l’ammontare del contributo dovuto dal soggetto istante come diritti di segreteria.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati dall’articolo precedente.

I requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lett. e) e lett. g) sono autocertificati dai duetti interessati. Quanto al requisito sub b) é necessario che il soggetto richiedente alleghi una dichiarazione sottoscritta contenente l’impegno a fornire, al momento della richiesta di istituzione del corso ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’adeguatezza della sede di svolgimento del corso alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell’accesso per i disabili.

4. Il Consiglio Nazionale entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza trasmette motivata proposta di delibera, sia di rilascio dell’autorizzazione che di diniego della stessa, al Ministero della Giustizia al fine di acquisirne il parere vincolante.

Entro 30 giorni dal ricevimento del parere il Consiglio Nazionale delibera il rilascio o il diniego dell’autorizzazione e successivamente comunica la decisione al soggetto richiedente.

5. I soggetti autorizzati all’organizzazione di attività di formazione per i tirocinanti sono iscritti nel registro dei formatori di cui all’articolo 5, comma 3, del presente regolamento.

6. L’autorizzazione ha durata di tre anni e può essere revocata nel caso del venire meno dei requisiti indicati all’articolo 7 del presente regolamento, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia.

7. Il soggetto cui non è stata concessa l’autorizzazione non può ripresentare istanza prima di un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto.

 

Art. 9

Caratteristiche e contenuti dei corsi di formazione

 

1. I corsi di formazione sono diretti all’acquisizione dei fondamenti teorici e pratici per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione e devono:

a) riguardare le materie oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, con particolare riferimento alle materie oggetto dell’esame di Stato;

b) avere un indirizzo teorico-pratico con previsione di un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari;

c) presentare una durata complessiva di sei mesi con un carico didattico non inferiore a 350 ore, ripartite secondo quanto stabilito dai commi seguenti;

d) proporre docenti con titolo di studio non inferiore a diploma di laurea triennale o, in alternativa, iscrizione nell’albo da almeno 5 anni;

e) prevedere una verifica intermedia e finale del profitto affidate ad una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, secondo quanto disciplinato dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento;

2. Per il tirocinio da dottore commercialista, le ore devono essere così ripartite:

- 30% delle ore totali dedicate alle seguenti materie giuridiche: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;

- 30% delle ore totali dedicate alle seguenti materie economiche: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;

- 15% delle ore totali dedicate alle materie connesse alla revisione legale dei conti indicate all’articolo 4, lettere f), g), h), i), l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

- 5% delle ore totali dedicate alle seguenti materie: legislazione professionale, deontologia, normativa sulla privacy, normativa antiriciclaggio;

- 20% delle ore totali dedicate alle esercitazioni interdisciplinati.

3. Per il tirocinio da esperto contabile, le ore devono essere così ripartite:

- 30% delle ore totali dedicate alle seguenti materie giuridiche: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale;

- 30% delle ore totali dedicate alle seguenti materie economiche: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;

- 15%) delle ore totali dedicate alle materie connesse alla revisione legale dei conti indicate all’articolo 4, lettere f), g), h), i), l) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

- 5% delle ore totali dedicate alle materie: legislazione professionale/deontologia, privacy ed antiriciclaggio;

- 20% delle ore totali dedicate alle esercitazioni interdisciplinari.

4. Non è consentito svolgere corsi realizzati secondo modalità di frequentazione a distanza.

5. Il soggetto formatore rilascia un attestato di frequenza e di superamento della prova finale al tirocinante che deve consegnarlo alla segreteria dell’Ordine presso il cui registro è iscritto.

 

Art. 10

Verifiche

 

1. Le verifiche intermedia e finale sono effettuate da una commissione nominata e composta secondo quanto stabilito dal successivo articolo 11.

2. La valutazione intermedia deve essere effettuata al compimento della metà delle ore previste e consiste in un test a risposta multipla con non meno di 45 domande vertenti sulle materie e gli argomenti trattati nella prima parte del corso. Il test si intende superato con un minimo dei 2/3 delle risposte esatte.

Il mancato superamento della verifica intermedia non pregiudica la prosecuzione del corso.

3. La valutazione finale deve essere effettuata a conclusione del corso. Sono ammessi alla prova di verifica finale i tirocinanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di lezione previste dal programma del corso.

4. La verifica finale consiste nello svolgimento di una prova scritta ed in un colloquio orale. La prova scritta riguarda le materie economico-giuridiche ed ha contenuto professionale. Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate quattro ore. Possono essere consultati i testi di legge anche annotati, ma non commentati, autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

5. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta oltre a deontologia.

6. Ai fini della valutazione ciascun componente della commissione dispone di 10 punti da assegnare tra prova scritta e prova orale, per un massimo di 40 punti totali.

Superano la verifica finale coloro che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 24 su 40.

 

Art. 11

Commissione

 

1. La commissione è nominata dal soggetto formatore, Ordine professionale o altro soggetto autorizzato, ed è composta da 4 membri scelti in pari numero tra professionisti iscritti nell’albo e docenti universitari. La commissione elegge al suo interno il presidente, scelto tra i membri docenti. In caso di parità di voti risulta eletto il docente più anziano d’età.

2. Ai membri della commissione non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza.

3. I docenti universitari designati devono essere di prima o seconda fascia in materie attinenti alla professione.

4. I professionisti designati nella commissione devono essere iscritti nell’albo da almeno 5 anni. Per i corsi di formazione da "dottori commercialisti" il professionista deve essere iscritto nella sezione A dell’albo. Per i corsi di formazione da "esperti contabili" almeno un componente deve essere nominato tra gli iscritti in sezione A.

5. Sia i docenti universitari che i professionisti devono aver i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera e) del presente regolamento.

6. Possono essere nominati come componenti della commissione i docenti del corso purché questi abbiano i requisiti previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

 

Art. 12

Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione

 

1. Le proposte di istituzione dei corsi sono presentate dai Consigli degli Ordini territoriali e dai soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale almeno 3 mesi prima della data di inizio del corso.

2. Ciascuna proposta deve contenere:

a) obiettivi formativi e finalità del corso;

b) gli argomenti oggetto di trattazione;

c) un prospetto da cui risulti che le ore di lezione sono ripartite secondo quanto richiesto dall’articolo 9 del presente regolamento;

d) la sede e le date di svolgimento, comprese le date delle verifiche intermedia e finale;

e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, sottoscritta dal soggetto competente a rilasciarla, attestante l’adeguatezza della sede di svolgimento alla normativa in tema di sicurezza e di garanzia dell’accesso per i disabili;

f) l’elenco dei docenti con indicazione delle qualifiche;

g) l’atto di nomina della commissione esaminatrice, composta da soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 11 del presente regolamento;

h) l’eventuale numero massimo di iscritti, nonché il numero minimo di iscritti al di sotto del quale il corso non viene effettuato.

3. Gli Ordini che per l’offerta formativa si avvalgono, in cooperazione o convenzione, di soggetti esterni diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 5 del presente regolamento devono allegare alla proposta di istituzione anche la documentazione comprovante il possesso da parte del soggetto esterno dei requisiti di cui all’articolo 7. In mancanza dei suddetti requisiti la domanda di istituzione del corso non potrà essere esaminata.

4. Il Consiglio Nazionale delibera l’approvazione o il diniego della proposta entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

5. La delibera è notificata al soggetto richiedente.

6. In caso di approvazione il corso viene pubblicato sul sito nazionale di categoria in un’apposita sezione e sul sito del soggetto organizzatore.

 

Art. 13

Disposizioni transitorie

 

1. In fase di prima attuazione del regolamento i corsi istituiti con delibera del Consiglio Nazionale sono svolti a partire dalla data stabilita dal Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 11, del D.P.R. 137/2012.

2. Al fine di permettere al Ministero della Giustizia di svolgere la verifica di idoneità sui corsi organizzati a livello nazionale, gli Ordini territoriali, anche di concerto tra loro, devono far pervenire le proposte di istituzione dei corsi di cui all’articolo 12 del presente regolamento entro il termine di 4 mesi dalla sua approvazione.