Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 20 aprile 2016, n. 27/E

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

 

L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, in relazione alle spese sostenute per nuovi investimenti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Inoltre, al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, l’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 91/2014, riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, in relazione alle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera.

Con decreti del 13 gennaio 2015 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state stabilite le disposizioni applicative delle sopra descritte misure agevolative.

In particolare, detti decreti prevedono, all’articolo 5, comma 3, che i crediti d’imposta in argomento sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici ENTRATEL o FISCONLINE offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Inoltre, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento, tramite il modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "6863" denominato "Credito d’imposta a favore del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura - COMMERCIO ELETTRONICO - art. 3, c. 1, D.L. n. 91/2014";

- "6864" denominato "Credito d’imposta a favore del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura - RETI DI IMPRESE - art. 3, c. 3, D.L. n. 91/2014".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l’anno di concessione del credito, nel formato "AAAA".