Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 aprile 2016, n. 7565

Indennità di accompagnamento - Requisito sanitario - Ricovero ospedaliero - Spettanza - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza n. 8894 del 2008, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava il diritto di V.C. all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 dicembre 2005, data dalla quale era stato riconosciuto dal c.t.u. di primo grado il requisito sanitario, e, per l'effetto, condannava l'Inps a corrisponderla dalla stessa data, corredata da accessori.

La Corte argomentava che ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento rileva esclusivamente il requisito sanitario prescritto dall'art. 1 della L. n. 18 del 1980, mentre il ricovero ospedaliero dell'inabile nel periodo dal 1.1.2006 al 18.5.2006, disposto a scopo terapeutico, che era stato ritenuto dal primo giudice ostativo alla spettanza del beneficio per la sua durata, si pone come elemento esterno alla fattispecie, che non costituisce ostacolo al riconoscimento dell'indennità, ma solo alla sua erogazione.

Per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi; gli eredi di V.C., deceduta il 29 luglio 2009, ed il Ministero dell’economia e delle Finanze, sono rimasti intimati.

 

Motivi della decisione

 

1. I motivi di ricorso dell'Inps possono essere così riassunti:

1.1. Con il primo, deduce violazione dell'art. 1 della L. n. 18 del 1980 e dell’art. 32 c.p.c. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato allorché ha condannato l’Inps a corrispondere l'indennità di accompagnamento, in presenza di documentati ricoveri dell'inabile in strutture pubbliche, in quanto avrebbe dovuto limitarsi ad emettere sentenza dichiarativa di accertamento giudiziale di diritto, anziché pronunciare sentenza costituente titolo esecutivo suscettibile di immediata esecuzione forzata.

1.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione dell'art. 1 della L. n. 18 del 1980 e degli articoli 115 e 116 c.p.c.. Sostiene che anche a voler ritenere ammissibile in astratto una pronuncia di condanna, la stessa avrebbe potuto essere emessa solo per i periodi successivi alla sentenza, per i quali non è possibile al momento dell'accertamento giudiziale compiere la verifica della sussistenza dei presupposti, ma non per il periodo precedente, in relazione al quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e quindi accertare se debbano essere effettivamente erogati i ratei dell' indennità di accompagnamento.

1.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione dell’art. 1 della L. n. 18 del 1980 e dell'articolo 2697 c.c. e rileva che l'appellante non aveva fornito alcuna prova che le prestazioni assicurate dalle strutture ospedaliere in cui risultavano effettuati i ricoveri (ininterrotti dal 16.12.2005 al 18.5.2006) che erano risultati dalla consulenza tecnica espletata in primo grado, non avessero esaurito le forme di assistenza di cui la paziente necessitava per la vita quotidiana.

1.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione dell'art. 1 della L. n. 18 del 1980 e dell'articolo 132 c.p.c. e 149 disp.att. c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero tre c.p.c. e sostiene che neppure per il mese di dicembre 2005 l'indennità di accompagnamento poteva essere riconosciuta, in quanto il 16/12/2005 la de cuius era stata ricoverata presso il Policlinico Umberto I di Roma.

2. I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati nei sensi di seguito illustrati.

Costituisce orientamento consolidato di questa Corte, richiamato anche dal giudice d'appello, quello secondo il quale ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18 in favore dell'inabile non deambulante o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa Legge, mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie, e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell’accompagnatore (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 7917/1995; 11324/1999; 2808/2001). Conseguentemente, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, l'istante non è tenuto a provare di non essere ricoverato gratuitamente in istituto ovvero di non beneficiare di prestazioni incompatibili, non costituendo tali circostanze requisiti costitutivi del diritto al beneficio (Cass. n. 7917 del 1995, Cass. n. 2691 del 2009, Cass. n. 1585 del 2010, Cass. n. 5548 del 06/03/2013).

L'assenza di ricoveri si pone quindi come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata l'effettiva erogazione della prestazione assistenziale, ma non l’accertamento della sua spettanza.

2.1. Questa Corte nella sentenza n. 2808 del 2001 ha tuttavia chiarito che pur dovendosi riconoscere in presenza del solo requisito sanitario il diritto dell'assistito all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di insorgenza dello stesso, al fine però di emettere una pronuncia di condanna alla corresponsione dell'indennità, con i relativi accessori, il giudice deve valutare se sussistano periodi di ricovero gratuito ostativi all'erogazione. Tale accertamento è infatti necessario per la quantificazione del dovuto e quindi per la realizzazione coattiva del diritto, cui la sentenza di condanna è finalizzata.

2.2. Né è sufficiente la considerazione della Corte d'appello secondo la quale i ricoveri erano stati effettuati "a scopo terapeutico", considerato che questa Corte, con soluzione cui occorre dare continuità, ha anche chiarito che il ricovero presso un ospedale pubblico non costituisce "sic et simpliciter" l'equivalente del ricovero in istituto ai sensi della L. n. 18 del 1990, art. 1, comma 3, - che esclude dall' indennità di accompagnamento gli "invalidi civili gravi ricoverai gratuitamente in istituto" - e, pertanto, il beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero, ove però si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. 2270 del 2007, Cass. n. 25569 del 2008, Cass. n. 2691 del 2009).

3. Segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà effettuare un nuovo accertamento sulla base dei criteri sopra indicati e regolare anche le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.