Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 aprile 2016, n. 7299

Pubblico impiego - Sanzioni disciplinari - Arbitrato - Irrituale

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 1801/08 del 9 maggio - 11 settembre 2008 il giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, adito mediante distinti ricorsi dall'ing. G.R. contro il Comune di Palermo, alle cui dipendenze il primo lavorava presso il settore opere pubbliche, giusta gli atti depositati in data 4 settembre 2003, 24 maggio 2004, primo luglio 2004, 31 marzo 2006, nonché dallo stesso ente datore di lavoro contro il suddetto ricorrente come da ricorso del 18 gennaio 2007, riuniti i procedimenti, previa regolare instaurazione del contraddittorio con la costituzione delle rispettive parti convenute resistenti, accoglieva per quanto di ragione le domande del R. e quelle del COMUNE (respinte entrambe per il resto), dichiarando compensate le spese di lite.

Il dispositivo della sentenza così, testualmente, recitava: <<In parziale accoglimento dei ricorsi proposti da R.G., dichiara la nullità della sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti dall'amministrazione convenuta con la nota prot. n. 113/ris. del 6.9.2005 e condanna, per l'effetto, il Comune alla restituzione di quanto indebitamente allo stesso trattenuto in esecuzione della suddetta sanzione.

In parziale accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Palermo, condanna R.G. a corrispondere in favore del primo la somma complessiva di euro 392.662,36.

Dichiara compensate le spese di lite tra le parti>>.

In sintesi, il giudicante non riteneva fondate te richieste del lavoratore, segnatamente in ordine al preteso mobbing attuato nei suoi confronti, per carenza di idonei elementi probatori, in motivazione peraltro ritenendo anche inammissibili te sue doglianze coltivate con il primo ed il terzo ricorso, relativamente alle contestate sanzioni disciplinari, confermate altresì dagli investiti collegi arbitrali, poiché le decisioni di questi ultimi (lodi del 18-6-2003 riguardante la sospensione di cui al provvedimento in data 1-4-2003, nonché del 27 maggio 2014 concernente la sospensione per dieci giorni dal servizio come da decreto in data 9 febbraio 2004) non erano state debitamente impugnate davanti alla Corte di Appello, considerata competente per i lodi rituali.

Per quanto qui interessa, in particolare, l'attore R. aveva chiesto di dichiarare illegittimi i provvedimenti disciplinari applicati nei suoi confronti, talora pure all'esito dei menzionati lodi arbitrali, con conseguente condanna del Comune di Palermo alle restituzione delle somme indebitamente trattenute, nonché al risarcimenti di tutti i danni, anche non patrimoniali, lamentati quali effetti degli opposti provvedimenti disciplinari.

Il Tribunale osservava che il ricorrente, oltre a censurare i singoli atti e le singole condotte posti in essere dal l'Amministrazione resistente, ne aveva lamentato principalmente la complessiva natura mobbizzante, con conseguenti pretese risarcitone. Mancava, tuttavia, la prova esaustiva e convincente della riconducibilità dei diversi atti e delle diverse condotte ad un unica volontà vessatoria di parte datoriale o quanto meno dei suoi ausiliari, laddove tra l'altro non risultavano nemmeno dimostrate dal ricorrente, che ne aveva l'onere, l'effettiva realizzazione di alcuni degli allegati comportamenti, in particolare quelli ascritti ad atti discriminatori, asseritamente tenuti dal dirigente del settore opere pubbliche, specificamente individuati in sentenza.

Secondo quest'ultima, inoltre, alcune delle condotte, che si assumevano illegittime, erano sottratte al vaglio del giudicante, essendo inammissibili le censure svolte dal ricorrente in ordine alla pretesa illegittimità dei lodi arbitrali adottati dai collegi di disciplina in data 18-06-2003 e 27 maggio 2004, avverso le sanzioni inflitte con le note del 2 aprile 2003 e del 9 febbraio 2004. A tal uopo il giudicante richiamava precedenti di giurisprudenza (Cass. n. 16772/2005

), circa la natura e il conseguente regime d'impugnazione dei lodi emessi dai collegi di disciplina, costituiti ai sensi dell'art. 55 commi 7 e 8 Dl.vo n. 165/2001: la decisione emessa dal collegio di cui all'art. 59 dl.vo n. 29/1993 ha natura dì arbitrato rituale ... gli artt. 412 ter e quater c.p.c. si applicano unicamente agli arbitrati irrituali previsti dai contratti collettivi, di modo che gli arbitrati rituali, a cui quello regolato dal succitato art. 59, sono disciplinati dagli artt. 817 e ss. c.p.c., sicché competente sull'impugnativa del lodo non è il Tribunale, ma la Corte di Appello nei cui distretto ha sede il collegio di disciplina.

Della natura rituale dei suddetti lodi arbitrali, in ragione della tipologia dei collegi che li avevano adottati, non poteva poi dubitarsi sulla scorta dei succitati documenti in atti, dai quali emergeva la palese volontà dell'Amministrazione nel costituire i collegi de quibus di dare diretta applicazione al disposto dell'art. 55 commi 7 e 8 Dl.vo n. 165/2001, nonché dell'art. 6 dei C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001.

Dalla ritenuta incompetenza derivava, ovviamente, l'inammissibilità delle restanti censure, riferite ai provvedimenti disciplinari, la cui impugnazione aveva portato all'adozione degli anzidetti relativi lodi, donde la loro intangibilità, con conseguente impossibilità di sindacare gli atti prodromici alle decisioni stesse. Inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 412 quater c.p.c. ai suddetti arbitrati rituali comportava l'infondatezza dell'ulteriore domanda, di cui al primo ed al terzo ricorso, per il risarcimento dei danni, anche morali, asseritamente dipesi dall'esecuzione dei contestati provvedimenti disciplinari. A tal riguardo, poi, e a prescindere dalla legittimità o meno della condotta posta in essere dall'Amministrazione, secondo il giudice adito, difettava a monte qualsiasi allegazione o prova relativa atta sussistenza pretesi danni.

Per le illustrate ragioni, dunque, veniva complessivamente respinta ogni domanda del R., eccetto che per la sanzione disciplinare di cui alla nota del sei settembre 2005, dalia quale però derivava unicamente l'obbligo di restituzione da parte datoriale.

Avverso la sentenza del 9 maggio - 11 settembre 2008, notificata l'otto luglio 2009, proponeva ricorso per cassazione parziale l'ing. R., come da atto notificato il 27 luglio 2009, depositato il 5 agosto 2009, limitatamente all'anzidetta ritenuta inammissibilità circa i suddetti lodi, affidato a tre motivi:

l) violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo all'art. 412 - quater c.p.c. ed all'art. 24 del c.c.n.I. di categoria in data sei aprile 1995, nonché per nullità della sentenza o del procedimento in conseguenza delle medesime violazioni, con relativo quesito di diritto.

In particolare, il giudice del lavoro adito non aveva tenuto conto che il citato precedente di Cass. n. 16772/2005 riguardava un procedimento disciplinare anteriore al 1998, con sanzione irrogata dopo il 29-06-1998 e sul quale era intervenuto lodo arbitrale di disciplina del 21 giugno 2000, donde la competenza funzionale esclusiva, all'epoca, della Corte di Appello.

Nel caso di specie, invece, trattandosi di arbitrati tutti successivi al 2001, anzi dal 2003 in poi, l'art. 59, comma 7, non era più ratione temporis applicabile siccome abrogato, di modo che era invece applicabile unicamente il nuovo regime di cui al c.c.n.I. 23 gennaio 2001, confermato dal c.c.n.I. 24-07-2003, come applicato negli enti locali del 5 ottobre 2001 (dichiarazione congiunta n. 14), pure ai sensi dell'art. 59 bis dl.vo n. 29/1993, sicché il giudice adito avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, e non già erroneamente dichiarare inammissibile il ricorso per a ritenuta propria incompetenza. A sostegno delle sue tesi il ricorrente richiamava, tra l'altro, anche i precedenti di Cass. sez. un. n. 10/2001, Cass. lav. n. 44/2003, n. 19679/2005, nonché di Cass. n. 13626/2007 (introduzione dell'art. 59 bis con l'art. 28, commi 1 e 2, dl.vo n. 80/1998, che all'art. 39 aveva pure inserito gli art. 412 bis, ter e quater c.p.c. in materia di arbitrato.

Successivamente, il dl.vo n. 387/1998 all'art. 19 aveva modificato la rubrica del 412 ter in arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi, sostituendo, altresì, il primo comma dell'art. 412 quater, stabilendo invece che sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale in funzione di giudice del lavoro della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato, di seguito a ricorso da depositare nel termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo).

Gli altri due motivi posti a sostegno del ricorso sono stati formulati al sensi dell'art. 360, co. I, n. 5, c.p.c.:

II) omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione della pronuncia impugnata circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, con particolare riferimento agli episodi oggetto del lodo emesso dal collegio arbitrale n. 4 del Comune di Palermo in data 18 giugno /11 luglio 2003 nonché delle decisioni ivi contenute, lodo impugnato con ricorso depositato presso il Tribunale di Palermo il 4 settembre 2003 ed iscritto al n. 4361/03 r.g.;

III) omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione della pronuncia impugnata circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, con particolare riferimento al lodo emesso dal collegio arbitrale n. 5 del Comune di Palermo in data 27 maggio 2004, notificato il primo giugno 2004, nonché delle decisioni ivi contenute, lodo impugnato con ricorso depositato presso il Tribunale di Palermo il primo luglio 2004 ed iscritto al n. 2891/04 r.g.

Il Comune di Palermo è rimasto intimato, non avendo svolto difese.

E' stata depositata memoria ex art. 378 c.p.c. per il ricorrente ing. R.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso è fondato, di modo che va accolto.

Va preliminarmente, precisato che di seguito ai vari ricorsi introduttivi proposti nell’interesse dell'ing. R., in data 4 settembre 2003, 24 maggio 2004, primo luglio 2004 e 31 marzo 2006 (quest'ultimo relativo al provvedimento sanzionatorio n. 113/ris./6-9-2005, e di quello n. 131/ris. 26-10-05 connesso per l'esecuzione del primo, relativi alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni trenta, oltre al recupero del corrispettivo riguardante l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori ed altro per la rete fognaria di Mondello, conferito dalla Regione Sicilia con disposizione n. 549/TCI del 21-12-01), il Comune di Palermo con atto depositato il 18 gennaio 2007, anch'esso poi riunito ai precedenti, chiese la condanna del R. al pagamento, ex art. 53 dl.vo n. 165/2001, della somma di euro 601.737,51, in quanto percepita illegittimamente dallo stesso per incarichi extra istituzionali assunti ed espletati dal 1998 al 2003, in violazione dell'art. 60 D.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 1 L. n. 662/96. Tale somma, quindi, disattesa l'eccezione di prescrizione opposta dal resistente, veniva ridotta nei termini di cui al suddetto dispositivo di sentenza, in quanto gli importi di euro 163.544,96 e di 45.530,12 erano stati legittimamente corrisposti all'avente diritto. Infatti, il primo riguardava un incarico conferito dalla Regione, cui era perciò estraneo il Comune di Palermo, ed il secondo scaturiva da compensi riscossi per incarichi in relazione ai quali vi era stata regolare richiesta di autorizzazione in data sei - 30 marzo 2001.

Orbene, con il ricorso de quo il R. ha precisato di impugnare la sentenza n. 1801/08 per la parte in cui erano stati ritenuti inammissibili le domande presentate per la declaratoria d'illegittimità dei lodi adottati dai collegi arbitrali di disciplina in data 18 giugno 2003 e 27 maggio 2004 a seguito dei ricorsi proposti avverso le sanzioni disciplinari comminate con le note n. 25/ris. del due aprile 2003 n. 19/ris. del 9 febbraio 2004, mentre le altre domande, respinte dai giudice adito con accoglimento invece parziale del ricorso depositato nell'interesse del Comune, erano state separatamente appellate davanti alla competente Corte distrettuale palermitana (condanna ai pagamento di complessivi 392.662,36 euro, omesso esame nel merito di quanto chiesto con i ricorsi del R., mancato riconoscimento del mobbing e delle relative connesse pretese risarcitone, declaratoria d'incompetenza in tema di lodi disciplinari, omessa considerazione delle eccezioni sollevate a tal riguardo, omessa debita considerazione ai fini del denunziato mobbing della pur riconosciuta illegittimità della sanzioni disciplinare di cui alla nota n. 113/ris, in data 6 settembre 2005, nemmeno quale elemento di fondamentale rilevanza circa la contestata illegittimità delle azioni del Comune rilevate negli altri ricorsi, per ogni altra parte in cui non erano state accolte le domande e le richieste di esso ricorrente in primo grado).

In proposito, peraltro, il ricorrente ha dedotto ancora, in relazione all'impugnazione oggetto di questo giudizio di legittimità, che la sentenza, di cui è stata chiesta la cassazione, attesa la funzione di giudice in unico grado del Tribunale, rispetto alla pronunzia del lodo, definisce il giudizio di merito, stante l'impossibilità per la Corte di Appello di decidere in merito a quanto statuito con competenza esclusiva da detto giudice.

Negli anzidetti limiti di cui al ricorso qui in discussione le doglianze ivi formulate fondatamente, dunque, censurano le argomentazioni in base alle quali è stata ritenuta l'inammissibilità delle domande dell'attore R. con riferimento alle contestate decisioni arbitrali, laddove veniva erroneamente ritenuta l'esclusiva competenza della Corte d'Appello, invece che del Tribunale. Orbene, il ricorrente ha ritualmente richiamato e prodotto i documenti sui quali fonda le proprie ragioni, tra cui in particolare: il c.c.n.I. 23-01-2001 accordo quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli artt. 59 bis, 69 e 69 del dl.vo n. 29-1993, nonché dell'art. 412 ter c.p.c. ; c.c.n.I. 5 ottobre 2001 relativo al personale del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico gennaio 2000 - dicembre 2001, laddove con la dichiarazione congiunta sub n. 14 le parti prendevano atto della piena applicabilità, anche in mancanza di un qualunque richiamo espresso nell'ambito della disciplina contrattuale relativa al comparto regioni - autonomie locali, delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dallo specifico c.c.n.I. quadro del 23-01-2001 a tutte le controversie concernenti il rapporto di lavoro insorte presso enti del comparto; c.c.n.I. 1998 - 2001 e biennio economico 1998-99 per il personale del comparto regioni autonomie locali; c.c.n.I. 24-07-2003 rinnovo del c.c.n. quadro su arbitrato e conciliazione 23-01-2001.

Pertanto, ha sostenuto che dal 23 gennaio o quanto meno dal 5 ottobre 2001 i commi 7, 8 e 9 dell'art. 59 dl.vo n. 29/1993, che prevedevano una forma di arbitrato rituale, avevano perso efficacia, sicché un giudizio espresso da un collegio costituito ai sensi delle abrogate normative non poteva considerarsi giuridicamente un lodo, essendo stato adottato in forza di normativa non più vigente e da un organo contra legem costituito.

Inoltre, richiamava Cass. lav. n. 19679 del 10/10/2005, secondo cui dalla data di stipula del contratto collettivo di comparto, stante il contenuto normativo del comma 2 dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, l'impugnazione delle sanzioni davanti al collegio di disciplina avrebbe dovuto esser considerata non più esperibile in senso giuridico. Questo era, infatti, il senso delta proposizione normativa secondo cui dalla data anzidetta i tre commi dell'art. 59 soprarichiamati cessavano di produrre i loro effetti. In particolare, gli effetti del primo comma della serie richiamata (il settimo dell'articolo) consistono nel consentire l'impugnazione nel caso in cui "i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione". La cessazione di tale effetto si risolveva nella previsione di segno contrario alla possibilità giuridica di adire il collegio arbitrale di disciplina. L'unica impugnativa possibile sarebbe stata l'impugnativa dinanzi al collegio di conciliazione ex 69 bis, con le modalità e gli effetti dell'art. 7 statuto dei lavoratori, a meno che i contratti collettivi non avessero istituito procedure di conciliazione e arbitrato.

L'art. 6 del contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione e arbitrato del 2001 andava va interpretato nel senso che: la previsione dell'impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina, previsti dall’art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993, per cui tali collegi emettono un lodo irrituale ai sensi degli artt. 59 "bis", 69 e 69 "bis" del d. lgs. n. 29 del 1993 e 412 "ter" cod. proc. civ. (come modificato dall’art. 19 del d.lgs. n. 387 del 1998); tale lodo non è identificabile con quello rituale di cui all'art. 59, comma settimo, d.lgs. n. 29 del 1993, trattandosi di lodo previsto dalla contrattazione collettiva; la sua impugnazione è disciplinata dall'art. 412 "quater" c.p.c.; conseguentemente, era inammissibile l'impugnazione del suddetto lodo proposta dinanzi atta Corte d'appello, non essendo possibile la "translatio ludici" al Tribunale competente.

Peraltro, come già condivisibilmente affermato da questa Corte (Sez. lav. con sentenza n. 44 del 16 ottobre 2002 - 7 gennaio 2003), in via preliminare va ritenuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal R., in quanto, pur controvertendosi in ordine all'individuazione del giudice competente a delibare le doglianze nei confronti dei lodi emessi dal collegio arbitrale, Il tribunale non ha reso una pronuncia sulla competenza, bensì sull'ammissibilità dell'impugnazione. Non ricorre, quindi, un'ipotesi di regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.. In particolare, a tal fine veniva richiamato il precedente di Cass. I civ. 17 novembre 1981 n. 6099, secondo cui la sentenza della Corte di appello, investita dell'azione di nullità del lodo, che abbia statuito nel dispositivo in termini di declinatoria di competenza, ma sul presupposto della sussistenza di un arbitrato irrituale, e della conseguente inesperibitità della impugnazione ex art. 828 cod. proc. civ., va considerata, in relazione al suo effettivo contenuto, come statuizione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo, ed è di conseguenza impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione, e non con l'istanza di regolamento di competenza.

Inoltre, con la medesima pronuncia n. 44/2003 questa Corte riteneva che per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l'arbitrato previsto in materia di sanzioni disciplinari dall'art. 59 - bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 20, (ndr art. 59 - bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) introdotto dall'art. 28, D.Lgs. 21 marzo 1998, n. 80 (corrispondente all'art. 56, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore, ha natura irrituale ed il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 412 - quater, cod. proc. civ., innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro; diversamente, invece, l’arbitrato previsto dall'art. 59, commi settimi ed ottavi, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, aveva natura rituale ed il lodo era impugnabile, ai sensi dell'art. 828, cod. proc. civ., innanzi al Tribunale quale giudice d’appello per le controversie di lavoro e, dopo l'istituzione dell'ufficio del giudice unico di primo grado, innanzi alla Corte d'Appello.

Va considerato, poi, che il testo, in vigore dal 22-11-1998 al 23-11-2010, dell'art. 412-ter c.p.c. nella sua rubrica espressamente si riferiva all’arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi (... le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandator se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tate facoltà e stabiliscono: a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia ai collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri perla liquidazione dei compensi agli arbitri. ...).

A sua volta, il successivo art. 412-quater, secondo il testo in vigore durante il medesimo arco temporale 22-11-1998 / 23-11-2010, nel disciplinare l'impugnazione e l'esecutività del lodo arbitrate, così recitava: «Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal Tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata fa regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto >>

Nel fattispecie qui in esame, dunque, va tenuto conto della normativa ratione temporis vigente all'epoca dei suddetti lodi arbitrali (giugno /luglio 2003 e maggio/giugno 2004), impugnati con i ricorsi in data 4 settembre 2003 e primo luglio 2004, per cui ben possono valere i principi già in diverse occasioni affermati da questa Corte, da ultimo con sentenza n. 23063 del 24/09 - 30/10/2014, che dava continuità airorientamento fondato sulle precedenti decisioni n. 6464 del 2014 (che menzionava, altresì, la motivazione della sentenza 11-06-2007 n. 13626), nonché n. 19182 del 2013, n. 19645 del 2012 e n. Cass. n. 19679 del 2005: con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'art. 6 del CCNL quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato del 2001 - del quale la Corte può direttamente accertare il significato (D.lgs. n. 163 del 2001, art. 63, comma 5) - va interpretato nel senso che la previsione della impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina, previsti dai D.lgs, n. 29 del 1993, art. 59 ora D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55, è limitata solo all'Individuazione dei collegi; tali collegi emettono un lodo irrituale ai sensi del D.lgs. n. 29 del 1993, artt. 59 bis, 69 e 69 bis -ora D.lgs. n. 165 del 2001, artt. 56, 65 e 66- e art. 412 "ter" c.p.c. come modificato dal D.lgs. n. 387 del 1998, art. 19; tale lodo non è identificabile con quello rituale di cui al D.lgs. n. 29 del 1993, art. 59, comma 7, trattandosi di lodo previsto dalla contrattazione collettiva; la sua impugnazione è disciplinata dall'art. 412 "quater" c.p.c.; dovendosi, invece, escludere - sulla base di una interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma - che le parti abbiano inteso far rivivere con il contratto quadro l'intero sistema delle impugnazioni riferibile all’art. 59 cit, destinato, secondo la previsione legislativa, a cessare di efficacia proprio con la contrattazione collettiva".

Dal quadro giuridico così delineato risulta, quindi, che l'arbitrato previsto in materia di sanzioni disciplinari nell'impiego pubblico privatizzato ed operante a partire dalla stipulazione dei primo contratto collettivo del settore ha natura irrituale ed il lodo è impugnabile ai sensi deil'art. 412 c.p.c., comma 2

, quater dinanzi al Tribunale, mentre in precedenza l'arbitrato previsto dal D.lgs. n. 29 del 1993 aveva natura rituale ed il lodo era impugnabile ai sensi dell'art. 828 c.p.c. dinanzi al tribunale quale giudice di appello per le controversie di lavoro e, dopo l'istituzione del giudice unico, dinanzi alla Corte di Appello, (cfr, Cass. n. 44 del 2003).

Né argomenti favorevoli all'assunto del ricorrente in ordine all'impugnabilità del lodo arbitrale dinanzi alla Corte di Appello si possono trarre dalla decisione di questa Corte n. 16772 del 2005, in quanto nella fattispecie ivi esaminata la ricorrente aveva impugnato il lodo emesso dal CAD ai sensi del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55, comma 7, scegliendo in tal modo di ricorrere all'arbitrato rituale.

Pertanto, risultano erronee ed inappropriate al caso di specie le argomentazioni svolte con l'impugnata sentenza n. 1801/08 (pag. 14 e ss.), secondo cui alcune delle condotte, asseritamente illegittime, poste in essere dall'Amministrazione convenuta erano poi sottratte al vaglio dei giudicante, dovendo ritenersi inammissibili tutte le censure sollevate dal ricorrente in relazione ai lodi adottati dai collegi arbitrali di disciplina in data 18 giugno 2003 e 27 maggio 2004, all'uopo richiamando quanto statuito da questa Corte con la pronuncia n. 16772/2005, di modo che gli arbitrati rituali, tra cui quello regolato dall’art. 59 dlvo n. 29/1993, erano disciplinati dalle norme di cui agli artt. 817 e ss. c.p.c., sicché competente sull'impugnativa del lodo non era il Tribunale, ma la Corte d'Appello nella cui circoscrizione era collocato il collegio arbitrale di disciplina ... Dall'anzidetta incompetenza derivava, ovviamente, l'inammissibilità delle restanti censure relative ai provvedimenti disciplinari, la cui impugnazione aveva portato all'adozione del relativi lodi.

... La pronuncia della S.C., che escludeva espressamente l'applicabilità deil'art. 412-quater c.p.c.

 agli arbitrati rituali adottati dai collegi di disciplina, consentiva di ritenere infondata l'ulteriore domanda, avanzata, con il primo e con il terzo ricorso (introduttivo), per il risarcimento dei danni, anche morali ... patiti dal ricorrente in conseguenza dell'esecuzione illegittima del provvedimento sanzionatorio.

Del resto, la più volte citata sentenza n. 16772 del 21 giugno - 9 agosto 2005 ineriva alla pronuncia emessa dal Tribunale di Roma, a seguito di ricorso con il quale era stato chiesto l'annullamento del lodo del collegio arbitrale di disciplina del 21 giugno 2000, dichiarando inammissibile il ricorso. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che, in ragione della natura rituale del lodo in esame, l’impugnazione di tale decisione andava effettuata davanti alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 828 c.p.c.r precisando altresì li Tribunale che i criteri di cui all'articolo 828 c.p.c. andavano ricondotti al sistema di competenza per grado, e cioè al sistema di competenza funzionale, sicché in caso di impugnazione del lodo davanti al Tribunale in luogo della Corte d’appello non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 50 stesso codice di rito, secondo il quale la tempestiva proposizione del gravame ad un giudice incompetente impedisce al decadenza dell'impugnazione determinando la cd. "translatio iudicii". Ne conseguiva, dunque, che l'impugnazione andava anche per tale motivo dichiarata inammissibile.

Pertanto, la conferma di tale decisione in sede di legittimità riguardò un caso ben diverso sotto il profilo temporale, allorquando di conseguenza non operavano le stesse regole (di legge e di contrattazione collettiva), successivamente intervenute con la modifica del quadro normativo di riferimento, nel caso di specie qui per contro applicabili in relazione ai lodi, irrituali, emessi in data 18 giugno 2003 e 27 maggio 2004, impugnati davanti al giudice allora competente (in base al generale principio processuale "tempus regit actum", che nel caso in esame non risulta altrimenti derogato dal legislatore) con atti depositati il 4 settembre 2003 ed il 1° luglio 2004.

Nei sensi anzidetti va, dunque, cassata con rinvio l'impugnata declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi de quibus, per cui appaiono di conseguenza assorbiti i connessi motivi secondo e terzo di ricorso, in relazione a quanto previsto dall'art. 360 c.p.c. (secondo il testo vigente dal 2-3-2006 al g. 11-8-2012, con riferimento alla sentenza pubblicata in data 11-09-2008), laddove il giudice adito ometteva così di pronunciarsi anche sulle eccezioni e doglianze mosse dall'attore avverso i contestati lodi (perciò indipendentemente alla dalla loro fondatezza o meno, ed a parte ogni considerazione circa le contestuali azionate pretese risarcitone, il cui rigetto, come visto, risulta esser stato separatamente appellato). Ne deriva che anche in proposito, quindi senza nemmeno alcuna valutazione di merito sui punto da parte di questo giudice di legittimità, la pronuncia qui impugnata deve essere cassata, con conseguente rinvio, pure in relazione alle spese di questo procedimento, allo stesso Tribunale del capoluogo siciliano in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso cassa per l'effetto l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Palermo, quale giudice del lavoro, in persona di diverso magistrato.