Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 24 febbraio 2016

Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali

 

Art. 1

Oggetto del provvedimento

 

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità con le quali si eseguono le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni sulla spesa del bilancio statale di cui all'articolo 1, commi da 722 a 727 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative a tutti i tributi locali, dando prioritariamente attuazione a quelle concernenti l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la maggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 201 del 2011, l'imposta municipale immobiliare istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e l'imposta immobiliare semplice istituita dalla Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

 

Art. 2

Versamento a ente locale incompetente

 

1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a un ente locale diverso da quello destinatario del tributo, l'ente locale che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, procede al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite entro centottanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento, l'ente locale destinatario delle somme e l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.

 

Art. 3

Presentazione dell'istanza di rimborso e comunicazioni dei contribuenti

 

1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in misura superiore all'importo dovuto, il contribuente presenta apposita istanza di rimborso all'ente locale.

2. L'istanza di rimborso deve essere presentata all'ente locale anche nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell'ente locale e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento.

3. Nel caso in cui sia stata versata all'ente locale una somma spettante allo Stato ovvero allo Stato una somma spettante all'ente locale, il contribuente, se non vi sono somme da restituire, presenta al comune una semplice comunicazione.

 

Art. 4

Istruttoria dell'ente locale

 

1. L'ente locale procede all'istruttoria delle istanze e delle comunicazioni di cui all'articolo 3, al fine di verificarne la fondatezza, entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse, dandone contestuale comunicazione al contribuente.

2. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ente locale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante le modalità di cui all'articolo 7, l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e dell'erario, e la quota a carico dell'erario da rimborsare al contribuente e all'ente locale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1.

3. L'ente locale può comunque attivare l'istruttoria e i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell'ambito delle attività di controllo del tributo, dandone comunicazione ai sensi del comma 2.

 

Art. 5

Procedura di rimborso e di restituzione nei confronti dei contribuenti

 

1. Nel caso in cui le somme da rimborsare al contribuente per effetto di versamenti superiori al dovuto, di cui all'articolo 3, comma 1, riguardino la quota di spettanza dell'ente locale, quest'ultimo provvede direttamente alla loro restituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Se le somme da rimborsare riguardano la quota dello Stato, quest'ultimo effettua la restituzione, ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, a valere sul capitolo "3866 restituzione e rimborsi" per la parte capitale e sul capitolo "3830 interessi passivi su somme in deposito o indebitamente riscosse ed interessi di mora sulle restituzioni all'esportazione" per la parte interessi. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso d'interesse legale.

3. L'ente locale può comunque procedere al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato, dandone comunicazione ai sensi dell'articolo 4.

4. L'ente locale che nelle more dell'approvazione del presente provvedimento abbia già provveduto a liquidare le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato ne dà comunicazione ai sensi dell'articolo 4.

 

Art. 6

Regolazioni Stato-enti locali

 

1. Gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli esiti della procedura del riversamento di cui all'articolo 2 nonché dell'istruttoria di cui all'articolo 4, mediante le modalità di cui all'articolo 7.

2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma precedente sono trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'interno, il quale effettua, relativamente alle somme versate all'erario ma spettanti all'ente locale, ove dovute, ovvero a quelle di cui all'articolo 5, comma 3, le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.

3. Nel caso di somme erroneamente versate all'ente locale ma di competenza dell'erario, l'ente locale provvede al riversamento di dette somme nei confronti dell'erario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno provvedono, esclusivamente per le somme riguardanti l'imposta municipale propria e il tributo per i servizi indivisibili per gli anni 2013 e seguenti, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), alle eventuali regolazioni, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Ai fini delle regolazioni di cui al comma 4, vengono prese in considerazione le comunicazioni pervenute entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento del Fondo di solidarietà comunale.

 

Art. 7

Trasmissione dei dati

 

1. I comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell'esito dell'istruttoria relativa alle comunicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, i dati necessari all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti mediante il loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo un'applicazione che verrà resa disponibile sul Portale stesso.

2. In sede di prima applicazione della procedura disciplinata nel presente decreto, gli enti locali inviano i dati relativi alle istruttorie già concluse entro sessanta giorni dalla data in cui è resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo fiscale.

3. Non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse da quelle previste nel presente decreto.

 

Art. 8

Disposizioni finali

 

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 21 settembre 2015, che è conseguentemente annullato.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 aprile 2016, n. 87.