Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 14 aprile 2016, n. 23/E

S.t.p. esercente attività di assistenza fiscale - Rilascio del visto di conformità da parte del professionista socio con la partiva IVA della s.t.p. - Ammissibilità

 

Da più parti è stato chiesto di chiarire se il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una società tra professionisti (s.t.p.), iscritta all’ordine competente, possa rilasciare il visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando la partita IVA della s.t.p. abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, così come chiarito per le associazioni professionali e le società di servizi (cfr. circolari n. 28/E del 25 settembre 2014, paragrafo 3, e n. 7/E del 26 febbraio 2015, paragrafo 1).

Al riguardo, si richiama preliminarmente la circolare n. 7/E del 2015, che al paragrafo 1 precisa: "Nell’ipotesi in cui il professionista eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di un’associazione professionale di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998, lo stesso può essere abilitato [al rilascio del visto di conformità] qualora i requisiti del possesso di partita IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all’associazione professionale.

Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere abilitato se il requisito del possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere titolare di autonoma partita IVA."

L’abilitazione alla trasmissione telematica - il cui possesso costituisce prerequisito per l’abilitazione al rilascio del visto di conformità da parte del professionista che partecipa ad un’associazione professionale o ad una società di servizi - è espressamente riconosciuta, tanto alle associazioni professionali e società semplici quanto alle società commerciali di servizi contabili, dall’articolo 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 1999, che dispone: "1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse, a condizione che l’abilitazione al servizio telematico sia richiesta a nome di uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322:

a) le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3 comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; (...);

b) le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998."

Nel caso in esame, si verte nell’ambito di una s.t.p. disciplinata dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone: "3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;

b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Dal dato normativo non emergono elementi sostanziali che consentano di discriminare la s.t.p. rispetto alla società commerciale di servizi contabili di cui alla lettera b) del già citato articolo 1 del D.M. 18 febbraio 1999 (peraltro, entrambe ricomprese nella categoria delle società commerciali di cui ai titoli V e VI del codice civile).

Oltretutto, il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica appare rafforzato nella s.t.p. rispetto alla società commerciale di servizi contabili, posto che i soci della prima sono unicamente professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni diverse da quelle professionali), il cui numero e la cui partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare, in ogni caso, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Ove, pertanto, la s.t.p. soddisfi i requisiti di legge, si ritiene di estendere anche a tale soggetto giuridico le precisazioni rese con la circolare n. 7/E del 2015 in riferimento alle società di servizi. Con la conseguenza che non sussistono preclusioni al rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, da parte del professionista socio di s.t.p. utilizzando la partita IVA della medesima.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici dipendenti.