Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 01 aprile 2016

Modalità di aggiornamento del corso antincendio avanzato

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(*) Decreto abrogato dall’art. 7, comma 3, lett. c), D.M. 2 maggio 2017, a decorrere dal 30 maggio 2017.

 

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

 

1. Il presente decreto definisce le modalità di aggiornamento del corso di addestramento antincendio avanzato di cui al decreto 4 aprile 1987 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alla regola VI/3 dell'annesso della Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata ed alla sezione A-VI/3 del relativo codice.

 

Art. 2

Modalità di rinnovo

 

1. Il corso di addestramento antincendio avanzato ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni alle seguenti condizioni:

a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi soggette all'applicazione della Convenzione STCW;

b) aver superato il corso di aggiornamento (refresher training) di cui al successivo articolo 3 commi 1., 2. e 3.; e

c) aver effettuato, a bordo, gli addestramenti di cui al successivo articolo 3 comma 4.

 

Art. 3

Aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato (Advanced fire fighting refresher training)

 

1. L'aggiornamento dell'addestramento del corso antincendio avanzato, della durata di almeno 4 ore, è effettuato a terra, presso gli istituti, enti o società riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio di base e avanzato, secondo il programma di cui all'allegato A. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 30 persone.

2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento, ne danno comunicazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché alla capitaneria di porto competente per territorio e si attengono alle disposizioni relative all'organizzazione dei corsi di addestramento.

3. Al termine dell'aggiornamento, il direttore del corso antincendio avanzato, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello in allegato B.

4. Al termine dell'aggiornamento effettuato a bordo, di cui all'art.2 comma 1 lettera c), secondo il programma riportato in allegato C, la Compagnia di navigazione o il Comandante della nave rilascia un attestato come da modello in allegato D.

 

Art. 4

Disposizioni transitorie

 

1. Il personale marittimo che sia in possesso di un attestato di addestramento relativo al corso antincendio avanzato, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1987 e successive modifiche ed integrazioni, oppure registrato sull' "attestato relativo all'addestramento conseguito", rilasciato il 1° gennaio 2012 o in data antecedente effettua l'aggiornamento di cui all'art. 3 del presente decreto entro e non oltre il 1° gennaio 2017.

 

Allegato A

PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO EFFETTUATO A TERRA

 

1. Direzione della lotta antincendio, organizzazione e addestramento delle squadre antincendio: in particolare la preparazione dei piani per la gestione degli incendi (Contingency Plan), composizione delle squadre antincendio e loro dislocazione nell’area interessata dall’incendio, Strategie e modalità di controllo e contenimento dell’incendio nei vari locali della nave;

2. Verifica e manutenzione dei sistemi fissi di estinzione di incendi, dei sistemi di rilevazione di incendio, degli equipaggiamenti portatili e mobile per l’estinzione di incendi e di ogni altro equipaggiamento antincendio (inclusi tutti gli equipaggiamenti quali pompe incendio, dispositivi per la ricerca ed il soccorso di persone coinvolte, descrizione delle attività di primo soccorso volte a mantenere le minime funzioni vitali dell’infortunato, dispositivi di protezione individuale ed equipaggiamenti per le comunicazioni) nel rispetto delle norme statutarie e di classe;

3. Impiego dell’acqua per l’estinzione di incendi, suo effetto sulla stabilità della nave, precauzioni da prendere e procedure da seguire per porvi rimedio: in particolare l’uso dell’acqua per estinguere gli incendi, gli effetti di questa sulla stabilità della nave, le precauzioni da utilizzate e le procedure correttive per ristabilire le condizioni di sicurezza;

4. Inchieste e rapporti sugli incendi: in particolare la valutazione delle cause che li hanno determinati ;

5. lotta antincendio riguardante le merci pericolose, con particolare riferimento alle petroliere, navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici e navi cisterna per il trasporto di gas liquefatti: compresi gli incendi che coinvolgono le merci pericolose di qualsiasi natura.

 

 

Allegato B

MODELLO DI ATTESTATO DELL’AGGIORNAMENTO SVOLTO A TERRA

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato C

ADDESTRAMENTI EFFETTUATI A BORDO

 

1. Procedure antincendio in mare e in porto con particolare enfasi all’organizzazione, alla strategia ed alla direzione delle squadre antincendio;

2. Comunicazioni e coordinamento durante le operazioni antincendio;

3. Controllo della ventilazione inclusa l’estrazione fumi;

4. Controllo degli impianti di combustibile e degli impianti elettrici;

5. Pericoli connessi ai processi di lotta antincendio (distillazione secca, reazioni chimiche, incendi nelle condotte di fumo delle caldaie ecc.);

6. Pericoli connessi al deposito e al maneggio di materiali (pitture, ecc.);

7. Primo soccorso: gestione e controllo delle persone infortunate;

8. Procedure per il coordinamento con i vigili del fuoco di terra.

 

 

Allegato D

MODELLO DI ATTESTATO DELL’AGGIORNAMENTO A BORDO

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 aprile 2016, n. 86.