Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 13 aprile 2016, n. 54049

Approvazione del modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

Dispone:

 

1. Approvazione del modello

1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la richiesta, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, mediante posta elettronica certificata del professionista che lo assiste.

1.2. A seguito della ricezione del modello di cui al punto 1.1. con le modalità di seguito descritte, i competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, notificare mediante posta elettronica certificata, tutti gli atti di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. I suddetti atti sono notificati, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

 

2. Utilizzo del modello

2.1. Il modello può essere utilizzato esclusivamente dal contribuente che, a seguito della presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014, intende avvalersi della disposizione prevista dall’articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015, manifestando la volontà di ricevere tutti gli atti inerenti la citata procedura presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste e con le modalità descritte nel presente provvedimento.

 

3. Reperibilità del modello

3.1. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

3.3. È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica a quello approvato e della sequenza dei dati.

 

4. Modalità di presentazione del modello

4.1. Il modello è presentato, per conto del contribuente, dal professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

4.2. È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della presentazione ai sensi del precedente punto 4.1., di conservare un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, debitamente sottoscritto dal professionista e dall’interessato.

4.3. Il professionista deve inoltre rilasciare al contribuente, contestualmente all’assunzione dell’incarico relativo alla trasmissione dell’istanza, l’impegno a presentare il modello; detto impegno deve essere datato e sottoscritto dal professionista.

4.4. Il modello va trasmesso, con le modalità descritte nell’allegato 3, esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella presso la quale sono state inviate la relazione e la documentazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria presentata dal contribuente istante. La casella di posta elettronica certificata cui trasmettere il modello risulta individuabile sulla base dei criteri indicati ai punti 7.2 e 7.3 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, prot. n. 2015/13193 e ai punti 1.2 e 1.3 del Provvedimento del 6 novembre 2015, prot. n. 2015/142715 (ndr: Provvedimento del 6 novembre 2015, prot. n. 2015/142716).

4.5. Il professionista che trasmette il modello di cui al punto 1.1 procede all’inoltro, con le modalità previste al precedente punto 4.4, solo dopo aver apposto la firma digitale sul modello stesso. Al modello va allegata la fotocopia di uno dei documenti di identità o di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, del contribuente istante.

 

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015 che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, ha previsto che tutti gli atti da notificare per legge al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

E’ approvato il modello con cui il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi della disposizione prevista dall’articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015 e, in un’ottica improntata alla semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, disciplina le modalità di trasmissione del modello stesso.

Il provvedimento è corredato da n. 3 allegati:

1) modello per la richiesta della notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria presso l’indirizzo di casella di posta elettronica certificata dell’intermediario;

2) istruzioni per la compilazione del modello di cui al punto precedente;

3) specifiche tecniche per l’invio del modello.

 

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;

Legge 15 dicembre 2014, n. 186: disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128: disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187;

Legge 28 dicembre 2015, n. 208: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Allegato 1

MODELLO PER LA RICHIESTA DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL PROFESSIONISTA

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

SPECIFICHE TECNICHE PER L’INVIO DEL MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI INERENTI LA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DEL PROFESSIONISTA CHE LO ASSISTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 133, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208

 

Il modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste, va trasmesso esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella presso la quale sono state inviate la relazione e la documentazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria presentata dal contribuente istante.

La e-mail di trasmissione del modello dovrà necessariamente contenere nell’oggetto, separati da uno spazio, il codice fiscale del soggetto richiedente e il protocollo telematico della ricevuta di trasmissione dell’istanza di accesso alla procedura di collaborazione.

Il messaggio di posta elettronica dovrà esclusivamente contenere in allegato i seguenti documenti.

Il primo documento, in formato ".zip", sarà costituito dal modello approvato con il presente provvedimento, sul quale l’intermediario abilitato dovrà necessariamente apporre la firma digitale, a cui va allegata la fotocopia di uno dei documenti di identità o di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, del contribuente istante. Tale documento dovrà essere fornito nel formato digitale ".pdf".

Il secondo documento, in formato ".xml" sarà costituito dal file denominato "Segnatura.xml", generato dal pacchetto di compilazione nel momento in cui è stato completato l’inserimento dei dati dell’istanza di collaborazione volontaria e automaticamente salvato su una specifica sottocartella, dedicata alla compilazione delle istanze di collaborazione volontaria, identificata dal codice fiscale del contribuente. Tale file, la cui denominazione non deve essere modificata, rimane a disposizione dell’intermediario che ha effettuato l’invio. Per agevolare l’intermediario nella ricerca del file sul proprio computer, il percorso di ricerca viene evidenziato nel quadro di riepilogo dell’istanza.

 

Elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione del modello

 

Direzione Regionale

Indirizzo

Abruzzo vd.abruzzo@postacert.agenziaentrate.it
Basilicata vd.basilicata@postacert.agenziaentrate.it
Bolzano vd.bolzano@postacert.agenziaentrate.it
Calabria vd.calabria@postacert.agenziaentrate.it
Campania vd.campania@postacert.agenziaentrate.it
Emilia-Romagna vd.emiliaromagna@postacert.agenziaentrate.it
Friuli Venezia Giulia vd.friuliveneziagiulia@postacert.agenziaentrate.it
Lazio vd.lazio@postacert.agenziaentrate.it
Liguria vd.liguria@postacert.agenziaentrate.it
Lombardia vd.lombardia@postacert.agenziaentrate.it
Marche vd.marche@postacert.agenziaentrate.it
Molise vd.molise@postacert.agenziaentrate.it
Piemonte vd.piemonte@postacert.agenziaentrate.it
Puglia vd.puglia@postacert.agenziaentrate.it
Sardegna vd.sardegna@postacert.agenziaentrate.it
Sicilia vd.sicilia@postacert.agenziaentrate.it
Toscana vd.toscana@postacert.agenziaentrate.it
Trento vd.trento@postacert.agenziaentrate.it
Umbria vd.umbria@postacert.agenziaentrate.it
Valle d’Aosta vd.valledaosta@postacert.agenziaentrate.it
Veneto vd.veneto@postacert.agenziaentrate.it
Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it

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Provvedimento pubblicato il 13 aprile 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.