Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 01 aprile 2016

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi

 

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

 

1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento avanzato obbligatorio per i Comandanti, i Direttori di Macchina, Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale marittimo con una diretta responsabilità per le operazioni di carico, discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo di nave cisterna adibita al trasporto di prodotti petroliferi (oil tanker), in conformità a quanto previsto nella regola V/1-1, paragrafo 3 dell'annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 2, del relativo codice STCW.

 

Art. 2

Conseguimento dell'addestramento avanzato

 

1. Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato è tenuto a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici;

b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di cui alla lettera a), almeno tre mesi consecutivi di navigazione su navi cisterna superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti petroliferi, durante i quali il marittimo abbia partecipato ad almeno una operazione di caricazione e una di discarica attestata dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e

c) aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento di cui al successivo articolo 3 del presente decreto.

 

Art. 3

Organizzazione del corso di addestramento

 

1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 70 ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche.

2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del presente decreto, in numero non superiore a 20, e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata. Gli stessi sono suddivisi in gruppi non superiori alle 5 unità, per le esercitazioni pratiche.

3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato B del presente decreto.

4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato C al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato D al presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato B sono trattati dagli istruttori di cui all'allegato D secondo le specifiche competenze per materia.

 

Art. 4

Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

 

1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta, al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es.: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato E e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.

3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto.

 

Art. 5

Rilascio del certificato di addestramento

 

1. Al personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento avanzato con le modalità di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, a cura dell'ufficio di iscrizione, è riportata sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente annotazione: "Addestramento avanzato per le operazioni del carico su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi. - Certificate of Proficiency on Advanced Training for oil tanker cargo operations" Reg. V/1-1, par. 3, Sec. A-V/1-1, par.2.

2. L' addestramento di cui sopra ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni a coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi nel quinquennio di validità del certificato.

 

Art. 6

Disposizioni transitorie

 

1. Entro la data del 31.12.2016, per il personale marittimo, che sia in possesso di un attestato di superamento del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, di cui all'articolo 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validità, è riportata, a cura dell'ufficio di iscrizione, sul certificato dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'articolo 5 del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o società, riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi, ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 1991, ai fini del mantenimento del riconoscimento e dell'erogazione del corso di cui al presente decreto, dichiarano di essersi adeguati alle presenti disposizioni, mediante comunicazione scritta, da far pervenire al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.

 

Art. 7

Abrogazioni

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 18 luglio 1991 "Istituzione del corso di sicurezza per navi petroliere della durata non inferiore a settanta ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in esercitazioni pratiche";

b) il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 - "Modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere".

 

Allegato A

MODELLO DI ATTESTATO DELLE OPERAZIONI DI CARICAZIONE E DISCARICA EFFETTUATE A BORDO DI NAVI PETROLIERE

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato B

PROGRAMMA DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO AVANZATO PER LE OPERAZIONI DEL CARICO DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI

 

Competenza

Conoscenze

Teoria

Pratica

Capacità di condurre in sicurezza e controllare tutte le operazioni del carico 1. Caratteristiche costruttive delle navi petroliere

1.1 Sistemi di costruzione navale delle navi cisterna;

1.2 Tipi di nave petroliere;

1.3 Impianti e attrezzature di pompaggio;

1.4 Sistemazione delle cisterne, sistema tubazioni e pressure/Vacum system;

1.5 Sistemi di misurazione e di allarmi;

1.6 Impianti di riscaldamento del carico;

1.7 Impianti di pulizia delle cisterne, gas free e inertizzazione;

1.8 Impianto zavorra;

1.9 Sfoghi d’aria zone carico e alloggi;

1.10 Impianto per gli slop;

1.11 Sistemi recupero vapori;

1.12 Impianto elettrico ed elettronico di controllo relativo al carico;

1.13 Attrezzatura per la protezione ambientale includendo l’apparecchiatura per il controllo dello scarico degli idrocarburi (ODME);

1.14 Pitturazione delle cisterne;

1.15 Impianti di controllo della pressione e temperatura delle cisterne;

1.16 Sistemi antincendio.

 

2. Conoscenza della teoria e delle caratteristiche della pompa includendo i tipi di pompe del carico e loro sicuro funzionamento

2.1 Teoria sulle pompe e loro caratteristiche e tipi;

2.2 Colpo d’ariete.

 

3. Cultura della sicurezza sulle petroliere e applicazione del sistema di gestione della sicurezza (SMS)

 

4. Conoscenza e comprensione dei sistemi di controllo e di sicurezza includendo il blocco delle operazioni in caso di emergenza (shutdown)

 

5. Caricazione, discarica, controllo e movimentazione del carico.

5.1 Capacità di efferttuare le misurazioni e i calcoli relativi al carico

 

6. Conoscenza dell’effetto dei carichi liquidi alla rinfusa sull’assetto, stabilità e integrità strutturale

 

7. Conoscenza e comprensione delle operazioni relative al carico degli idrocarburi

7.1 Piani di caricazione e discarica;

7.2 Zavorramento e dezavorramento;

7.3 Operazione di pulizia delle cisterne;

7.4 Inertizzazione;

7.5 Gas freeing;

7.6 Trasferimenti carico nave-nave;

7.7 Caricazione load on top;

7.8 Lavaggio con greggio (Crude oil washing).

 

8. Sviluppo ed applicazione dei piani relativi alle operazioni del carico, procedure e liste di controllo

 

9. Capacità di calibrare e usare i sistemi e gli strumenti di rivelazione e di misura di gas

 

10. Capacità di gestire e supervisionare il personale avente responsabilità relative al carico

25 28
Proprietà chimiche e fisiche degli idrocarburi 1. Conoscenza e comprensione delle proprietà chimiche e fisiche dei carichi di idrocarburi

1.1. Proprietà fisiche;

1.2. Proprietà chimiche;

1.3. Comprensione delle informazioni contenute nella scheda di sicurezza del prodotto (SDS).

1 2
Precauzioni per la prevenzione dei rischi 1. Conoscenza e comprensione dei rischi e delle misure di controllo associate alle operazioni del carico delle navi petroliere

1.1. Tossicità;

1.2. Infiammabilità ed esplosività;

1.3. Rischi per la salute;

1.4. Composizione del gas inerte;

1.5. Rischi elettrostatici;

1.6. Deficienza di ossigeno;

1.7. Conoscenza e comprensione dei pericoli dovuti al mancato rispetto delle regole.

4  
Precauzioni per la sicurezza e la salute sul lavoro 1. Conoscenza e comprensione delle disposizioni per effettuare lavori in sicurezza compreso la valutazione dei rischi e la sicurezza del personale a bordo delle navi petroliere

1.1 Precauzioni da adottare quando si entra negli spazi chiusi compreso il corretto impiego dei diversi tipi di autorespiratori;

1.2 Precauzioni da prendere prima e durante i lavori di riparazione e manutenzione;

1.3 Precauzioni per i lavori a caldo e a freddo;

1.4 Precauzioni per la sicurezza nell’utilizzo della corrente elettrica; 1.5 Uso appropriato dei dispositivi personali di protezione (DPI)

3  
Risposta alle emergenze 1. Conoscenza e comprensione delle procedure di emergenza delle navi petroliere

1.1 Piani navi per la risposta all’emergenza;

1.2 Arresto di emergenza delle operazioni di carico;

1.3 Azioni da adottare in caso di avaria agli impianti o ai servizi essenziali per il carico;

1.4 Antincendio sulle navi petroliere;

1.5 Soccorso in spazi chiusi;

1.6 Uso dei dati della scheda di sicurezza del prodotto (MSDS).

 

2. Azioni che devono essere effettuate nel caso di collisione, incaglio o sversamento;

 

3. Conoscenza delle procedure di primo soccorso a bordo delle navi petroliere.

4  
Precauzioni per prevenire l’inquinamento dell’ambiente 1. Comprensione delle procedure per prevenire l’inquinamento dell’atmosfera e dell’ambiente;

 

2. Conoscenza e comprensione delle disposizioni pertinenti della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi MARPOL e degli altri strumenti pertinenti dell’IMO delle linee guida dell’industria dei regolamenti portuali come comunemente applicati.

3  
SubTotale 40 30
Totale 70

 

Allegato C

STRUTTURE, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO AVANZATO PER LE OPERAZIONI DEL CARICO DELLE NAVI CISTERNA ADIBITE AL TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI

 

1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).

2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:

a) manuale istruttore;

b) proiezioni con video proiettore;

c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati;

d) testi di riferimento IMO aggiornati.

3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti.

4. Predisposizione di lavori di gruppo e successiva discussione ed analisi.

5. Equipaggiamento: Rianimatori; Autorespiratori; Misuratore di ossigeno; Analizzatori di atmosfera infiammabile o tossica; Tankscope portatile; Estintori portatili a schiuma e a polvere chimica.

6. Laboratori dotati delle seguente idonea strumentazione:

- Banco prove pompe costituito da due pompe a giri variabili con le seguenti possibilità di funzionamento: funzionamento singolo di ciascuna pompa; funzionamento in serie delle due pompe; funzionamento in parallelo delle due pompe;

- Banco prove esplosività ovvero una piccola cisterna per effettuare prove di esplosività e stratificazione gas;

- Il banco prove dovrà consentire durante il funzionamento il rilievo della portata di ciascuna pompa e la lettura della prevalenza manometrica in modo da poter costruire per punti la curva caratteristica della pompa.

- Inoltre, deve essere possibile mostrare:

 - la differenza di prestazioni tra le due situazioni di funzionamento di pompe in serie e pompe in parallelo;

 - il fenomeno della cavitazione di una pompa

- Banco prove di funzionamento di un eiettore che consenta di mostrare il funzionamento di un eiettore e il rilievo della sua curva caratteristica;

- Centralina oleodinamica per il comando delle valvole del carico;

- Valvole del carico e relativi meccanismi di comando (sistemi di servocomando- dispositivi per la trasmissione di segnali di comando e controllo);

- Valvole di sicurezza (pressione/vuoto, a non ritorno, ad alta velocità di scarico);

- Macchinette per il lavaggio delle cisterne;

7. Sistema che riproduca le operazioni ed i controlli relativi al maneggio del carico e che consenta di svolgere tutte le operazioni e i controlli che vengono effettuati su una nave petroliera, vale a dire: movimentazione del carico, movimentazione della zavorra, produzione e distribuzione del gas inerte, operazioni di lavaggio con greggio, controllo delle discariche in mare in base alla Marpol, controllo e calcolo delle sollecitazioni della nave in varie condizioni di carico e zavorra, controllo e calcolo della stabilità della nave in ogni condizione di carico e di zavorra.

Il sistema deve essere dotato di allarmi per ogni cisterna relativi a: alto livello, basso livello, alta e bassa pressione.

Dovrà, inoltre, prevedere:

- comportamento a seguito di scambio terra-bordo e viceversa di almeno dodici prodotti a differenti condizioni di temperatura;

- strumentazione di rilievo per le funzioni essenziali;

- interblocchi a sequenza logica con segnalazioni, ottica ed acustica, di errore di manovra e di avaria;

- sistema di comando che permetta all’operatore di gestire l’impianto; le risposte ai comandi dell’operatore dovranno essere date dall’apparecchiatura in modo automatico;

- consolle di comando/postazione per l’istruttore che consenta variazioni simulate delle condizioni operative dell’impianto e intromissione delle possibili avarie che si verificano a bordo.

8. Sistema che riproduca il colpo d’ariete in grado di simulare l'onda di pressione che si sviluppa in conseguenza della chiusura o apertura rapida di una valvola.

 

 

Allegato D

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

 

1) Il corpo istruttori è composto da istruttori in possesso dei seguenti requisiti:

a) Laurea in Ingegneria navale o meccanica che abbia acquisito alternativamente:

- Almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine;

- Almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali;

- Almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS;

- Almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di prodotti liquidi pericolosi alla rinfusa.

b) Laurea in discipline nautiche con almeno cinque anni di insegnamento nelle materie nautiche negli ex Istituti Nautici/Università ovvero laurea magistrale in scienza e tecnologia della navigazione con almeno tre anni di insegnamento nelle materie nautiche negli Istituti Trasporti e Logistica/Università;

c) Comandante/Primo Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi petroliere;

d) Direttore di macchina/Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000kW , in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;

e) Laurea in chimica o ingegneria chimica con esperienza di almeno un anno nel settore degli idrocarburi e delle merci pericolose;

f) Un medico specializzato in medicina del lavoro.

Sono ritenuti idonei gli istruttori già accreditati ai sensi decreto 18 luglio 1991.

Sono ritenuti idonei gli istruttori già accreditati per lo svolgimento di altri corsi purché dimostrino il possesso dei requisisti di cui sopra.

2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori di cui al punto 1), per essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore".

3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino il simulatore per l’erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l’uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell’IMO e sull’uso del particolare simulatore utilizzato all’interno del corso.

4) Il Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nell’ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore".

 

 

Allegato E

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

 

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica. La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno "sufficiente" che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.

 

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

DESCRIZIONE GIUDIZIO VOTO NELLA SCALA DECIMALE
A. Non comprende ciò che deve eseguire;

Esegue solo in minima parte la prova;

Non è in grado di portare a termine la Prova;

INSUFFICIENTE 1-5
B. Comprende ciò che deve eseguire;

Completa la prova in modo corretto;

Impiega il giusto tempo;

SUFFICIENTE 6
C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito;

Dimostra abilità personali nell’esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti;

BUONO 7
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee. DISTINTO 8
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee;

Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi.

OTTIMO 9-10

 

Allegato F

MODELLO DI ATTESTATO

 

(Testo dell’allegato)

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 aprile 2016, n. 86.