Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 aprile 2016, n. 6889

Tributi - Contenzioso tributario - Rettifica dichiarazioni dei redditi di società di persone e dei soci - Litisconsorzio necessario

 

Svolgimento del processo

 

Nei confronti della società C. P.T.B. di T.O. & C. s.a.s. venne emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1998 in relazione a maggiori ricavi derivanti da nove fatture emesse dalla contribuente e annotate dalla acquirente, ditta individuale P.R.. Il ricorso proposto da T. S., quale legale rappresentante della società contribuente, venne disatteso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. L'appello fu accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania sulla base della seguente motivazione.

La contribuente non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa perché non è stata mai prodotta nel corso del giudizio la nota dell'Ufficio di Caserta nella quale erano state indicate le nove fatture contabilizzate, né sono state prodotte le fatture. Mancano inoltre elementi a supporto della genuinità delle fatture: "la loro semplice indicazione nella contabilità di una ditta e la mancanza del documento cartaceo che ne consentano il dovuto necessario controllo, unitamente all'assenza di altri elementi concreti, quali le sottostanti transazioni finanziarie, indubbiamente necessarie per l'entità degli importi ovvero gli eventuali incrementi patrimoniali della società, rendono insufficiente gli elementi probatori necessari per ritenere veridica la compravendita dei beni strumentali e fondato l'avviso di accertamento impugnato".

Nei confronti di T. S., quale socio al 50% della società C. P.T.B. di T.O. & C. s.a.s., venne emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 1998, sulla base dell'avviso emesso nei confronti della società. Il ricorso proposto da T. S. venne disatteso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. L'appello fu accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania sulla base di motivazione coincidente con quella relativa all'appello proposto dalla società.

Ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di ciascuna delle due sentenze l'Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi di identico contenuto.

 

Motivi della decisione

 

Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n.r.g. 9417/2010 relativo al ricorso proposto nei confronti di T. S..

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 111, comma 2, Cost., 101 c.p.c., 14 e 59 d. leg. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Osserva la ricorrente che la CTR ha omesso di rilevare d'ufficio la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 I. n. 212/2000, 42 d.p.r. n. 600/1973 e 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che l'atto presupposto all'avviso di accertamento, cui questo faccia rinvio, deve essere notificato solo ove non conosciuto dal contribuente e che nel caso di specie nella motivazione dell'avviso risultano elencate dettagliatamente le fatture in questione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che, sulla base delle annotazioni risultanti dal registro degli acquisti della ditta P., deve ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio da parte dell'Ufficio in ordine all'esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

Il primo motivo è fondato. Secondo l'orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. s. u. 4 giugno 2008, n. 14815; conformi Cass. 18 maggio 2009, n. 11459; 25 luglio 2012, n. 13073; 18 ottobre 2012, n. 17925; 14 dicembre 2012, n. 23096; 17 gennaio 2013, n. 1047).

La disposta riunione dei processi non consente di realizzare in sede di giudizio di legittimità la ricomposizione dell'unicità della causa (cfr. Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830) perché, all'esito della riunione, risultano presenti nel processo solo la società ed un socio al 50% ed il contraddittorio non è perciò esteso all'intera compagine sociale.

Il ricorso deve essere accolto con assorbimento del secondo e terzo motivo, in quanto l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; quindi, vanno cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

 

P.Q.M.

 

Dispone la riunione al presente procedimento di quello n.r.g. 9417/2010; accoglie il primo motivo di ciascuno dei ricorsi, con assorbimento del secondo e terzo motivo, e cassa le sentenze impugnate e quelle di primo grado, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.