Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 aprile 2016, n. 6888

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Produzione in appello di documenti per la prima volta - Originali delle cartelle di pagamento notificate di cui è stata contestata dal contribuente l’avvenuta notifica - Agente di riscossione rimasto contumace in primo grado - Legittimità

 

Svolgimento del processo

 

E.S. S.p.A., (già E.G. S.p.A.) ricorre per cassazione in forza di due motivi avverso la sentenza n. 28/37/11, depositata il 22 febbraio 2011, con la quale la CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’agente della riscossione avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dalla S.P. soc. coop. a r.l. per autisti pubblici (di seguito S.P.), la quale aveva impugnato preavviso di fermo amministrativo su beni mobili di sua proprietà, eccependone l’illegittimità per omessa notifica di una delle quattro cartelle di pagamento prodromiche, dell’importo di € 420,91.

La CTR del Lazio ha ritenuto che l’agente della riscossione, non costituitosi nel primo grado di giudizio, non avrebbe potuto produrre per la prima volta in appello la documentazione relativa alla circostanza, dedotta con il ricorso in appello, relativa alla regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento.

La società intimata non ha svolto difese.

L’Agenzia delle Entrate, alla quale, già parte del doppio grado del giudizio di merito, il ricorso è stato ugualmente notificato, ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare alla pubblica udienza di discussione, cui la causa è stata rimessa con ordinanza del 9 maggio 2013, che ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la decisione camerale.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo E.S. S.p.A. (di seguito, per brevità, Equitalia) deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 58 del D. Lgs. 546/1992 (art. 360 n. 3 c.p.c.)", nella parte in cui la decisione impugnata ha ritenuto non ammissibile la produzione in appello della documentazione idonea a comprovare la regolarità della notifica di tutte le cartelle di pagamento prodromiche all’impugnato preavviso di fermo amministrativo, sul presupposto che essa era finalizzata alla prova di un’eccezione nuova preclusa in appello, non avendo svolto l’agente della riscossione svolto difese in primo grado.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "insufficiente, omessa, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n.5 c.p.c.)", lamentando che la CTR avrebbe omesso di fornire qualsiasi motivazione a supporto del proprio assunto, contrario alla disciplina speciale del processo tributario, quale rinvenibile nel succitato art. 58 del Lgs. n. 546/1992, in punto d’inammissibilità della produzione in appello dei nuovi documenti, volti nella fattispecie a contrastare la fondatezza di quanto assunto dalla contribuente con il proprio ricorso introduttivo, con il quale essa aveva eccepito l’omessa notifica di una delle cartelle di pagamento, in forza delle quali era stata emessa la comunicazione preventiva di fermo impugnata.

3. Il primo motivo è fondato e va accolto.

La sentenza impugnata ha sostanzialmente ritenuto preclusa la produzione in appello per la prima volta da parte di Equitalia, rimasta contumace in primo grado, dei documenti relativi alla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento impugnate, che - almeno con riferimento ad una cartella, la n. 09720040037601603 della quale la contribuente aveva eccepito la mancata notifica - era attinente, per usare le parole testuali della CTR, "all'in sé della causa.

In termini più tecnici, sembra che la decisione impugnata abbia ritenuto preclusa la produzione di detti documenti perché diretta a supportare un’eccezione in senso stretto, da ritenersi preclusa, invece, alla stregua dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992.

Sennonché detta conclusione cui è pervenuta la decisione impugnata non è pertinente alla specifica fattispecie, dovendo ritenersi appartenere al thema decidendum, per effetto della domanda della contribuente in primo grado, la valutazione dell’esistenza o meno di valida notifica relativamente ad una delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo impugnato.

La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, premesso che il divieto della proposizione di nuove eccezioni in appello secondo l’art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992 attiene alle sole eccezioni in senso stretto (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. V 15 giugno 2007, n. 14020; Cass. civ. sez. VI - V ord. 7 giugno 2013, n. 14286) ha avuto specificamente occasione di affermare che è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado produrre nel giudizio di appello l’originale dell’atto impositivo notificato, di cui era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica, costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso alla controparte (cfr. Cass. civ. sez. V 31 maggio 2011, n. 12008).

Assai di recente, inoltre, nel più ampio contesto ricostruttivo del divieto della proposizione di nuove eccezioni in appello, quale stabilito dall’art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992 le Sezioni Unite (Cass. 27 gennaio 2016, n. 1518

), nel ritenere ammissibile la deduzione in appello per la prima volta del condono fiscale ex L. n. 289/2002 quand’anche la causa di estinzione del giudizio fosse già deducibile in primo grado, hanno dato ulteriore seguito al principio cardine enunciato dalle stesse con la sentenza n. 226 del 25 maggio 2001, secondo cui nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità d’ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell’istanza di parte solo dall’esistenza di un’eventuale specifica previsione normativa, nel caso di specie viceversa insussistente.

Va, infine, rilevato che nella fattispecie in esame non è controverso in fatto che la documentazione di riferimento sia stata proposta da E.in allegato al ricorso in appello.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per nuovo esame, a diversa sezione della CTR del Lazio che si atterrà al seguente principio di diritto: "Nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre nel giudizio di secondo grado, come, nel caso di specie, in allegato al ricorso in appello, la documentazione relativa alla regolarità della notifica dell’atto (nella fattispecie cartella di pagamento) contestata da controparte, costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all’art. 57 del D. Lgs. n. 546/1992, unicamente le eccezioni in senso stretto.

4. Resta di conseguenza assorbito il secondo motivo di ricorso.

5. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR del Lazio.